Cassazione Penale, Ordinanza n. 09634/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute difensive non specifiche e in parte nuove rispetto all'appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa, con richiesta sostanziale di nuova valutazione del compendio probatorio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante del metodo mafioso, ritenuta doglianza reiterativa di quanto già dedotto in appello; 4) vizio di motivazione sulla determinazione della pena base, contestata perché superiore al minimo edittale. La Corte rileva inoltre che la questione della prevedibilità o meno della morte della persona offesa non risultava essere stata dedotta come motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, oltre che in parte nuovo perché non previamente dedotto in appello; ha ritenuto il secondo motivo non consentito perché diretto a una rivalutazione del merito e comunque manifestamente infondato, essendo la motivazione della Corte di appello sulla credibilità della persona offesa completa e immune da illogicità manifeste; ha ritenuto il terzo motivo non consentito in quanto meramente reiterativo di censure già disattese in appello; ha ritenuto il quarto motivo non consentito perché volto a sindacare la congruità della pena, che non appariva frutto di arbitrio o illogicità e risultava conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei dati di fatto e delle ragioni a sostegno della doglianza; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Non possono essere dedotte in cassazione questioni non previamente proposte con i motivi di appello, a pena di inammissibilità.
art. 133, cod. pen.
La determinazione della pena va valutata secondo i parametri legali di commisurazione; se la pena non è arbitraria o illogica, la censura è inammissibile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la mera enunciazione astratta del vizio, senza dati fattuali e confronto con la decisione, non supera il vaglio di ammissibilità.
- Sono inammissibili in cassazione le censure nuove, cioè non dedotte con l'atto di appello, quando la legge richiede la previa devoluzione della questione.
- La valutazione di credibilità della persona offesa, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica e completa, non è sindacabile in cassazione come richiesta di rivalutazione del merito.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità quando il giudice di merito ne abbia motivato la piena attendibilità con argomenti coerenti e non apodittici.
- Le doglianze sulla determinazione della pena non sono ammissibili se mirano soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito, in assenza di arbitrio o manifesta illogicità nella commisurazione.
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