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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1265

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1265 della Commissione, del 20 settembre 2018, che approva la sostanza attiva fenpicoxamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la sostanza attiva fenpicoxamid ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione per gli usi rappresentativi esaminati. L'approvazione è però subordinata a condizioni specifiche, inclusa la presentazione di ulteriori informazioni di conferma su profilo tecnico, trattamento dell'acqua e possibile attività di interferente endocrino. Il regolamento modifica inoltre l'elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendovi fenpicoxamid con validità dal 11 ottobre 2018 al 11 ottobre 2028.

Approvazione della sostanza attiva fenpicoxamid ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva fenpicoxamid, utilizzata in prodotti fitosanitari, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Vincola gli Stati membri nella valutazione dei prodotti che la contengono, nonché il richiedente e gli operatori interessati agli obblighi di conferma tecnica e scientifica previsti nell'allegato. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non contiene esclusioni soggettive espresse, ma l'approvazione è limitata alle condizioni, restrizioni e specifiche tecniche indicate negli allegati.

Approvazione del fenpicoxamid e modifica dell'elenco delle sostanze attive

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1265 approva la sostanza attiva fenpicoxamid nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La decisione segue la procedura di valutazione condotta dallo Stato membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione, che ha portato a concludere che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, i criteri di approvazione risultano soddisfatti.

Contesto procedurale e base giuridica

La domanda di approvazione è stata presentata da Dow AgroScience GmbH al Regno Unito il 2 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Regno Unito, quale Stato membro relatore, ha dichiarato l'ammissibilità della domanda il 13 gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. Successivamente ha trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 13 ottobre 2016 e il progetto aggiornato il 31 luglio 2017, dopo richieste di informazioni supplementari formulate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12. Le conclusioni EFSA del 22 dicembre 2017 e la relazione di esame della Commissione hanno confermato la possibilità di approvazione della sostanza.

Approvazione e condizioni della sostanza attiva

L'articolo 1 dispone l'approvazione del fenpicoxamid, identificato in allegato I con numero CAS 517875-34-2 e numero CIPAC 991, purezza minima ≥ 750 g/kg, data di approvazione 11 ottobre 2018 e scadenza 11 ottobre 2028. L'allegato I richiama inoltre la denominazione IUPAC della sostanza.

Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • l'impatto del trattamento sulla valutazione del rischio per i consumatori;
  • il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'uso devono includere, se necessario, misure di attenuazione del rischio.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il regolamento impone al richiedente di presentare ulteriori informazioni di conferma su tre profili specifici:

  • le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta su scala commerciale e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate;
  • l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile;
  • le potenziali proprietà di interferente endocrino del fenpicoxamid con riferimento all'assetto tiroideo o alla via tiroidea, mediante dati meccanicistici volti a chiarire se gli effetti osservati negli studi siano o meno riconducibili a una modalità di azione da interferente endocrino della tiroide, in coerenza con i punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605.

I termini per tali adempimenti sono differenziati: l'informazione tecnica del punto 1 va trasmessa entro l'11 ottobre 2019; quella relativa al trattamento dell'acqua entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del documento di orientamento pertinente; quella sugli effetti endocrini entro il 10 novembre 2020.

Aggiornamento del regolamento (UE) n. 540/2011

L'articolo 2 modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate. In particolare, fenpicoxamid è inserito nella parte B con la voce n. 126, mantenendo le condizioni di approvazione e le prescrizioni specifiche riportate nell'allegato I del presente regolamento.

Effetti finali e applicazione

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza attiva

Fenpicoxamid è approvato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto per gli impieghi rappresentativi esaminati sono risultati soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento. L'approvazione decorre dall'11 ottobre 2018 e scade l'11 ottobre 2028.

Condizioni specifiche e aspetti da considerare nella valutazione nazionale

Nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale devono prestare particolare attenzione all'impatto del trattamento sulla valutazione del rischio per i consumatori e al rischio per gli organismi acquatici; le condizioni d'uso devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Obblighi di informazioni di conferma

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma su: (i) specifiche tecniche della sostanza attiva come prodotta su scala commerciale e conformità dei batch di tossicità alle specifiche confermate; (ii) effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui nell'acqua potabile; (iii) potenziali proprietà di interferente endocrino del fenpicoxamid con riguardo all'assetto o alla via tiroidea, fornendo dati meccanicistici per chiarire se gli effetti osservati siano collegati a una modalità di azione da interferente endocrino della tiroide.

Termini per la trasmissione delle informazioni

Le informazioni di cui al punto 1 devono essere presentate entro l'11 ottobre 2019; quelle di cui al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sull'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui nelle acque sotterranee e di superficie; quelle di cui al punto 3 entro il 10 novembre 2020.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per inserire fenpicoxamid nella parte B dell'elenco delle sostanze attive approvate, con il numero 126 e con le medesime condizioni di approvazione e prescrizioni specifiche previste nell'allegato I del regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentaresalute e sicurezzaambiente

Testo integrale

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