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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/73

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32019R0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle biciclette elettriche importate dalla Repubblica popolare cinese, al termine di un’inchiesta avviata nel 2017 e dopo l’applicazione di misure provvisorie nel 2018. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e di un nesso causale con le importazioni cinesi, respingendo le principali obiezioni su definizione del prodotto, trattamento di mercato, sottoquotazione e interesse dell’Unione. Vengono fissate aliquote differenziate per singoli produttori esportatori, regole di prova documentale per ottenerle e norme specifiche per i nuovi esportatori e per la riscossione definitiva dei dazi provvisori.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio già applicato.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010), originarie della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, esportatori e produttori cinesi indicati nel regolamento e nei relativi allegati, con aliquote individuali per le società specificamente elencate e aliquota residuale per tutte le altre società. Restano rilevanti le regole sulla presentazione di fattura commerciale valida per beneficiare delle aliquote individuali, le disposizioni sui nuovi esportatori e la mancata retroattività sulle importazioni registrate. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 18 gennaio 2019, con riscossione definitiva dei depositi provvisori e svincolo degli importi eccedenti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73: dazio antidumping definitivo sulle biciclette elettriche cinesi

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping sulle biciclette a pedalata assistita con motore elettrico ausiliario originarie della Repubblica popolare cinese, avviata il 20 ottobre 2017 su denuncia dell’EBMA e preceduta da misure provvisorie e registrazione delle importazioni. La Commissione conferma, all’esito dell’analisi definitiva, dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e prevalenza dell’interesse dell’Unione a favore dell’adozione delle misure.

Procedura e contesto dell’inchiesta

L’inchiesta riguarda il periodo 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017 per dumping e pregiudizio, mentre l’esame delle tendenze di mercato copre il periodo dal 1 gennaio 2014 alla fine del periodo dell’inchiesta. Dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping, la Commissione ha aperto anche una distinta inchiesta antisovvenzioni il 21 dicembre 2017. Nel frattempo, su richiesta del denunciante, le importazioni erano state registrate dal 4 maggio 2018 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/671, e il 18 luglio 2018 era stato istituito un dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012.

Nel corso della procedura, la Commissione ha svolto divulgazioni provvisorie e finali, ricevuto osservazioni di denuncianti, CCCME, importatori e produttori esportatori, e compiuto verifiche in loco presso importatori indipendenti. Ha inoltre modificato l’elenco dei produttori esportatori per tener conto di un cambio di denominazione e dell’inclusione di un ulteriore operatore.

Definizione del prodotto e questioni di campo applicativo

La Commissione conferma che il prodotto in esame comprende tutte le biciclette elettriche a pedalata assistita con motore elettrico ausiliario, senza escludere le cosiddette biciclette elettriche da velocità fino a 45 km/h. Sono respinte le tesi difensive fondate su differenze di uso, prezzo, normativa tecnica, omologazione o percezione dei consumatori. La Commissione ribadisce che il criterio determinante è la sostanziale omogeneità delle caratteristiche fisiche di base e la significativa sovrapposizione negli usi e nella percezione del consumatore.

È inoltre respinta la richiesta di limitare il prodotto alle biciclette elettriche di fascia bassa: prezzo, costo e margine di profitto non sono criteri idonei per delimitare il prodotto, e non sono state fornite prove sufficienti per una segmentazione di mercato. Di conseguenza, il prodotto simile e quello oggetto dell’inchiesta restano definiti in modo ampio.

Determinazione del dumping

Per il valore normale la Commissione conferma l’uso dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile, senza accogliere richieste di riallineamento dei singoli tipi di prodotto sulla base del presunto costo dei materiali. Viene respinta anche la critica secondo cui alcuni NCP avrebbero generato anomalie di prezzo: la Commissione osserva che il valore normale deriva dalle vendite dell’industria dell’Unione nel suo complesso ed è rappresentativo.

Sul confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, la Commissione accoglie alcuni aggiustamenti: non deduce i costi del credito sostenuti tra produttori ed entità di vendita collegate nell’Unione; considera il valore normale già basato su prodotti imballati; e accetta, per alcuni esportatori, un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), per costi di ricerca e sviluppo e progettazione degli importatori titolari di marchio proprio. Tale adeguamento viene quantificato al 2,3 % del valore normale per tre produttori esportatori cinesi che producevano biciclette elettriche senza marchio per conto di titolari di marchio nell’Unione.

Sono invece respinte le richieste di modifica della definizione di NCP, di adeguamento per lo stadio commerciale e di contestazione della metodologia sui prezzi CIF nei casi di vendite tramite importatori collegati. La Commissione ribadisce che per il calcolo della sottoquotazione e del dumping il prezzo pertinente è quello al primo punto di concorrenza sul mercato dell’Unione, e che il prezzo di rivendita deve essere adeguato quando il primo acquirente è collegato.

I margini di dumping definitivi risultano molto elevati: 86,3 % per Bodo Vehicle Group, 32,8 % per Giant Electric Vehicle (Kunshan), 39,6 % per Jinhua Vision/Yongkang Hulong, 100,3 % per Suzhou Rununion, 48,6 % per le altre società cooperanti e 100,3 % per tutte le altre società.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione rivede la definizione dell’industria dell’Unione ed esclude sei società inizialmente considerate produttori dell’Unione, perché la loro attività di importazione è risultata prevalente rispetto a quella di produzione. I restanti 31 produttori costituiscono quindi l’industria dell’Unione ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

Sul piano macroeconomico, la produzione aumenta nel periodo in esame, ma molto meno del consumo dell’Unione; la capacità produttiva cresce, mentre l’utilizzo degli impianti cala nel periodo 2014-2016 e poi recupera solo parzialmente. Il volume delle vendite cresce del 20 %, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione scende dal 75 % al 51 %, con una perdita complessiva di 24 punti percentuali. Anche occupazione e produttività mostrano un peggioramento: i dipendenti aumentano del 40 %, ma la produttività per addetto diminuisce del 9 %.

Sul piano microeconomico, la Commissione conferma che i prezzi medi dell’industria dell’Unione sono stati compressi o depressi dalla concorrenza delle importazioni cinesi. I margini di profitto restano bassi e in diminuzione nella maggior parte degli anni; il flusso di cassa è debole; gli investimenti incidono in misura limitata sulle vendite; e la capacità di autofinanziamento resta insufficiente in un settore strutturalmente ad alta intensità di capitale. Le contestazioni circa l’andamento positivo di taluni indicatori sono respinte perché isolate e non idonee a smentire la valutazione complessiva del pregiudizio.

Nesso di causalità e fattori diversi dalle importazioni cinesi

La Commissione conferma che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono la causa del pregiudizio notevole. Le importazioni da paesi terzi sono considerate marginali e non interrompono il nesso causale, anche quando alcuni aumenti percentuali appaiono elevati in termini relativi ma restano minimi in valore assoluto o in quota di mercato.

Sono respinte anche le argomentazioni relative a presunti errori di gestione dell’industria dell’Unione, alla presunta incidenza di sussidi alle vendite di biciclette elettriche e alla distribuzione geografica della produzione nell’Unione. La Commissione ribadisce che la sua analisi riguarda il mercato dell’Unione nel complesso e non singoli segmenti o Stati membri.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che l’istituzione dei dazi è nell’interesse dell’Unione. Per i fornitori, l’industria di componenti e accessori sostiene le misure; per gli importatori indipendenti, l’impatto negativo è ritenuto reale ma non sproporzionato, anche perché esistono fonti alternative di approvvigionamento nell’Unione, in paesi terzi e, in parte, nella stessa RPC a prezzi non pregiudizievoli.

Quanto agli utilizzatori e ai consumatori, la Commissione respinge le obiezioni fondate su aumento dei prezzi, riduzione della scelta e contrasto con le politiche ambientali. Ritiene che l’industria dell’Unione sia attiva in tutti i segmenti di mercato e che le misure possano ripristinare una concorrenza equilibrata e ampliare la diversità dell’offerta.

Misure definitive, aliquote e regole di applicazione

Le misure definitive sono adottate in applicazione della regola del dazio inferiore, tenendo conto dei margini di dumping e dei margini di pregiudizio. Per alcuni operatori si coordina l’effetto con l’inchiesta antisovvenzioni parallela, per evitare doppia contabilizzazione: il dazio compensativo definitivo viene applicato al livello del tasso di sovvenzione, e il dazio antidumping è ridotto, ove necessario, dell’importo del dazio compensativo.

Le aliquote finali previste dall’articolo 1 sono differenziate per società, con alcune aliquote residue e ulteriori codici TARIC aggiuntivi per l’identificazione doganale. L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica sulla fabbricazione del prodotto nella RPC. In assenza di tale documento, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Sono inoltre previsti: la possibilità per nuovi esportatori di ottenere un’aliquota media ponderata previa prova dei requisiti richiesti; la regola sugli interessi di mora in caso di rimborso; la disciplina delle richieste di restituzione quando un dazio compensativo è stato sottratto dal dazio antidumping; e l’avvertimento che un significativo aumento delle esportazioni di una società con aliquota individuale può aprire un’inchiesta antielusione.

Riscossione dei provvisori e retroattività

L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori già depositati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012, con svincolo degli importi eccedenti le aliquote definitive. L’articolo 3 sospende la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 e chiarisce che non viene riscosso retroattivamente alcun dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate.

Allegati e identificazione doganale delle società

Gli allegati elencano le società cinesi beneficiarie delle diverse aliquote, suddivise tra società incluse nel campione, società cooperanti non incluse nel campione e società di cui all’allegato III del regolamento. Tali elenchi sono essenziali per la corretta classificazione doganale e per l’attribuzione dell’aliquota applicabile in sede di sdoganamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è adottato il 17 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 gennaio 2019 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario originarie della RPC. Il prodotto è classificato ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (TARIC 8711609010).

Aliquote individuali e regime residuale

Sono fissate aliquote individuali per Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (58,3 %), Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. (20,7 %), Jinhua Vision Industry Co., Ltd. e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (10,3 %), Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (62,1 %) e Yadea Technology Group Co., Ltd. (37,4 %), nonché per categorie di altre società cooperanti e non cooperanti. Alle altre società si applica l’aliquota residuale del 62,1 % oppure, nei casi specifici indicati negli allegati e nel collegamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, le aliquote differenziate previste in tabella.

Condizione della fattura commerciale per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza, si applica l’aliquota per "tutte le altre società".

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 sono riscossi definitivamente. Gli importi depositati che eccedono le aliquote definitive sono svincolati.

Sospensione della registrazione e assenza di retroattività

La registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 è sospesa e non viene riscosso retroattivamente alcun dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate.

Nuovi esportatori

Un nuovo produttore esportatore della RPC può ottenere l’inclusione in un allegato e l’applicazione dell’aliquota media ponderata se dimostra di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017), di non essere collegato a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente oppure di essersi impegnato contrattualmente in modo irrevocabile a esportare in quantità significativa nell’Unione.

Interessi di mora sui rimborsi

In caso di rimborso che dia diritto a interessi di mora, si applica il tasso della BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C, vigente il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Effetto combinato con il dazio compensativo

Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per evitare la doppia contabilizzazione, le richieste di restituzione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 devono considerare anche il margine di dumping effettivo nel periodo dell’inchiesta di restituzione.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialepolitica commercialedazi doganalirelazioni commerciali internazionali

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