Regolamento (UE) 2018/1261
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1261 della Commissione, del 20 settembre 2018, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi «Hypred's iodine based products» (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo rilascia un’autorizzazione dell’Unione a Hypred SAS per una famiglia di biocidi a base di iodio destinata all’igiene veterinaria. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva dell’ECHA e opera solo alle condizioni tecniche e di sicurezza riportate nell’allegato. Il testo definisce composizione, usi autorizzati, misure di mitigazione del rischio, istruzioni di primo soccorso, smaltimento e conservazione, distinguendo tra diversi meta-SPC e prodotti singoli. La validità dell’autorizzazione è fissata dall’11 ottobre 2018 al 30 settembre 2028.
Autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products" per l’igiene veterinaria (tipo di prodotto 3), con validità dal 11 ottobre 2018 al 30 settembre 2028.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a Hypred SAS quale titolare dell’autorizzazione e, in concreto, alla famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products" immessa sul mercato per l’uso nel tipo di prodotto 03 - igiene veterinaria, destinata alla disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte in ambiente chiuso. L’autorizzazione copre vari prodotti singoli e diverse modalità d’uso (immersione, spruzzatura, applicazione di schiuma, pronti all’uso o concentrati da diluire) per mucche e bufale, pecore e capre, con impiego professionale. L’efficacia e l’ammissibilità riguardano l’Unione europea e, per espressa menzione, il testo è rilevante ai fini del SEE. Le condizioni sono quelle del sommario delle caratteristiche del biocida allegato; il regolamento non disciplina usi al di fuori di tale allegato né soggetti diversi dal titolare e dagli utilizzatori professionali previsti.
Autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products"
Il regolamento esecutivo (UE) 2018/1261 della Commissione concede un’autorizzazione dell’Unione a Hypred SAS per una famiglia di biocidi a base di iodio destinata all’igiene veterinaria. Il provvedimento è adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e si fonda sul parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto la famiglia di prodotti ammissibile all’autorizzazione dell’Unione e conforme, subordinatamente al sommario delle caratteristiche, alle condizioni previste dal regolamento di base.
Contesto normativo e procedura
La domanda di autorizzazione è stata presentata da Hypred SAS il 16 luglio 2015 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. I Paesi Bassi hanno accettato di fungere da autorità competente di valutazione. L’autorità di valutazione ha trasmesso la relazione e le conclusioni all’ECHA il 6 giugno 2017; l’ECHA ha poi inviato alla Commissione il proprio parere il 12 gennaio 2018, insieme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e alla relazione finale di valutazione. Il 26 febbraio 2018 l’ECHA ha trasmesso il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione ha condiviso il parere dell’Agenzia e ha ritenuto opportuno rilasciare l’autorizzazione e registrare il sommario e la relazione nel registro per i biocidi.
Ambito di applicazione e destinatari
L’autorizzazione riguarda la famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products", nel tipo di prodotto 03 - igiene veterinaria, e quindi l’impiego per la disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte. I destinatari effettivi dell’uso sono operatori professionali; i prodotti sono concepiti per impiego in ambiente chiuso e includono applicazioni per immersione, spruzzatura e schiuma, sia in forma pronta all’uso sia come concentrati da diluire. Sono contemplate diverse specie: mucche, bufale, pecore e capre.
Composizione della famiglia di prodotti
La famiglia contiene iodio come principio attivo, in concentrazioni variabili a seconda del meta-SPC e del singolo prodotto. Nell’allegato compaiono anche tensioattivi etossilati come componenti di formulazione. Il testo elenca per ciascun meta-SPC la composizione quantitativa, i range percentuali e le formulazioni autorizzate, distinguendo tra liquidi pronti all’uso e concentrati solubili.
Meta-SPC e usi autorizzati
L’allegato struttura l’autorizzazione in cinque meta-SPC:
- meta SPC 1: prodotti per immersione, pronti all’uso, per uso post-mungitura;
- meta SPC 2: prodotti per immersione, spruzzatura o applicazione di schiuma, pronti all’uso, per uso pre- e post-mungitura;
- meta SPC 3: prodotti concentrati per immersione, schiuma o spruzzatura;
- meta SPC 4: prodotti per immersione con attività virucida, pronti all’uso;
- meta SPC 5: prodotti per immersione, spruzzatura o schiuma a 500 ppm, pronti all’uso.
Per ogni meta-SPC vengono specificati organismi bersaglio, campo di applicazione, modalità di applicazione, dosi e frequenze. In generale, i prodotti sono autorizzati per la disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte prima o dopo la mungitura, con frequenza fino a 2-3 volte al giorno. In alcuni casi la formulazione è pronta all’uso; in altri è necessario preparare una diluizione al 10% o al 20% per ottenere attività battericida, lieviticida, alghicida o virucida.
Condizioni d’uso e misure di mitigazione del rischio
Il regolamento impone di leggere etichetta e foglietto illustrativo prima dell’uso, portare il prodotto a una temperatura superiore a 20°C e, per taluni impieghi, utilizzare pompe dosatrici. Sono richiesti tempi minimi di contatto e, dopo l’applicazione post-mungitura, occorre evitare che l’animale si corichi fino all’asciugatura del prodotto, per almeno 5 minuti. In caso di doppia disinfezione pre e post-mungitura, il testo raccomanda di considerare un biocida diverso e privo di iodio per una delle due fasi.
Le misure di protezione comprendono, a seconda del meta-SPC e del metodo di applicazione, l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche, indumenti protettivi e protezione per gli occhi. Per la spruzzatura manuale le cautele sono più stringenti rispetto all’immersione o alla schiuma. Il documento richiama anche il regolare lavaggio delle attrezzature di applicazione con acqua tiepida.
Rischi, primo soccorso e gestione delle emergenze
Le frasi di pericolo indicano, a seconda del meta-SPC, irritazione oculare grave, lesioni oculari gravi, tossicità per gli organismi acquatici, possibili danni agli organi in caso di esposizione orale prolungata o ripetuta e corrosività per i metalli. Le istruzioni di primo soccorso prevedono, in caso di inalazione, il trasporto all’aria aperta; per contatto con la pelle, il lavaggio con acqua; per contatto con gli occhi, un risciacquo prolungato con eventuale rimozione delle lenti a contatto; per ingestione, il risciacquo della bocca senza indurre il vomito e la consultazione di un medico o di un centro antiveleni.
Per gli sversamenti di grandi quantità, il testo prescrive di segnalare l’evento, raccogliere il prodotto con assorbente inerte, trasferirlo in un serbatoio di emergenza e conservarlo in contenitori idonei, etichettati e sigillati, senza reintrodurre il prodotto nel contenitore originale.
Smaltimento e conservazione
Il prodotto inutilizzato e la confezione devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Il prodotto utilizzato può, in base alle norme locali, essere scaricato nella rete fognaria municipale oppure smaltito nel deposito del letame; resta escluso il rilascio in impianti di trattamento individuali delle acque reflue. La carta assorbente usata per la rimozione del prodotto e per asciugare i capezzoli può essere smaltita nei normali rifiuti domestici. La durata di conservazione è fissata in 2 anni in contenitori HDPE, con temperatura massima di stoccaggio pari a 30°C.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con efficacia anche ai fini SEE.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
È rilasciata a Hypred SAS un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products" con numero EU-0018397-0000. L’autorizzazione è subordinata alla conformità con il sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato.
Durata di validità
L’autorizzazione dell’Unione è valida dall’11 ottobre 2018 al 30 settembre 2028.
Condizioni tecniche e documentazione autorizzativa
La famiglia di biocidi deve corrispondere al sommario delle caratteristiche del biocida allegato, che contiene la composizione, i meta-SPC, gli usi autorizzati, le frasi di pericolo, i consigli di prudenza e le condizioni d’uso. Il regolamento richiama il registro per i biocidi e dispone la registrazione del sommario e della relazione di valutazione ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Usi autorizzati e meta-SPC
Sono autorizzati diversi meta-SPC per il tipo di prodotto 03 - igiene veterinaria: prodotti pronti all’uso per immersione post-mungitura; prodotti pronti all’uso per immersione, spruzzatura o schiuma pre- e post-mungitura; prodotti concentrati da diluire per immersione, schiuma o spruzzatura; prodotti con attività virucida pronti all’uso per immersione post-mungitura; prodotti pronti all’uso a 500 ppm per immersione, spruzzatura o schiuma. Gli usi sono in ambiente chiuso e rivolti alla disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte.
Misure di rischio e sicurezza
Per i vari meta-SPC sono previste indicazioni di pericolo quali irritazione oculare, lesioni oculari gravi, tossicità per gli organismi acquatici, possibili effetti sugli organi (tiroide) e corrosività per i metalli. Sono richiesti dispositivi di protezione individuale, in particolare guanti, indumenti protettivi e protezione oculare; sono inoltre previste istruzioni di primo soccorso per inalazione, contatto con pelle, occhi e ingestione, oltre a misure per gli sversamenti e per la gestione delle contaminazioni.
Smaltimento e conservazione
Il prodotto inutilizzato e la confezione devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali; il prodotto usato può, a seconda delle norme locali, essere scaricato nella rete fognaria municipale o smaltito nel deposito del letame, evitando impianti di trattamento individuali. La conservazione è indicata in HDPE per 2 anni, con divieto di superare i 30°C.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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