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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1262

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di un anno i periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 844/2012. La misura modifica l’elenco delle sostanze approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando al 31 ottobre 2019 la scadenza di quasi tutte le sostanze interessate e al 30 settembre 2019 quella del diuron. Il provvedimento entra in vigore con urgenza, il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento: 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron. L’effetto è rilevante per l’approvazione di tali sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea e nel SEE. Il regolamento incide sui termini di scadenza dell’approvazione contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A dell’allegato; non introduce esclusioni soggettive ulteriori, ma riguarda il regime autorizzatorio delle sostanze attive già approvate.

Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive fitosanitarie

Il regolamento interviene in un momento in cui le procedure di rinnovo dell’approvazione di numerose sostanze attive non si sono ancora concluse. La Commissione, richiamando l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, adotta una proroga tecnica per evitare che l’approvazione scada prima della decisione finale sul rinnovo, tenuto conto dei ritardi nella valutazione non imputabili ai richiedenti.

Contesto normativo

L’atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene nella parte A dell’allegato l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le domande di rinnovo delle sostanze interessate risultano presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive.

Sostanze interessate e nuove date di scadenza

Il provvedimento riguarda 20 sostanze attive. Per le seguenti 19 sostanze la scadenza dell’approvazione è prorogata al 31 ottobre 2019:

  • 1-metilciclopropene
  • beta-ciflutrin
  • clorotalonil
  • clorotoluron
  • clomazone
  • cipermetrina
  • daminozide
  • deltametrina
  • dimethenamid-p
  • fludioxonil
  • flufenacet
  • flurtamone
  • fostiazato
  • indoxacarb
  • MCPA
  • MCPB
  • prosulfocarb
  • tiofanato metile
  • tribenuron

Per il diuron la nuova scadenza è fissata al 30 settembre 2019.

Effetti giuridici della proroga

La proroga è temporanea e serve a mantenere in essere l’approvazione delle sostanze fino alla conclusione delle procedure di rinnovo. Nei considerando la Commissione chiarisce inoltre il criterio che intende seguire per le successive decisioni: in caso di mancato rinnovo, la data di scadenza sarà fissata, di regola, alla data già prevista oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo; in caso di rinnovo, la Commissione cercherà di applicare la nuova approvazione nel termine più prossimo possibile.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Proroga delle scadenze di approvazione

L’allegato al regolamento modifica la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, prorogando i periodi di approvazione delle sostanze attive elencate. Per 19 sostanze la nuova data di scadenza è fissata al 31 ottobre 2019; per il diuron la nuova scadenza è fissata al 30 settembre 2019.

Contesto procedurale e motivazione

Le domande di rinnovo erano già state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Poiché la valutazione delle sostanze è stata ritardata per cause non dipendenti dai richiedenti, vi è il rischio che l’approvazione scada prima della decisione sul rinnovo; per questo la Commissione interviene con una proroga temporanea.

Effetti sul regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 dispone la modifica della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri richiamati per eventuali decisioni future sul rinnovo

Nei considerando la Commissione precisa che, se adotterà un regolamento che non rinnova l’approvazione di una sostanza inclusa nel presente atto perché i criteri di approvazione non sono rispettati, fisserà la data di scadenza alla data già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece il rinnovo sarà concesso, la Commissione si adopererà per fissare la data di applicazione più vicina possibile.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaautorizzazioni e approvazionisicurezza alimentare

Testo integrale

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