Cassazione Civile, Sentenza n. 16932/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il dirigente Paolo Mario Pellizzaro lamentava che l'aumento della dotazione organica dirigenziale programmato e realizzato dall'Ateneo senza il contemporaneo adeguamento del fondo per le retribuzioni accessorie aveva determinato, dal 13/02/2018, la sospensione illegittima della retribuzione di posizione (parte variabile) e la mancata corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2017. Chiedeva il riconoscimento dei pagamenti maturati e dei ratei successivi. Il Tribunale gli aveva dato ragione in parte. L'Ateneo impugnava in cassazione sostenendo in particolare (i) che la retribuzione di risultato è subordinata alla preventiva fissazione e verifica di obiettivi (art.26 CCNL/2006 e art.50 CCNL/2016) e non può essere riconosciuta tout court per gli anni futuri; (ii) che il d.lgs. 75/2017 (art.23) vincola le amministrazioni a mantenere il livello di risorse per il trattamento accessorio al valore 2016, sicché un incremento dell'organico senza incremento del fondo legittima la riduzione/sospensione della parte variabile della retribuzione di posizione; (iii) che la sospensione per il 2018 era stata parzialmente superata dal provvedimento del 30/11/2018 e la domanda non poteva pretendere la misura precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente i motivi proposti dall'Università: ha cassato la parte della sentenza di appello che aveva riconosciuto la retribuzione di risultato per le annualità successive al 2017, ritenendo che tale voce è condizionata alla preventiva definizione di obiettivi e alla verifica positiva e non può essere automaticamente riconosciuta per il futuro; ha inoltre accolto il motivo relativo all'art.23 d.lgs.75/2017, statuendo che, posto il congelamento delle risorse al livello 2016, l'aumento dell'organico non garantisce l'automatica conservazione della retribuzione di posizione (parte variabile) nelle stesse misure precedenti e quindi ha rigettato le domande di pagamento della parte variabile della retribuzione di posizione. È stato invece confermato il riconoscimento della retribuzione di risultato per l'anno 2017 così come già accertato in primo grado. Il terzo motivo è stato assorbito. La causa è stata decisa nel merito senza rinvio e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 26 CCNL personale dell'area VII della dirigenza università (CCNL 2006/2009)
La Corte richiama che la retribuzione di risultato è subordinata alla preventiva fissazione di obiettivi e alla verifica della loro realizzazione; non è una voce automatica del trattamento retributivo.
art. 50 CCNL 2016/2018
Richiamata in analogia rispetto alla norma precedente: la spettanza della retribuzione variabile di risultato richiede valutazione positiva e procedure contrattuali.
art. 62 co. 7 CCNL del Personale dell'Area VII della dirigenza Università 2002/2005
Indica l'obbligo per l'amministrazione di valutare le risorse necessarie in caso di incremento della dotazione organica e adeguare il fondo; l'inadempimento può incidere sulla posizione retributiva del dirigente.
a decorrere dal 1° gennaio 2017, si desume che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016
La norma congela le risorse destinate al trattamento accessorio sul livello 2016; pertanto un aumento dell'organico senza adeguamento delle risorse può giustificare la riduzione o la sospensione della componente variabile della retribuzione di posizione.
artt. 23, 25 e 68 CCNL 2006/2009
Norme contrattuali richiamate in tema di determinazione e gestione delle voci retributive accessorie; la contrattazione non può elidere i vincoli di bilancio imposti dalla normativa sopravvenuta.
art. 23 d.lgs. 30/3/2001 n.165 e artt. 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001
Richiamati per i principi generali di organizzazione e responsabilità dirigenziale e per la disciplina relativa alle retribuzioni accessorie; la riorganizzazione e la pesatura degli incarichi possono incidere sulla parte variabile della retribuzione.
Massime di principio
- La retribuzione di risultato è condizionata: occorre la preventiva fissazione degli obiettivi e una verifica positiva per ogni annualità; senza ciò non può essere riconosciuta per gli anni futuri come diritto acquisito.
- La retribuzione di posizione (parte variabile) dipende dalle risorse complessive destinate al fondo: se la normativa vincola il fondo al livello 2016, l'aumento dell'organico non comporta automaticamente il mantenimento della stessa misura pro capite della parte variabile.
- Se l'amministrazione non svolge le procedure di valutazione annuale, il dirigente può eventualmente chiedere il risarcimento (per perdita di chance) ma non ottenere la retribuzione variabile come diritto certo per gli anni futuri.
- Una sospensione temporanea o una modifica dell'erogazione della parte variabile può essere legittima alla luce di limiti di bilancio o riassetti organizzativi; il dirigente deve articolare adeguatamente la domanda (adempimento contrattuale vs. risarcimento).
- In contenziosi analoghi è fondamentale dimostrare lo svolgimento delle procedure contrattuali e la disponibilità delle risorse per ottenere il riconoscimento di voci variabili; in assenza di ciò, la tutela più adeguata può essere la domanda risarcitoria motivata.
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