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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1263

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R1263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce due moduli uniformi per raccogliere, presso le autorità nazionali di regolamentazione, le informazioni che i fornitori di servizi di consegna dei pacchi devono trasmettere ai sensi del regolamento (UE) 2018/644. Il primo modulo concerne i dati identificativi e le caratteristiche dei servizi; il secondo riguarda i dati annuali su volumi, fatturato, personale, subappalto e listini prezzi. La misura mira a facilitare la sorveglianza regolamentare e a prevenire duplicazioni nel conteggio dei pacchi, distinguendo tra servizi contrattualizzati dal mittente e servizi svolti per conto di altri operatori.

Definisce i moduli standard per la trasmissione delle informazioni dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi alle autorità nazionali di regolamentazione, ai sensi del regolamento (UE) 2018/644.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, per la trasmissione delle informazioni previste dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/644. Riguarda sia le informazioni iniziali sul fornitore e sulle caratteristiche dei servizi offerti, sia le informazioni annuali su volumi, fatturato, personale, subappaltatori e listini prezzi. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento consente alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre ulteriori obblighi informativi nei limiti dell'articolo 4, paragrafo 5, e richiama le condizioni dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2018/644.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263: moduli per la trasmissione delle informazioni sui servizi di consegna dei pacchi

Il regolamento di esecuzione della Commissione attua l'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/644, che disciplina i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e rafforza la sorveglianza regolamentare del settore. La Commissione adotta moduli standardizzati per consentire una raccolta omogenea delle informazioni dovute dai fornitori di servizi di consegna dei pacchi alle autorità nazionali di regolamentazione.

Finalità e contesto normativo

La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2018/644 e della direttiva 97/67/CE, richiamata nei considerando come base del sistema postale europeo. Il regolamento mira a rendere comparabili e più agevoli le comunicazioni dovute dai fornitori, a supportare il lavoro delle autorità nazionali e a migliorare la trasparenza del mercato dei pacchi, in particolare per i servizi transfrontalieri.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento concerne i fornitori di servizi di consegna dei pacchi stabiliti in uno Stato membro. Le informazioni da trasmettere riguardano, da un lato, i dati identificativi e strutturali del fornitore e, dall'altro, le informazioni annuali sulle attività svolte, sui volumi, sul fatturato, sul personale, sui subappaltatori e sui listini prezzi. I moduli sono destinati alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro di stabilimento.

Modulo iniziale: informazioni sul fornitore e sui servizi offerti

L'allegato I contiene il modulo per le informazioni da trasmettere una sola volta, con aggiornamento in caso di modifiche entro 30 giorni secondo il regolamento (UE) 2018/644. Il modulo richiede:

  • dati identificativi del fornitore, inclusi denominazione, status e forma giuridica, numero di registrazione, numero di identificazione IVA e indirizzo del luogo di stabilimento;
  • eventuale appartenenza a un gruppo o a una rete di franchising;
  • recapiti di una persona di contatto;
  • caratteristiche dei servizi offerti, con indicazione delle fasi del servizio postale svolte: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione;
  • indicazione se i servizi ricadono nell'obbligo di servizio universale;
  • descrizione dettagliata dei servizi, ove possibile, e indicazione dell'eventuale valore aggiunto;
  • termini e condizioni generali, procedure per i reclami degli utenti e possibili limitazioni di responsabilità, con allegazione dei documenti pertinenti o link se disponibili online.

Modulo annuale: dati di attività, fatturato e volumi

L'allegato II disciplina la trasmissione annuale, da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno civile, delle informazioni relative all'anno civile precedente. Il modulo richiede:

  • il numero di pacchi trattati e il fatturato annuo dei servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro di stabilimento;
  • la distinzione tra servizi nazionali, servizi transfrontalieri in entrata e servizi transfrontalieri in uscita;
  • la ripartizione tra pacchi oggetto di contratto con il mittente e pacchi gestiti per conto di un altro fornitore;
  • la distinzione geografica tra flussi dall'interno e dall'esterno dell'Unione o del SEE;
  • l'indicazione delle basi di eventuali stime utilizzate.

Il regolamento precisa anche le unità di misura: i pacchi vanno espressi in migliaia, mentre il fatturato in migliaia di unità della valuta nazionale, IVA esclusa.

Personale, subappalto e listini prezzi

Il modulo annuale richiede inoltre informazioni sul personale impiegato dal fornitore nell'anno civile precedente, con distinzione tra full time, part time, temporanei e autonomi, rilevata al 30 giugno e al 31 dicembre. Sono richiesti anche dati sui subappaltatori che partecipano alle diverse fasi del servizio di consegna postale, compresa una stima del numero complessivo, il numero di subappaltatori per fase, i cinque maggiori subappaltatori e le fasi da essi svolte.

Infine, il modulo include una tabella sui listini prezzi accessibili al pubblico applicabili al 1° gennaio di ciascun anno civile, da allegare o indicare tramite link se disponibili online.

Poteri delle autorità nazionali e regole complementari

Le note ai moduli chiariscono che le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ulteriori obblighi informativi oltre a quelli standardizzati, in base all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/644. La trasmissione delle informazioni resta soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del medesimo regolamento, che completano il quadro procedurale e sostanziale della disciplina.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione dei moduli standard

L'articolo 1 rinvia agli allegati I e II, che contengono i moduli per la trasmissione delle informazioni previste dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/644. I moduli separano le informazioni iniziali da quelle annuali.

Modulo iniziale: dati del fornitore e dei servizi

L'allegato I richiede informazioni sul fornitore (denominazione, status e forma giuridica, registrazione, partita IVA, indirizzo dello stabilimento, eventuale appartenenza a gruppo o rete di franchising), sui recapiti di una persona di contatto e sulle caratteristiche dei servizi offerti, incluse le fasi del servizio postale, l'eventuale ambito del servizio universale, una descrizione dettagliata dei servizi, i termini e condizioni generali, i reclami e le eventuali limitazioni di responsabilità.

Modulo annuale: volumi, fatturato, personale e subappalto

L'allegato II disciplina la comunicazione annuale delle informazioni relative all'anno civile precedente, da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno. Il modulo richiede il numero di pacchi trattati e il fatturato dei servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro di stabilimento, distinguendo tra servizi nazionali, transfrontalieri in entrata e in uscita, nonché tra servizi contrattualizzati dal mittente e servizi gestiti per conto di altro fornitore.

Prevenzione del doppio conteggio e distinzione geografica

Il regolamento impone di indicare se i pacchi sono oggetto di un contratto concluso con il mittente oppure sono gestiti per conto di un altro fornitore, al fine di evitare il doppio conteggio. Occorre inoltre specificare se origine o destinazione dei pacchi si trovano all'interno o all'esterno dell'Unione o del SEE, dato rilevante per la ripartizione dei servizi.

Informazioni su personale, subappaltatori e listini prezzi

Il modulo annuale richiede anche il numero di persone impiegate nel corso dell'anno civile precedente, suddivise per tipologia contrattuale o di impiego, e informazioni sui subappaltatori che svolgono le diverse fasi del servizio. Deve inoltre essere indicato il numero totale di subappaltatori, i cinque maggiori e le fasi in cui operano, nonché i listini prezzi accessibili al pubblico applicabili al 1° gennaio di ogni anno civile.

Potere delle autorità nazionali e rinvii procedurali

Le note ai moduli precisano che le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ulteriori obblighi informativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/644. La trasmissione delle informazioni resta soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi postaliconsegna dei pacchiregolazione di mercatoobblighi informativimercato interno

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