Cassazione Civile, Sentenza n. 12789/2020 del 26/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
La società impugnò l’avviso di accertamento relativo al 2003, con cui erano stati recuperati a tassazione, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, costi ritenuti non inerenti o non di competenza e ricavi non contabilizzati, qualificati come plusvalenza conseguente alla rettifica del prezzo di vendita di un immobile e di un posto auto; il maggior corrispettivo era stato assoggettato a IVA e ripreso in un’unica soluzione. La Commissione tributaria provinciale di Varese accolse il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia riformò la decisione e confermò l’accertamento, ritenendo provata la non corrispondenza del prezzo dichiarato al valore effettivo sulla base, tra l’altro, della differenza rispetto a una perizia del 2000, della costituzione nel 2001 della società acquirente e dei legami di stretta parentela tra i soci delle società coinvolte. La società ricorse per cassazione con dodici motivi. Contestò: l’insufficienza della motivazione dell’avviso, anche per i richiami normativi; la motivazione apparente della decisione sui costi non di competenza; l’estensione dell’attività dei verificatori oltre l’ambito dell’accesso; l’omessa pronuncia sulla mancata allegazione all’avviso delle stime OMI, FIAIP e FIMAA, prodotte solo in appello; la legittimità della rettifica presuntiva dei ricavi; l’insufficienza della motivazione circa il valore attribuito agli immobili; il diniego della rateizzazione della plusvalenza; l’applicabilità dell’art. 66 TUIR; l’omessa considerazione della documentazione dei costi depositata in appello; e la deducibilità dei costi per oneri di urbanizzazione pagati in relazione a una concessione in sanatoria, ritenuti dalla CTR non inerenti perché relativi a un abuso edilizio. L’Agenzia delle Entrate resistette con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi 2, 9, 10, 11 e 12; ha dichiarato assorbito il motivo 5 e ha rigettato nel resto il ricorso. Il motivo 2 è fondato perché la CTR, sui costi ritenuti non di competenza, ha richiamato genericamente l’art. 109, comma 1, TUIR senza individuare i costi interessati né collegare la conclusione alle risultanze processuali. Il motivo 9 è fondato perché la decisione ha prescinduto dalla documentazione dei costi depositata dalla contribuente in appello. I motivi 10, 11 e 12 sono accolti: l’inerenza va valutata in rapporto qualitativo all’attività d’impresa, non al reddito d’impresa; inoltre, i costi del condono edilizio non consistono soltanto in sanzioni, comprendendo anche oneri di urbanizzazione legittimamente deducibili. Il motivo 5, relativo alla disciplina della rettifica, è rimasto assorbito dall’accoglimento del motivo 2. Sono stati rigettati i motivi 1, 3, 4, 6, 7 e 8: la diversa numerazione degli articoli del TUIR non ha inciso sulla difesa; la legge non impedisce ai verificatori di svolgere rilievi resi necessari dallo sviluppo della verifica; la CTR ha considerato le stime immobiliari meri indizi e ha fondato la conclusione anche su ulteriori presunzioni; il motivo 6 è infondato per le stesse ragioni; il motivo 7 è inammissibile nella prospettazione, poiché deduceva una violazione di legge anziché il vizio motivazionale indicato nel titolo; il motivo 8 non era accoglibile perché, pur formulato come violazione di legge, censurava un difetto di motivazione. La sentenza della CTR della Lombardia è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La CTR si è pronunciata sul punto in base ad un generico rinvio al vizio di incompetenza ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, senza specificare a quali dei costi oggetto di accertamento intendesse avere riguardo e senza evidenziare alcun riferimento alle risultanze processuali.
La motivazione è apparente quando la decisione si limita a un richiamo generico alla disciplina applicabile, senza identificare i costi oggetto di valutazione né indicare il collegamento con gli elementi processuali.
art. 109, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La CTR si è pronunciata sul punto in base ad un generico rinvio al vizio di incompetenza ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, senza specificare a quali dei costi oggetto di accertamento intendesse avere riguardo e senza evidenziare alcun riferimento alle risultanze processuali.
La norma sulla competenza dei componenti di reddito non consente una statuizione indifferenziata: il giudice deve individuare i costi cui riferisce il rilievo e confrontare la conclusione con le risultanze processuali.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 75
Il concetto di inerenza va interpretato in correlazione con l’attività di impresa, secondo un giudizio qualitativo e non quantitativo, e non con il reddito d’impresa, come ritenuto dalla CTR, secondo una interpretazione della giurisprudenza di legittimità alla quale la presente decisione intende dare continuità (n. 27786 del 31.10.2018);
L’inerenza dei costi si valuta qualitativamente in rapporto all’attività d’impresa, non in funzione della loro correlazione quantitativa con il reddito prodotto.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 66, comma 2, pro tempore vigente
Per motivi specularmente opposti non è accoglibile l’ottavo motivo recante la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, considerata dalla CTR non applicabile alla fattispecie in esame, laddove il contenuto del mezzo denuncia un difetto di motivazione.
La Corte non decide nel merito l’applicabilità della disposizione: il motivo è disatteso perché la censura, nonostante la rubrica di violazione di legge, denunciava in realtà un difetto di motivazione.
art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
La Corte non ha fornito una specifica interpretazione della disposizione nel merito, poiché l’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento della censura.
La questione sulla disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi non è stata esaminata, essendo il relativo motivo assorbito.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
La Corte non ha fornito una specifica interpretazione della disposizione nel merito, poiché l’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento della censura.
La questione sulla rettifica ai fini IVA non è stata esaminata, essendo il relativo motivo assorbito.
Massime di principio
- Il giudizio di inerenza dei costi d’impresa deve essere svolto in termini qualitativi, in relazione all’attività esercitata, e non misurando il costo in rapporto al reddito d’impresa.
- I costi connessi a un condono edilizio non sono costituiti esclusivamente da sanzioni: gli oneri di urbanizzazione compresi nel condono sono legittimamente deducibili.
- Una motivazione che richiami genericamente la disciplina della competenza dei costi, senza individuare le poste interessate e senza riferirsi alle risultanze processuali, è apparente.
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