Cassazione Penale, Sentenza n. 31179/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo su immobili che Umprogetti aveva acquistato all'asta il 18/02/2020 a seguito di pignoramento nei confronti di Sidoti Simone. Umprogetti, terzo in buona fede, ha contestato l'applicazione alla sua posizione della disciplina prevista dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e dal d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), richiamata per i casi di sequestri e confische derivanti dall'art. 240-bis cod. pen., dopo che la fattispecie di cui all'art. 640 comma 2 n.1 cod. pen. era stata inserita in tale articolo (modifica normativa intervenuta dopo l'aggiudicazione ma prima della confisca pronunciata in primo grado il 28/07/2022). La società deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della tutela dei terzi di buona fede.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Firenze per un nuovo esame. Ha motivato che, sebbene l'inclusione della fattispecie di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1) tra i reati presupposto dell'art. 240-bis possa rilevare ai fini del regime applicabile al reo sulla base della legge vigente al momento della sentenza di primo grado, non può invece comportare l'automatico "trascinamento" della disciplina speciale dell'art. 104-bis disp. att. (e del Codice antimafia) con effetti peggiorativi per i terzi che avevano acquistato i beni anteriormente alla modifica normativa. Per questo motivo la limitazione della tutela giurisdizionale del terzo prevista dalla disciplina antimafia non poteva essere applicata al caso specifico e il provvedimento che aveva rigettato il dissequestro è stato annullato con rinvio.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Dispositivo che elenca i reati presupposto della "confisca allargata"; la giurisprudenza consente che l'inclusione di una fattispecie in tale articolo si applichi, entro i limiti dell'art. 200 c.p., alla sentenza emessa successivamente alla modifica normativa.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio, per taluni sequestri e confische, alla disciplina del Codice antimafia per la tutela dei terzi; il giudice ha ritenuto che tale disciplina non possa essere applicata in modo da peggiorare la posizione di terzi che abbiano acquisito diritti anteriormente alla modifica normativa.
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), artt. 52 e 55
Regolano la posizione e le procedure di tutela dei terzi di buona fede nei confronti dei beni sequestrati e confiscati (controparte: Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati); nel caso concreto la Corte ha escluso l'automatica applicazione di tale regime in senso peggiorativo per terzi che avevano acquistato prima della modifica normativa.
art. 640, comma 2, n.1 cod. pen.
Fattispecie di truffa aggravata inserita, successivamente all'aggiudicazione dei beni, nell'elenco dei reati presupposto dell'art. 240-bis; l'inserimento ha rilevanza per il reo con riferimento al momento della sentenza di primo grado, ma non può determinare automaticamente effetti processuali sfavorevoli per terzi che abbiano acquisito diritti prima della modifica.
art. 640-quater cod. pen.
Norma richiamata come base della confisca disposta in primo grado nel procedimento a carico di Sidoti; rilevante per la qualificazione del provvedimento ablativo.
art. 200 cod. pen.
Principio che limita la retroattività delle norme penali: le modifiche possono applicarsi al reo in relazione alla legge vigente al momento della sentenza; la Corte lo usa per spiegare l'applicabilità della nuova disciplina al procedimento principale ma non nella misura in cui lede posizioni di terzi acquisite anteriormente.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza per il nuovo esame; la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Firenze ai sensi di questa disposizione.
Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020 (Intesa San Paolo)
Giurisprudenza richiamata secondo cui, nei casi disciplinati dal Codice antimafia, la tutela dei terzi di buona fede avviene in sede di esecuzione penale attraverso il contraddittorio con l'Agenzia nazionale; la Corte ha valutato però che tale orientamento non può estendersi per peggiorare la posizione di terzi che avevano acquisito i beni prima della modifica normativa.
Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018 (Di Spirito)
Orientamento secondo cui la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 può colpire beni acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della norma, sulla base della distinzione tra confisca sanzionatoria e confisca di sicurezza; citato per confronto dottrinario/giurisprudenziale.
Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023 (Osawaru) e Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024 (Alvaro)
Pronunce recenti richiamate per il principio che, ai fini del regime applicabile, si deve fare riferimento alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Massime di principio
- La modifica normativa che inserisce un delitto tra i reati presupposto della "confisca allargata" può incidere sul regime applicabile al reo in considerazione della legge vigente al momento della sentenza di primo grado; tuttavia non può automaticamente limitare in senso peggiorativo la tutela dei terzi che hanno acquisito diritti anteriormente alla modifica.
- Il terzo in buona fede che abbia acquistato un bene prima dell'introduzione normativa che estende la confisca ha diritto a una valutazione specifica della sua posizione e non è direttamente escluso dalla tutela giurisdizionale invocando meccanismi antimafia progettati per casi diversi.
- In casi simili occorre sempre verificare la cronologia degli eventi rilevanti (data di acquisizione del terzo, data di entrata in vigore delle modifiche normative, data del provvedimento di confisca): la legge applicabile alla posizione del reo può essere quella vigente alla sentenza, ma ciò non vale automaticamente per le garanzie del terzo acquirente.
- Il terzo che intenda tutelarsi dovrebbe proporre istanza di dissequestro e fornire prova della buona fede e della data di acquisto; il giudice deve valutare la compatibilità dell'applicazione delle norme antimafia con la protezione dei diritti acquisiti anteriormente.
- In ogni caso in presenza di confisca disposta dopo modifiche normative rilevanti, è possibile il rinvio al giudice di merito per un riesame alla luce dei principi di non peggioratività per terzi e del principio di legalità temporale.
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