Regolamento (UE) 2018/1260
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1260 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive piridaben, quinmerac e fosfuro di zinco (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di tre sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari: piridaben, quinmerac e fosfuro di zinco. La proroga è giustificata dal fatto che le domande di rinnovo sono state presentate, ma la valutazione non può concludersi prima della scadenza originaria. Le nuove date di scadenza sono fissate nell'allegato mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive piridaben, quinmerac e fosfuro di zinco nel quadro della normativa UE sui prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive piridaben, quinmerac e fosfuro di zinco già incluse nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, e quindi ai prodotti fitosanitari che le contengono nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'intervento riguarda la sola durata dell'approvazione a livello UE, con effetto diretto in tutti gli Stati membri; non introduce nuove condizioni d'uso, ma modifica le date di scadenza dell'approvazione. Restano salvi i successivi esiti delle procedure di rinnovo avviate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Proroga delle approvazioni di piridaben, quinmerac e fosfuro di zinco
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. L'intervento è motivato dall'esigenza di evitare che le approvazioni scadano prima della conclusione delle procedure di rinnovo avviate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Contesto normativo e ragioni dell'intervento
La Commissione richiama l'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente la proroga dei periodi di approvazione quando la decisione sul rinnovo non è ancora stata adottata. Nel caso di specie, le sostanze piridaben, quinmerac e fosfuro di zinco risultano già inserite nell'allegato, parte A, del regolamento (UE) n. 540/2011, ma la scadenza originaria del loro periodo di approvazione era fissata al 30 aprile 2021.
La Commissione precisa che le domande di rinnovo sono state presentate, ma la valutazione richiede tempo e risorse, anche in ragione del programma di lavoro stabilito dalla decisione di esecuzione C(2016)6104, che ha raggruppato le sostanze attive e fissato priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana, animale e per l'ambiente. Poiché le sostanze oggetto del regolamento non rientrano tra le categorie prioritarie, si è ritenuto opportuno differenziare la durata della proroga.
Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nell'allegato del presente regolamento sono aggiornate le date di scadenza dell'approvazione come segue:
- quinmerac: scadenza fissata al 30 aprile 2024;
- piridaben: scadenza fissata al 30 aprile 2023;
- fosfuro di zinco: scadenza fissata al 30 aprile 2024.
La proroga è quindi di tre anni per quinmerac e fosfuro di zinco, e di due anni per piridaben, rispetto alla scadenza originaria del 30 aprile 2021.
Effetti sulla procedura di rinnovo
Il regolamento chiarisce anche il coordinamento tra proroga e iter di rinnovo. Se non viene presentato il fascicolo supplementare almeno trenta mesi prima della nuova scadenza prevista, la Commissione fisserà la data di scadenza alla data già prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.
Se, invece, la Commissione adotta un regolamento che conclude per il mancato rinnovo di una sostanza attiva in quanto non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la data di scadenza sarà riportata alla data originaria già prevista oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se al contrario viene adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione si impegnerà a fissare, secondo le circostanze, la data di applicazione più vicina possibile.
Entrata in vigore e portata applicativa
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, come regolamento di esecuzione, produce effetti uniformi nell'ordinamento dell'Unione senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
L'articolo 1 modifica l'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Proroga delle scadenze di approvazione
Nell'allegato sono aggiornate le date di scadenza dell'approvazione: quinmerac al 30 aprile 2024, piridaben al 30 aprile 2023 e fosfuro di zinco al 30 aprile 2024.
Ragioni della proroga
La proroga è adottata ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma è probabile che l'approvazione scada prima dell'adozione di una decisione finale sul rinnovo.
Criteri di durata della proroga
La Commissione indica che, poiché le sostanze non rientrano tra quelle prioritarie del programma di lavoro di cui alla decisione di esecuzione C(2016)6104, la proroga è fissata in due anni per piridaben e in tre anni per quinmerac e fosfuro di zinco, tenendo conto dei tempi di valutazione, della necessità di presentare il fascicolo supplementare almeno trenta mesi prima della scadenza e della distribuzione delle responsabilità tra Stati membri relatori e correlatori.
Regole per l'eventuale mancato rinnovo o mancata presentazione del fascicolo
Se non viene presentato alcun fascicolo supplementare almeno trenta mesi prima della nuova scadenza, la Commissione fisserà la data di scadenza alla data già prevista prima del regolamento o alla prima data possibile successiva. Se viene adottato un regolamento che stabilisce la mancata rinnovazione, la scadenza sarà allineata alla data originaria o, se successiva, all'entrata in vigore del regolamento di non rinnovo; se invece viene disposto il rinnovo, la Commissione si adopererà per fissare la data di applicazione più prossima possibile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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