Sentenza n. 11977/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del decreto del Dipartimento dell’Amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute 23 dicembre 2024, con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura di progressione tra le aree per il passaggio di complessive n. 61 unità di personale appartenente all’area degli Assistenti del ruolo dei Ministero della salute all’Area dei Funzionari del medesimo ruolo, pubblicata in data 24 dicembre 2024; B) se e in quanto occorra, di tutti i verbali, di contenuto non noto, della Commissione esaminatrice; C) se e in quanto occorra, della comunicazione pervenuta via e-mail in data 17 gennaio 2025 recante il dettaglio del punteggio conseguito dalla ricorrente e l’indicazione del posto attribuitole in graduatoria; D) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Villari Michele il 4\4\2025: - del riscontro all’istanza di accesso gli atti ricevuto in data 11 marzo 2025, con cui il Sig. Villari è venuto in possesso dei verbali della Commissione; - del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice della famiglia amministrativo-gestionale recante i criteri di valutazione per l''attribuzione del punteggio ai candidati; - del verbale n. 12 della Commissione esaminatrice della famiglia amministrativo-gestionale contenente la griglia dei punteggi conseguiti dal Sig. Villari in base ai criteri di cui agli articoli 4, 5, e 6 del bando di selezione; - del verbale n. 15 della Commissione esaminatrice della famiglia amministrativo-gestionale unitamente alla graduatoria in ordine alfabetico riportante la griglia con la valutazione comprensiva anche del punteggio ottenuto al test finale e alla graduatoria di merito; - del decreto dipartimentale dell’Amministrazione generale, delle risorse umane e bilancio del Ministero della Salute, del 23 dicembre 2024, con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura di progressione tra le aree per il passaggio di complessive n. 61 unità di personale appartenente all’area degli Assistenti del ruolo del Ministero della Salute, all’area dei Funzionari del medesimo ruolo, pubblicata in data 24 dicembre 2024; - della comunicazione datata 17 gennaio 2025 recante il dettaglio del punteggio conseguito dal Sig. Villari; - di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, anche non conosciuti, nella parte in cui lesivi della posizione del Sig. Villari; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli sopra indicati, nonché di tutti gli atti depositati come da separato indice degli atti e da intendersi tutti parte integrante della presente epigrafe e formalmente impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale della procedura di progressione tra le aree per il passaggio di 61 dipendenti dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, unitamente agli atti della Commissione e alla comunicazione del punteggio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il punteggio complessivo di 82,5 punti e la sua collocazione al 68° posto nella graduatoria relativa alla famiglia amministrativo-gestionale. Ha dedotto, in particolare, la mancata attribuzione di 2 punti per le competenze informatiche, di ulteriori 2 punti per la lingua inglese, di 4 punti per corsi formativi e di 6 punti per attività aggiuntive svolte nel contesto lavorativo, sostenendo che la documentazione allegata comprovasse tali competenze e attività. Ha inoltre prospettato che la motivazione fornita dal Ministero in giudizio fosse postuma. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale chiedendo la rivalutazione dei propri titoli e sollevando, in via preliminare, un’eccezione di difetto di giurisdizione; il Ministero ne ha eccepito l’inammissibilità e la tardività.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Quanto alle competenze informatiche, ha ritenuto che gli attestati prodotti comprovassero soltanto la frequenza di corsi, non il possesso di certificazioni informatiche rilasciate da enti abilitati; in particolare, l’attestato relativo alla patente europea del computer documentava la partecipazione a un breve corso finalizzato all’acquisizione della certificazione, ma non il conseguimento della certificazione ECDL. Quanto alla lingua inglese, ha rilevato che la ricorrente aveva già ottenuto i 2 punti massimi previsti. Quanto ai corsi formativi, ha ritenuto legittima la mancata attribuzione del punteggio poiché gli attestati non riportavano una valutazione finale mediante voto numerico o giudizio e non risultavano coerenti con la famiglia professionale amministrativo-gestionale; la mancanza anche di uno solo dei requisiti era sufficiente a escludere il punteggio. Quanto alle attività aggiuntive, ha ritenuto che gli ordini e le disposizioni di servizio documentassero mansioni ordinarie rientranti nelle competenze dell’ufficio di appartenenza, non attività aggiuntive trasversali; la partecipazione al Comitato pari opportunità era svolta quale rappresentante sindacale e le partecipazioni alle commissioni di laurea erano attività volontarie e retribuite, non riconducibili al criterio del bando. Il giudice ha escluso che le precisazioni dell’amministrazione costituissero integrazione postuma della motivazione, trattandosi di esplicitazione dei criteri già applicati sulla base del bando e delle specificazioni della Commissione. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva impugnato il verbale della Commissione recante i criteri di valutazione, limitandosi a contestarne la legittimità con memoria non notificata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile, poiché la reiezione del ricorso principale rendeva priva di utilità la rivalutazione richiesta dal controinteressato, senza necessità di esaminare ammissibilità e tempestività. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 bando di selezione
Per la valutazione delle competenze professionali si tiene conto delle competenze certificate (informatiche e linguistiche), delle competenze acquisite attraverso corsi formativi, delle competenze maturate nell’ambito di attività aggiuntive svolte dal/dalla candidato/a nel contesto lavorativo e degli esiti del test conclusivo.
La disposizione richiede, per le competenze informatiche e linguistiche, certificazioni; per i corsi formativi, una valutazione finale formalmente documentata e la coerenza con la famiglia professionale; per le attività lavorative aggiuntive, il carattere trasversale, la formale documentazione e la coerenza professionale.
art. 6, comma 4, lett. a), b) bando di selezione
informatica: 1 punto per ciascuna certificazione fino a un massimo di 2 punti; lingua inglese: 1 punto per ogni certificazione fino a un massimo di 2 punti.
Il punteggio è attribuibile esclusivamente in presenza di certificazioni, non di meri attestati di frequenza o partecipazione a corsi.
art. 6, comma 5, bando di selezione
Sono valutabili solo corsi formativi con valutazione finale formalmente documentati coerenti con la famiglia professionale per la quale il candidato presenta domanda di partecipazione.
La mancata presenza anche di uno dei requisiti — valutazione finale formalmente documentata o coerenza con la famiglia professionale — esclude l’attribuzione del punteggio.
art. 6, comma 6, bando di selezione
Sono valutabili solo le attività aggiuntive di tipo trasversale formalmente documentate coerenti con la famiglia professionale per la quale il candidato presenta domanda di partecipazione.
Le mansioni ordinarie riconducibili alle competenze dell’ufficio di appartenenza non integrano attività aggiuntive trasversali valutabili.
art. 6, comma 8, bando di selezione
Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 è pari a 15 punti.
Il punteggio delle competenze professionali oggetto dei commi 4, 5 e 6 è soggetto a un limite complessivo di 15 punti.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, quando la lex specialis attribuisce punteggio alle competenze informatiche o linguistiche certificate, il candidato deve dimostrare il possesso della certificazione richiesta; il mero attestato di frequenza o partecipazione a un corso, anche finalizzato al conseguimento della certificazione, non è equiparabile alla certificazione stessa.
- Quando il bando subordina la valutazione dei corsi formativi alla presenza di una valutazione finale formalmente documentata e alla coerenza con la famiglia professionale, l’assenza di uno solo di tali requisiti legittima la mancata attribuzione del punteggio.
- Le attività lavorative valutabili come attività aggiuntive devono essere effettivamente ulteriori, trasversali rispetto alle competenze dell’ufficio di appartenenza, formalmente documentate e coerenti con la famiglia professionale; le mansioni ordinarie dell’ufficio non possono essere computate come attività aggiuntive.
- Le precisazioni rese dall’amministrazione in giudizio non costituiscono integrazione postuma della motivazione quando si limitano a esplicitare i criteri già desumibili dal bando e dagli atti della Commissione e a chiarire le ragioni della valutazione effettuata sulla documentazione prodotta dal candidato.
- Se il ricorso principale del candidato non vincitore è respinto, il ricorso incidentale del controinteressato diretto a ottenere la rivalutazione dei propri titoli diviene improcedibile per carenza di utilità, senza necessità di esaminarne ammissibilità e tempestività.
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