Cassazione Penale, Ordinanza n. 15745/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo un solo motivo: ha lamentato che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato la scelta di applicare una pena superiore al minimo edittale. Dal testo emerge che in primo grado era stata irrogata la pena di sei mesi di arresto, corrispondente al minimo di legge, poi ridotta alla metà per l'adesione al rito abbreviato. La censura è stata ritenuta anche preclusa perché non dedotta con i motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla quantificazione della pena era manifestamente infondata, poiché il giudice di primo grado aveva già applicato il minimo edittale, successivamente ridotto per il rito abbreviato; inoltre, la questione non era stata proposta in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 442 c.p.p.
La pena originariamente determinata è stata ridotta per effetto della scelta del rito abbreviato; la Corte utilizza questo dato per escludere l'erroneità della quantificazione sanzionatoria.
art. 616 c.p.p.
versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla determinazione della pena è manifestamente infondata quando la sanzione applicata corrisponde già al minimo edittale e risulta ulteriormente ridotta per effetto di un rito premiale.
- Le doglianze che non siano state dedotte con i motivi di appello risultano precluse nel giudizio di cassazione, salvo specifiche eccezioni non emergenti nel caso esaminato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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