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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7306/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca del denaro sequestrato al ricorrente, a seguito di condanna pattuita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per detenzione ai fini di spaccio di 77 g lordi di eroina e circa 5 g lordi di cocaina. Il ricorrente denunciava l'assenza di pertinenzialità di quelle somme rispetto al reato e la ingiustificata applicazione della confisca per sproporzione; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitato alla confisca e il rinvio per motivazione integrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e fondato il motivo relativo alla mancata motivazione sulla confisca. Ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca del denaro e ha rinviato al Tribunale di Milano per un supplemento di motivazione, richiedendo che il giudice specifichi la relazione qualificata (se esistente) tra le somme e il reato secondo i principi di diritto enunciati in materia di confisca (cose funzionali, intrinsecamente illecite, "prezzo", "prodotto" o "profitto"). La Corte ha precisato che, trattandosi di detenzione a fine di cessione non comprovata nella forma della vendita, il denaro può essere confiscato come "profitto" solo se rappresenta un vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dall'illegale detenzione; può essere considerato "prezzo" se costituisce la remunerazione per custodia/trasporto della sostanza.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Individua il reato contestato (detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio); usato per qualificare il fatto per cui fu applicata la pena.

  • cod. proc. pen., art. 444

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento); rileva perché la decisione contestata è stata emessa in tale forma.

  • cod. proc. pen., art. 448, comma 2-bis

    art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla legge 23/6/2017, n.103 che limita alcune impugnazioni dopo l'applicazione della pena su richiesta; la Corte ha comunque ammesso il ricorso in quanto riguarda l'illegalità della misura di sicurezza (confisca) e aspetti estranei all'accordo sulle pena.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n.103

    Richiamata come fonte della modifica procedurale (introduzione dell'art. 448 comma 2-bis) che tuttavia non esclude la tutela in Cassazione per vizi di illegittimità della confisca.

  • Costituzione, art. 111, comma 7

    Richiama il principio del giusto processo e la possibilità di impugnazione per violazioni di legge, con riferimento al trattamento delle misure di sicurezza/effetti della sentenza.

  • cod. pen., art. 240

    art. 240 cod. pen. (commi 1 e 2, n.1 e n.2)

    Definisce gli oggetti della confisca: cose funzionali alla commissione del reato, intrinsecamente illecite e quelle costituenti prezzo, prodotto o profitto del reato; la Corte richiama questi criteri per valutare la legittimità della confisca del denaro sequestrato.

Massime di principio

  • La confisca deve essere motivata con riferimento alla pertinenzialità della cosa rispetto al reato: occorre dimostrare una correlazione diretta e immediata tra il bene (es. denaro) e l'illecito.
  • Per reati di detenzione a fini di spaccio, il denaro è confiscabile come "profitto" solo se rappresenta il vantaggio economico ottenuto in via immediata e diretta dall'illecito; non basta la semplice presenza di somme nella disponibilità dell'imputato.
  • Il denaro può essere qualificato come "prezzo" se emerge che è la remunerazione per attività direttamente collegate al reato (p.es. pagamento per custodia o trasporto della sostanza).
  • Se la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti omette di motivare la confisca secondo i criteri di legge, il vizio è impugnabile in Cassazione anche dopo le modifiche procedurali introdotte dalla legge 103/2017, quando si tratta di illegittimità della misura.
  • Nel processo successivo alla cassazione il giudice di merito dovrà integrare la motivazione specificando i fatti e gli elementi che collegano il denaro al reato (provenienza, temporalità, modalità di detenzione/uso), altrimenti la confisca non può essere confermata.
  • La mera presunzione che somme possano provenire da precedenti attività illecite non è sufficiente: serve prova o atto motivato che colleghi quelle somme all'illecito contestato nel processo in esame.
  • In casi analoghi, difensore e PM dovrebbero proporre o richiedere elementi probatori diretti o indiziari stringenti (es. movimenti bancari, dichiarazioni, modalità di occultamento) per fondare la pertinenzialità patrimoniale richiesta per la confisca.

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