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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/88

Regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR dell’acetamiprid nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 sulla base di valutazioni EFSA e della revisione dei parametri tossicologici. La Commissione riduce o conferma i limiti per diversi prodotti, con particolare attenzione ai profili di rischio per i consumatori e all’esistenza di buone pratiche agricole alternative. È previsto un differimento generale dell’applicazione al 13 agosto 2019, ma per olive da tavola, olive da olio, orzo e avena l’applicazione decorre dal 13 febbraio 2019.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di acetamiprid in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, agli Stati membri e alle autorità competenti dell’Unione per quanto riguarda la fissazione e il controllo dei livelli massimi di residui (LMR) di acetamiprid nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Incide in particolare su specifici prodotti vegetali e animali elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con adeguamenti per olive da tavola, olive da olio, orzo, avena e altri prodotti indicati nell’allegato del regolamento. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica in via generale dal 13 agosto 2019, con applicazione anticipata al 13 febbraio 2019 per acetamiprid in olive da olio, olive da tavola, orzo e avena.

Regolamento (UE) 2019/88 della Commissione: LMR di acetamiprid

Il regolamento interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) dell’acetamiprid in numerosi prodotti alimentari e mangimi. La misura si basa su valutazioni scientifiche dell’EFSA e sul riesame dei parametri tossicologici della sostanza attiva, con l’obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, al tempo stesso, di consentire l’uso di pratiche agricole compatibili con la sicurezza alimentare.

Contesto normativo e presupposti scientifici

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Le domande di modifica degli LMR sono state presentate nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e valutate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8; successivamente l’EFSA ha espresso il proprio parere motivato.

Nel contesto del rinnovo dell’approvazione dell’acetamiprid ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’EFSA ha definito nuovi parametri tossicologici, approvati dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 13 dicembre 2017. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha riesaminato anche gli LMR già vigenti alla luce della riduzione della dose acuta di riferimento.

Valutazione del rischio e scelte regolatorie

L’EFSA ha concluso che le modifiche richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori, considerando 27 gruppi di consumatori europei e sia l’esposizione cronica sia quella acuta. In particolare, ha rilevato motivi di preoccupazione per alcuni prodotti, tra cui mele, pere, pesche, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli ricci, lattughe, scarola, spinaci, portulaca/porcellana, bietole e sedani.

Gli Stati membri sono stati consultati per individuare buone pratiche agricole alternative. Tali alternative sono state trovate per tutti i prodotti interessati, tranne che per cavoli cinesi, cavoli ricci e sedani, per i quali gli LMR sono stati fissati al limite di determinazione analitica pertinente. Per la scarola, pur in presenza di informazioni incomplete, la Commissione ha fissato l’LMR al livello indicato dall’EFSA, prevedendo un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.

Modifiche degli LMR per acetamiprid

L’allegato del regolamento sostituisce la colonna relativa all’acetamiprid nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. La revisione interessa una vasta gamma di categorie alimentari e mangimi, tra cui:

  • frutta fresca o congelata e frutta a guscio;
  • ortaggi freschi o congelati;
  • legumi secchi;
  • semi e frutti oleaginosi;
  • cereali;
  • tè, caffè, infusioni di erbe e carrube;
  • luppolo e spezie;
  • prodotti di origine animale terrestri.

Tra i valori espressamente rilevanti figurano, in particolare, 3 mg/kg per olive da tavola e olive da olio, 0,05 mg/kg per orzo e avena, 0,4 mg/kg per mele e pere, 0,2 mg/kg per pesche, 0,4 mg/kg per cavoli cappucci, 0,4 mg/kg per lattughe e 0,6 mg/kg per spinaci e prodotti assimilati. Per molti altri prodotti il testo conferma il limite di determinazione analitica di 0,01 mg/kg.

Definizione del residuo

Per l’acetamiprid, la definizione del residuo è diversa per il codice 1000000, eccetto il gruppo 1040000: il residuo è definito come somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espressa come acetamiprid. Tale precisazione è essenziale per i controlli ufficiali e per l’interpretazione degli esiti analitici.

Informazioni mancanti e clausole di riesame

Per talune colture, l’EFSA ha rilevato la mancanza di informazioni sulle sperimentazioni sui residui. La Commissione ha previsto che, al momento del riesame dell’LMR, terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 24 gennaio 2021; in mancanza di tali dati, sarà considerata anche l’assenza delle informazioni stesse.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione generale decorre dal 13 agosto 2019. Per l’acetamiprid in olive da olio, olive da tavola, orzo e avena, l’applicazione è anticipata al 13 febbraio 2019.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguenti effetti immediati sull’attività degli operatori della filiera alimentare, sui controlli ufficiali e sull’adeguamento delle pratiche commerciali e produttive.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II sui LMR di acetamiprid

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito per la sostanza acetamiprid, con nuovi livelli massimi di residui per un ampio elenco di prodotti vegetali e animali. Tra i valori rilevanti figurano, tra gli altri, 3 mg/kg per olive da tavola e olive da olio, 0,05 mg/kg per orzo e avena, nonché valori specifici per numerosi prodotti ortofrutticoli, cereali, prodotti di origine animale e altri alimenti. Per diversi prodotti è indicato il limite di determinazione analitica pari a 0,01 mg/kg.

Base scientifica e valutazione del rischio

La modifica si fonda su domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, esaminate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8 e valutate dall’EFSA. L’Autorità ha ritenuto le modifiche accettabili per la sicurezza dei consumatori, anche alla luce dei nuovi parametri tossicologici approvati il 13 dicembre 2017 nel contesto del rinnovo dell’approvazione dell’acetamiprid ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Esiti specifici per prodotti critici e deroghe tecniche

A seguito della verifica del rischio per i consumatori, l’EFSA ha evidenziato criticità per mele, pere, pesche, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli ricci, lattughe, scarola, spinaci, portulaca/porcellana, bietole e sedani. Per alcuni prodotti sono state individuate buone pratiche agricole alternative; per cavoli cinesi, cavoli ricci e sedani gli LMR sono fissati al limite di determinazione pertinente. Per la scarola l’LMR è fissato al livello indicato dall’EFSA ed è previsto un riesame entro due anni dalla pubblicazione.

Commercio internazionale e consultazione dei partner

La Commissione ha consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e ha preso in considerazione le osservazioni ricevute prima di adottare i nuovi LMR.

Decorrenza e regime temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 13 agosto 2019, salvo per l’acetamiprid in olive da olio, olive da tavola, orzo e avena, per cui l’applicazione decorre dal 13 febbraio 2019. È inoltre previsto che la Commissione tenga conto, al riesame dell’LMR, delle eventuali informazioni sui residui da presentare entro il 24 gennaio 2021 per talune colture.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimimercato interno

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