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Sentenza

Sentenza del 05/02/2019 n. 552 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Imponibilità - Consulente - Attività svolta presso studi associati o società - Struttura organizzata - Insufficiente - Autonoma organizzazione - Necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e riconosciuto che i compensi del contribuente non erano imponibili ai fini IRAP. È stato ordinato all’Ufficio di rimborsare euro 50.833,88, oltre interessi. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, considerati gli orientamenti giurisprudenziali oscillanti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il rigetto, tramite silenzio dell’Amministrazione, dell’istanza di rimborso IRAP relativa agli anni d’imposta 2012-2015. Sosteneva di non essere soggetto all’imposta perché privo di un proprio ufficio, di dipendenti, di significativi beni strumentali e di una struttura organizzativa autonoma, utilizzando esclusivamente i servizi amministrativi e organizzativi predisposti e gestiti dalla società E. L’Agenzia riteneva invece sufficiente la disponibilità di una struttura organizzata anche se facente capo a terzi.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    L’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, costituisce presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    L’IRAP richiede non solo l’esistenza di una struttura organizzata, ma che essa sia autonoma e faccia capo al lavoratore o professionista anche sotto il profilo organizzativo. L’utilizzo di una struttura predisposta, gestita e organizzata da altri non integra, di per sé, il presupposto impositivo.

  • Cass. n. 9692/2012

    Ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo o professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che tale struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso.

    La struttura rilevante ai fini IRAP deve essere riferibile direttamente al professionista, non semplicemente disponibile per lo svolgimento dell’attività.

  • Cass. n. 4080/2017

    Non sono soggetti ad IRAP i proventi percepiti come compenso per attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri.

    Il professionista che opera stabilmente all’interno dell’organizzazione altrui, senza gestire una propria autonoma struttura, non è soggetto a IRAP sui compensi così percepiti.

  • Cass. n. 2448/2017

    La struttura organizzata deve fare capo al lavoratore autonomo o al professionista.

    La disponibilità materiale di uffici, servizi o strumenti di una società o di uno studio non equivale all’autonoma organizzazione del singolo professionista.

  • Cass. n. 14339/2018

    Non sono soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.

    È stata applicata la distinzione tra attività professionale personalmente svolta e organizzazione amministrativa e strumentale, quando quest’ultima appartiene a un soggetto diverso dal professionista.

  • Cass. n. 15746/2010

    Il principio dell’assenza di autonoma organizzazione è stato ritenuto applicabile anche a professionisti operanti presso il network E.

Massime di principio

  • Per l’assoggettamento a IRAP di un professionista non basta che egli utilizzi uffici, personale, strumenti o servizi organizzati: occorre che la struttura sia autonoma e riferibile a lui.
  • I compensi derivanti da attività svolta all’interno di una società o di uno studio associato possono non essere soggetti a IRAP quando l’organizzazione amministrativa e operativa appartiene esclusivamente alla società o allo studio.
  • Sono elementi favorevoli all’esclusione da IRAP l’assenza di dipendenti propri, di un ufficio proprio, di significativi beni strumentali e di responsabilità nella gestione della struttura utilizzata.
  • La qualifica di socio della società presso cui il professionista opera non determina automaticamente l’esistenza di autonoma organizzazione personale: occorre verificare concretamente a chi faccia capo la struttura.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla titolarità, gestione e responsabilità dell’organizzazione, non sulla semplice disponibilità dei relativi servizi.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese di lite anche quando accoglie il ricorso o l’appello.

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