Cassazione Penale, Sentenza n. 28579/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di commutazione della pena dell'ergastolo in reclusione temporanea, denunciando la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU. Sosteneva che l'ergastolo, essendo privo di termine e non assicurando una reale prospettiva di rieducazione e di liberazione, contrasta con la Costituzione e con la giurisprudenza della Corte EDU (citando in particolare Vinter, Scoppola, Viola e Kafkarsi) e chiedeva un meccanismo di riducibilità concreto della pena perpetua (es. riduzione a 30 anni). Ha inoltre presentato motivi aggiunti sottoscritti personalmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aggiunti, sottoscritti dal solo Caputo, inammissibili per violazione delle prescrizioni sull'atto difensivo (art. 613 c.p.p. dopo la riforma). Le censure principali sono state considerate valutazioni di merito o manifestamente infondate: l'ordinanza impugnata aveva correttamente verificato l'assenza dei presupposti per la commutazione nel caso concreto e ha fatto buon governo della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. La Cassazione ha richiamato che l'ergastolo non è di per sé incompatibile con art. 3 CEDU e art. 27 Cost. se l'ordinamento prevede strumenti che consentono una prospettiva di liberazione (in Italia la liberazione condizionale dopo 26 anni e gli istituti esecutivi che consentono il riesame). Ha inoltre escluso l'applicabilità dei principi di Scoppola al caso di Caputo perché la riduzione prevista in quella sentenza è legata a specifiche condizioni processuali (rito abbreviato) non presenti nel caso. Condanna di Caputo alle spese e a una somma per la cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione Italiana, art. 3
Richiamato dal ricorrente per sostenere il principio di uguaglianza rispetto al trattamento dei condannati; la Corte ha ritenuto che non sussista disparità irragionevole considerando gli eventi processuali (es. rito abbreviato) che giustificano trattamenti differenti.
Costituzione Italiana, art. 27
Richiamato in ordine alla finalità rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto la disciplina vigente compatibile, in quanto l'ordinamento prevede strumenti esecutivi (liberazione condizionale, misure premiali) che consentono concretamente la rieducazione e una prospettiva di reinserimento.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3
Il principio invocato concerne il divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui l'ergastolo è ammesso se la normativa nazionale prevede una possibilità concreta di riesame/cessazione della pena e quindi una prospettiva di liberazione.
Codice penale, art. 22
Norma che prevede l'applicazione dell'ergastolo; la Corte ha ritenuto non fondata la censura di incostituzionalità dell'art. 22 quando la disciplina esecutiva consente strumenti di riduzione e riesame.
Codice penale, art. 73, comma 2
Richiamato in riferimento alla disciplina sanzionatoria collegata all'ergastolo; la Corte ha ritenuto che la previsione non contrasti con i principi costituzionali se coordinata con gli istituti esecutivi.
Ordinamento penitenziario, art. 4-bis
Norma che disciplina l'ergastolo ostativo; la Corte ha ricordato le pronunce (Corte costituzionale e Corte EDU) che hanno limitato le applicazioni assolute della presunzione di pericolosità e che hanno imposto accertamenti sulla cessazione dei legami con la criminalità organizzata.
Codice di procedura penale, art. 442
Norma richiamata in relazione alla possibilità di riduzione della pena per chi è stato condannato con rito abbreviato; la Corte ha sottolineato che la sentenza Scoppola e la riduzione a 30 anni si applicano solo a chi abbia ottenuto il rito abbreviato nelle condizioni di tempo previste.
Art. 613 c.p.p. (riforma 2017)
Riferito alla forma degli atti difensivi in Cassazione: le memorie devono essere redatte da difensori iscritti nell'Albo speciale, pena inammissibilità; i motivi aggiunti sottoscritti dal ricorrente sono stati dichiarati inammissibili per tale ragione.
Corte EDU, Vinter e altri c. Regno Unito
Principio: l'ergastolo non viola automaticamente l'art. 3 CEDU se lo Stato prevede una possibilità di riesame/cessazione della pena che offra una prospettiva di liberazione; principio richiamato dalla Cassazione per dichiarare compatibile l'ergastolo italiano.
Corte EDU, Scoppola c. Italia
Sentenza che ha condotto alla sostituzione della pena in un caso specifico con soddisfacimento di determinate condizioni processuali (rito abbreviato); la Cassazione ha escluso l'automatica estensione di tale principio al caso di Caputo perché collegata a specifiche condizioni procedurali.
Corte EDU, Viola c. Italia
Decisione che ha criticato l'ergastolo ostativo nella parte in cui precludeva automaticamente misure di reinserimento; la Cassazione ha ritenuto che i principi di Viola non siano direttamente applicabili al caso di Caputo, distinto per i fatti e per la posizione esecutiva.
Giurisprudenza della Corte Costituzionale (es. sent. n. 135/2003; n. 149/2018; n. 253/2019)
Richiamate per confermare che la disciplina della liberazione condizionale e le valutazioni sull'ergastolo sono compatibili con la Costituzione salvo specifiche illegittimità (es. presunzioni assolute di pericolosità), e per precisare i limiti e obblighi di adeguamento alla giurisprudenza sovranazionale.
Massime di principio
- L'ergastolo non è automaticamente incompatibile con l'art. 3 CEDU e con l'art. 27 Cost. quando l'ordinamento prevede meccanismi che consentono un reale riesame e una prospettiva di liberazione (es. liberazione condizionale).
- Per ottenere la commutazione o la riduzione dell'ergastolo sulla base di precedenti della Corte EDU (es. Scoppola) è necessario che sussistano le condizioni sostanziali e processuali che quelle sentenze richiedono (ad esempio la condanna instaurata con rito abbreviato e nei termini temporali previsti).
- La mera asserzione astratta che l'ergastolo sia 'perpetuo' o degradante non è sufficiente: il ricorso deve dimostrare l'impossibilità concreta di accedere agli strumenti di riesame o liberazione.
- Le questioni di costituzionalità che investono norme di natura processuale (accesso a riti, effetti del giudicato) richiedono particolare cautela: taluni rimedi sovranazionali si applicano solo se il caso è sostanzialmente identico e le condizioni processuali coincidono.
- In Cassazione le memorie e i motivi aggiunti devono rispettare le prescrizioni formali (atti redatti da difensori abilitati), pena l'inammissibilità automatica degli atti sottoscritti personalmente dal detenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28433/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28434/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28436/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28438/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28439/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28442/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →