Regolamento (UE) 2018/1259
Regolamento (UE) 2018/1259 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 per prorogare temporaneamente il periodo transitorio relativo agli alimenti contenenti l’aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" (n. FL 21.002). La misura serve a garantire certezza del diritto mentre è ancora in corso la valutazione della domanda di autorizzazione da parte dell’EFSA. In mancanza delle informazioni scientifiche richieste entro il 5 agosto 2018, la procedura di domanda deve comunque chiudersi secondo il regolamento (CE) n. 1331/2008.
Proroga transitoria per la commercializzazione di alimenti contenenti l’aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" (n. FL 21.002) nell’ambito dell’elenco dell’Unione degli aromi.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti contenenti l’aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" (n. FL 21.002), appartenente alla categoria "altri aromi" ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2008, già legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2020. Rileva nel contesto della procedura di autorizzazione dell’aroma e della gestione transitoria dell’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base. Non introduce un regime generale per tutti gli aromi, ma una disciplina specifica e limitata a tale sostanza e agli alimenti che la contengono; opera nell’ordinamento UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Proroga transitoria per l’aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" (n. FL 21.002)
Il regolamento (UE) 2018/1259 della Commissione interviene sul regime transitorio previsto dal regolamento (UE) n. 873/2012 in materia di elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base. La finalità dichiarata è garantire certezza del diritto per gli alimenti contenenti l’aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" (n. FL 21.002), mentre è ancora in corso la valutazione della relativa domanda di autorizzazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce l’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti, insieme alle relative condizioni d’uso. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 ha adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, includendo anche le parti relative alle categorie di aromi di cui all’articolo 9, lettere da b) a f), del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) n. 873/2012 aveva poi introdotto misure transitorie, compreso un termine per la presentazione delle domande e un periodo transitorio per gli alimenti contenenti tali aromi in attesa della valutazione scientifica.
Ambito della misura transitoria
La modifica riguarda una sola sostanza aromatica, ossia "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" (n. FL 21.002), classificata nella categoria "altri aromi". La nuova disposizione consente che gli alimenti contenenti tale aroma, se legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2020, possano continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Si tratta quindi di una deroga limitata e temporanea, finalizzata a evitare vuoti regolatori per prodotti già immessi nel circuito commerciale.
Procedura di autorizzazione e conseguenze della mancata integrazione
Dai considerando emerge che la domanda di autorizzazione è stata presentata il 20 ottobre 2015 ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 873/2012. In seguito, il 5 ottobre 2017, l’EFSA ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni scientifiche e studi tossicologici da trasmettere entro il 5 agosto 2018. Poiché tali studi risultavano ancora in corso, il regolamento precisa che, se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine fissato, la procedura di domanda deve essere chiusa conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Modifiche al regolamento (UE) n. 873/2012
Sul piano tecnico-normativo, l’articolo 1 del regolamento aggiunge un nuovo paragrafo 2 all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012 e rinumera il precedente contenuto dell’articolo 4 come paragrafo 1. In questo modo, la disciplina transitoria già esistente viene integrata con una specifica proroga riferita al solo aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)".
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 23 aprile 2018. È inoltre espressamente indicato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del periodo transitorio per un aroma specifico
All’articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012 è inserito un nuovo paragrafo 2 che consente agli alimenti contenenti l’aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" (n. FL 21.002), appartenente alla categoria "altri aromi", legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2020, di essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Chiusura della procedura in caso di mancata integrazione documentale
Se le informazioni richieste dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare non sono fornite entro il 5 agosto 2018, la procedura di domanda si conclude in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Rinumerazione delle disposizioni transitorie
Il precedente contenuto dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012 diventa il paragrafo 1, così da coordinare la nuova proroga con la disciplina transitoria già esistente.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 23 aprile 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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