Cassazione Penale, Sentenza n. 18587/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) travisamento della prova e violazione di legge per non avere considerato la quietanza di pagamento del 4/6/2020 che attesterebbe l'avvenuto pagamento delle 36 scatole di capsule di caffè acquistate dal detenuto Maretta; 2) omesso riconoscimento della particolare tenuitù del fatto; 3) vizi nell'irrogazione della pena: mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di altre attenuanti invocate (artt. 323-bis e 62, comma 1, n. 4 cod. pen., nonché attenuante per risarcimento del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (ritenuti manifestamente infondati): ha confermato che l'ingiusto vantaggio si è realizzato al momento della consegna delle capsule a credito e che la quietanza tardiva non incide sulla sussistenza del reato; ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla tenuitù non specificamente richiesta in appello. Ha accolto invece, in parte, il terzo motivo limitatamente all'omessa applicazione della diminuzione della pena per il rito abbreviato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata soltanto per tale omessa applicazione e ha rideterminato direttamente la pena in mesi 8 di reclusione. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Divieto per appartenenti alla Polizia penitenziaria di intrattenere rapporti di interesse con i detenuti (norma richiamata nella motivazione)
La Corte d'appello ha ritenuto che il divieto comprenda anche l'acquisto a credito da un detenuto: l'ingiusto vantaggio si concretizza con l'accordo e la consegna della merce, indipendentemente dal successivo pagamento
Rito abbreviato (riduzione della pena)
La diminuzione della pena prevista per il rito abbreviato è un beneficio automatico che, se omesso dal giudice d'appello, può essere corretto dalla Cassazione rideterminando la pena
art. 323-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente fra le circostanze/attenuanti invocate; la Corte ha osservato che la relativa valutazione non è stata sollecitata in appello e quindi non v'era obbligo di motivare il mancato riconoscimento
art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.
Invocato come possibile attenuante (es. incensuratezza); la Corte ha ritenuto comunque che, per i fatti accertati e la condotta reiterata, non sussistessero elementi utili al loro riconoscimento
art. 154-ter (riferimento procedurale nella parte finale)
Menziionato esclusivamente per le comunicazioni formali a cancelleria a seguito della decisione
Massime di principio
- Per il reato di abuso d'ufficio il cosiddetto "ingiusto vantaggio" può realizzarsi al momento dell'accordo e della consegna del bene a credito; un pagamento successivo non necessariamente esclude il reato se l'accordo iniziale sfrutta la posizione pubblica
- La prova di un pagamento tardivo non annulla automaticamente la responsabilità quando la Corte ritiene che il pagamento fosse solo un espediente e che la volontà originaria di corrispondere il prezzo fosse assente
- La particolare tenuitù del fatto e altre cause di non punibilità devono essere prospettate con chiarezza nel procedimento: se non richieste o non dedotte in appello, il giudice non è obbligato a motivare l'esclusione
- La riduzione di pena per il rito abbreviato è un effetto automatico del rito e deve essere applicata: la sua omissione è correggibile in sede di Cassazione con rideterminazione della pena
- Le attenuanti generiche e specifiche vanno espressamente richieste e motivate: l'assenza di una domanda specifica in appello limita la possibilità di censurare la mancata applicazione in cassazione
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