Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/89

Regolamento (UE) 2019/89 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e penconazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e penconazolo, sulla base dei pareri motivati dell'EFSA e delle consultazioni con i partner commerciali. In alcuni casi gli LMR sono ridotti, in altri mantenuti o fissati al limite di determinazione analitica; per taluni prodotti è prevista una revisione entro due anni dalla pubblicazione, in ragione di informazioni mancanti. Il bromadiolone viene collocato nell'allegato V al limite di determinazione di base, mentre gli allegati II e III sono modificati conseguentemente.

Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e penconazolo in o su determinati prodotti, mediante aggiornamento degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento specifico ai residui delle quattro sostanze attive indicate. Riguarda gli operatori del settore alimentare e mangimistico, gli Stati membri, i paesi terzi e gli scambi con l'Unione, incidendo sui prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti prima del 13 agosto 2019, per i quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 per etofenprox, paclobutrazol e penconazolo; il regolamento si applica dal 13 agosto 2019. Per il bromadiolone vengono fissati LMR al limite di determinazione di base nell'allegato V.

Modifica dei livelli massimi di residui di bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e penconazolo

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II, III e V per quattro sostanze attive. La Commissione fonda la scelta sui pareri motivati dell'EFSA, sulle consultazioni tecniche con i laboratori di riferimento dell'Unione e sulle osservazioni dei partner commerciali trasmesse tramite l'OMC.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama, in particolare, gli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 18, paragrafo 1, lettera b), e 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. I considerando evidenziano che, per alcune sostanze, gli LMR già esistenti devono essere ridotti o allineati ai dati scientifici aggiornati; per altre, mancano informazioni sufficienti e si rende necessario un ulteriore riesame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Il regolamento tiene inoltre conto dell'esigenza di evitare perturbazioni nella commercializzazione e nel consumo, prevedendo una disciplina transitoria.

Bromadiolone

Per il bromadiolone non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, non essendo la sostanza inclusa nell'allegato IV, si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b). Il regolamento conferma l'impostazione di fondo e inserisce nell'allegato V una colonna specifica con il limite di determinazione di base per un'ampia serie di prodotti di origine vegetale e animale. La motivazione principale è che le autorizzazioni esistenti riguardano solo l'uso come rodenticida e non prevedono applicazioni dirette su colture commestibili.

Etofenprox

Per l'etofenprox l'EFSA ha riesaminato gli LMR esistenti e ha raccomandato una serie articolata di riduzioni, aumenti o mantenimenti. Il regolamento fissa nell'allegato II i nuovi valori per numerosi prodotti, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, frutta varia, ortaggi, legumi, cereali, prodotti di origine animale e altre categorie. In diversi casi gli LMR sono posti a 0,01 mg/kg, corrispondente al limite di determinazione analitica; in altri casi sono previsti valori specifici, ad esempio 1,5 mg/kg per gli agrumi, 0,7 mg/kg per mele e pere, 4 mg/kg per le uve, 3 mg/kg per varie insalate, spinaci ed erbe fresche, e valori mirati per alcuni prodotti di origine animale. Per alcune matrici l'EFSA ha rilevato lacune informative, soprattutto sulle sperimentazioni sui residui, sulla stabilità all'immagazzinamento o sui metodi di analisi; per tali prodotti il regolamento prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 24 gennaio 2021.

Paclobutrazol

Per il paclobutrazol l'EFSA ha proposto di modificare la definizione del residuo come somma degli isomeri costituenti. Gli LMR vengono rideterminati nell'allegato II, con valori più bassi per diverse pomacee e drupacee, per le uve, per le olive da tavola e da olio, per alcuni semi oleaginosi e per taluni prodotti di origine animale. La tabella mostra che molti prodotti sono ricondotti al limite di determinazione di 0,01 mg/kg, mentre per alcuni frutti restano valori specifici, come 0,05 mg/kg per le pomacee, 0,15 mg/kg per albicocche e pesche e 0,01 mg/kg per più altre categorie. Anche qui il regolamento segnala carenze informative sul metabolismo delle colture e prevede una revisione entro due anni, considerando eventuali dati trasmessi entro il 24 gennaio 2021.

Penconazolo

Anche per il penconazolo è modificata la definizione del residuo, indicata come somma degli isomeri costituenti. L'EFSA ha raccomandato riduzioni per numerosi prodotti: pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes e uva spina, ortaggi a frutto, legumi secchi, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e altri alimenti. Il regolamento recepisce tali indicazioni nell'allegato II, con valori specifici per varie matrici, ad esempio 0,15 mg/kg per molte pomacee e per ciliegie, pesche e uve, 0,1 mg/kg per alcune bacche e ortaggi, 0,06 mg/kg per alcune cucurbitacee e 0,01 mg/kg per numerose altre categorie. Per alcuni prodotti l'EFSA ha rilevato che mancavano informazioni sul metabolismo delle colture e sulle sperimentazioni sui residui; in questi casi è prevista una revisione entro due anni dalla pubblicazione, sempre in funzione dei dati che fossero stati presentati entro il 24 gennaio 2021.

Limiti di determinazione, assenza di uso autorizzato e CXL

Il regolamento ribadisce che, quando il prodotto fitosanitario non è autorizzato su una data coltura e non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR devono essere fissati al limite di determinazione specifico oppure al valore di base previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Questo criterio è centrale soprattutto per i casi in cui l'EFSA non ha potuto disporre di un quadro informativo completo.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 contiene una regola transitoria importante: per etofenprox, paclobutrazol e penconazolo, la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 13 agosto 2019. L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 13 agosto 2019. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'allegato del regolamento. Nell'allegato II sono inserite nuove colonne per etofenprox e paclobutrazol e la colonna del penconazolo è sostituita; nell'allegato III sono soppresse le colonne relative a etofenprox, paclobutrazol e penconazolo; nell'allegato V è aggiunta la colonna relativa al bromadiolone.

Bromadiolone

Per il bromadiolone, non essendo fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e non essendo la sostanza iscritta nell'allegato IV, la Commissione fissa i residui al limite di determinazione di base di 0,01 mg/kg e inserisce i relativi valori nell'allegato V. La scelta è motivata dal fatto che le autorizzazioni esistenti sono limitate all'uso come rodenticida e non prevedono applicazioni dirette su colture commestibili.

Etofenprox

Gli LMR per etofenprox sono rivisti sulla base del parere EFSA: per numerosi prodotti sono ridotti, per altri aumentati o mantenuti. Per alcuni prodotti, in particolare agrumi, albicocche, ciliegie dolci, uve, kiwi, pomodori, cavoli, alcune insalate ed erbe fresche, fagioli con baccello e suini/bovini/ovini/caprini/equidi/pollame/latte/uova, gli LMR vengono fissati o mantenuti nell'allegato II al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Per alcune voci mancavano informazioni sulle sperimentazioni sui residui, sulla stabilità all'immagazzinamento o sui metodi di analisi; tali LMR saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 24 gennaio 2021.

Paclobutrazol

Per il paclobutrazol l'EFSA propone la modifica della definizione del residuo in termini di somma degli isomeri costituenti. Gli LMR sono rivisti e ridotti per diverse pomacee, drupacee, uve, olive da tavola e da olio, semi oleaginosi e carni bovine ed equine. Per vari prodotti gli LMR sono fissati al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità nell'allegato II. Anche per questa sostanza, dove sono mancanti informazioni sul metabolismo delle colture, è prevista una revisione entro due anni dalla pubblicazione, considerando i dati eventualmente presentati entro il 24 gennaio 2021.

Penconazolo

Per il penconazolo la definizione del residuo viene modificata come somma degli isomeri costituenti. Gli LMR sono ridotti per numerosi frutti a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi a frutto, cereali, legumi secchi, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e altri prodotti, mentre per altri prodotti restano al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Per alcune colture EFSA ha rilevato carenze informative e ha richiesto ulteriore esame da parte dei gestori del rischio; anche tali LMR saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 24 gennaio 2021.

Limiti di determinazione e prodotti senza uso autorizzato o senza CXL

Per i prodotti sui quali l'uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione oppure si applica l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Consultazioni e base scientifica

La Commissione richiama i pareri motivati dell'EFSA adottati ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, la consultazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari e la consultazione dei partner commerciali tramite l'Organizzazione mondiale del commercio. Le modifiche sono ritenute conformi ai requisiti dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizioni transitorie e data di applicazione

L'articolo 2 prevede che, per etofenprox, paclobutrazol e penconazolo in o su tutti i prodotti, la versione anteriore del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 13 agosto 2019. L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 13 agosto 2019.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.