Sentenza n. 12473/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Beirut, in data 06.09.2023 e notificato in pari data, ref. 001994, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ex art. 39 D.lgs n. 286/98.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, adottato dall'Ambasciata d'Italia a Beirut
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio relativo alla frequenza di un corso nell'anno accademico 2023/2024. Il diniego era fondato su plurime ragioni di natura economica, formativa e concernenti la conoscenza della lingua. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata. Nel corso del giudizio, essendo terminato l'anno accademico cui si riferiva la richiesta di immatricolazione, il TAR ha rilevato d'ufficio, previa comunicazione alle parti, il possibile sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente non ha manifestato un interesse risarcitorio ai fini dell'accertamento dell'illegittimità del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'annullamento del diniego non avrebbe più prodotto alcuna utilità concreta, poiché l'anno accademico 2023/2024 era ormai concluso. Non risultando un interesse risarcitorio, non sussistevano neppure i presupposti per procedere all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Il giudice ha ribadito che l'interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio in decisione, potendone il giudice verificare la persistenza in ogni fase. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
L'accertamento dell'illegittimità dell'atto, in luogo dell'annullamento, è possibile soltanto quando persista uno specifico interesse ai fini risarcitori; in sua assenza, il venir meno dell'utilità dell'annullamento determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti avviso del possibile rilievo d'ufficio del sopravvenuto difetto di interesse prima della decisione.
art. 39 d.lgs. 286/1998
Costituiva la base normativa della richiesta del visto d'ingresso per motivi di studio, ma non è stata oggetto di esame nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia fino al passaggio della causa in decisione; il suo venir meno sopravvenuto determina l'improcedibilità della domanda principale.
- Quando, per il decorso del tempo, l'annullamento dell'atto impugnato non può più procurare alcuna utilità concreta al ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Se l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto in presenza di un interesse risarcitorio manifestato e attuale; in mancanza, non può procedere all'esame sostanziale dei vizi dedotti.
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