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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19833/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell’INPS relativa ai contributi dovuti alla Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2008 da una libera professionista. La Corte d’appello aveva ritenuto prescritta la pretesa, individuando il dies a quo nella scadenza del termine di pagamento dei contributi (20 giugno 2009) e escludendo la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., perché la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integrava, di per sé, un doloso occultamento del debito previdenziale. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che, per il libero professionista iscritto d’ufficio alla Gestione separata, la prescrizione sarebbe sospesa quando, presentando la dichiarazione dei redditi, ometta la compilazione del quadro RR, così occultando dolosamente il debito contributivo. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione sostanziale perché ha rilevato che il ricorso era privo di specificità: nella esposizione dei fatti e nel motivo comparivano riferimenti a un soggetto diverso dalla controricorrente, a un’annualità diversa e a una differente richiesta di pagamento, sicché il ricorso non risultava correttamente riferibile alla posizione contributiva oggetto della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS per difetto di specificità, osservando che i requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione devono risultare dal ricorso stesso e non possono essere integrati da altri atti. Conseguentemente ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Rilevato come norma invocata dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, ma la Corte non ne affronta il merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Norma invocata per sostenere la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito; la Corte non esamina la questione sostanziale per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Richiamata quale base normativa dell’obbligazione contributiva alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. n. 111/2011

    Richiamata dal ricorrente in collegamento alla disciplina della Gestione separata e alla pretesa sospensione prescrizionale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    I requisiti di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione devono essere soddisfatti nel ricorso medesimo, a pena di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i fatti rilevanti e la critica alla sentenza impugnata devono essere esposti con precisione e coerenza rispetto alla concreta vicenda decisa; riferimenti erronei a soggetti, annualità o atti diversi rendono il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
  • I requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione previsti dall’art. 366 c.p.c. devono risultare dal solo ricorso e non possono essere integrati mediante il rinvio alla sentenza impugnata o ad altri atti processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze di specificità, la Corte non esamina le censure di merito e provvede alla condanna alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli eventuali effetti sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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