Sentenza n. 994/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 179/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del Comune di Capri che ingiungeva lo sgombero dell’immobile già acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di sgombero n. 3/2021. L’immobile era stato acquisito al patrimonio comunale nel 2015, a seguito dell’inottemperanza a un ordine di demolizione del 2013. L’appellante ha dedotto: violazione e falsa interpretazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR che aveva annullato gli atti comunali di autotutela e aveva determinato la riemersione della vicenda acquisitiva; contraddittorietà dell’ordinanza di sgombero rispetto ai precedenti atti comunali; disparità di trattamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; violazione degli atti comunali che regolavano l’ordine cronologico degli sgomberi; contraddittorietà per avere il Comune richiesto il pagamento dell’indennità di occupazione. La censura centrale riguardava il mancato riesame della situazione dopo la parziale demolizione delle opere abusive, la successiva condotta del Comune — che aveva annullato in autotutela l’originaria acquisizione e adottato un nuovo ordine di demolizione limitato ai volumi residui —, la cancellazione della trascrizione dell’acquisizione e il rilascio di un titolo per l’attività di casa-vacanze. Secondo l’appellante, tali sopravvenienze imponevano una nuova valutazione sull’attualità, sull’estensione e persino sulla conferma dell’acquisizione, prima di ordinare lo sgombero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando l’ordinanza di sgombero e gli atti impugnati in primo grado. Il giudice ha ritenuto erroneo considerare il giudicato formatosi sull’originaria acquisizione come ostativo a qualsiasi successiva valutazione amministrativa. Il giudicato copre il deducibile con riferimento alla situazione pregressa, ma non impedisce all’amministrazione di esercitare il potere valutativo successivo quando intervengano sopravvenienze fattuali o comportamentali rilevanti. Nel caso concreto, la parziale demolizione delle opere, la riduzione della volumetria abusiva, gli atti comunali successivi di annullamento e nuova demolizione, la cancellazione della trascrizione dell’acquisizione e il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di casa-vacanze avevano alimentato un legittimo affidamento sulla possibilità di una soluzione meno incisiva. Il Comune avrebbe dovuto procedere a una nuova, anche semplificata, istruttoria e motivare sull’eventuale conferma dell’acquisizione e sulla sua estensione. L’ordinanza di sgombero, fondata esclusivamente sul decreto di acquisizione del 2015, è stata quindi ritenuta illegittima per derivazione, poiché tale decreto non poteva essere considerato ancora automaticamente valido ed efficace senza un rinnovato esercizio del potere. Gli ulteriori motivi sono stati esaminati per completezza: è stata esclusa la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, poiché la motivazione per relationem era sufficiente; è stata ritenuta legittima la deroga all’ordine cronologico interno degli sgomberi, adeguatamente giustificata dall’esigenza di dare esecuzione al giudicato; l’omessa comunicazione di avvio è stata considerata irrilevante, in quanto l’atto partecipato avrebbe comunque avuto a oggetto una misura illegittima e il procedimento doveva ripartire dalla rivalutazione dell’acquisizione. Il Comune è stato obbligato, quale effetto conformativo, a rivalutare l’intera situazione di fatto e di diritto e a decidere se confermare l’acquisizione del 2015 e, in caso positivo, in quale estensione, nonché il conseguente sgombero. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La misura dell’acquisizione al patrimonio comunale deve essere rivalutata quando sopravvenienze rilevanti incidano sulla consistenza delle opere abusive e sull’attualità o sull’estensione della misura ablativa; non è automaticamente preclusa una nuova valutazione dall’originario giudicato.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice della cognizione non può sostituirsi all’amministrazione quando il potere non sia stato ancora compiutamente esercitato; il giudicato non può essere interpretato in modo da escludere il successivo esercizio della discrezionalità amministrativa sulle sopravvenienze.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione per relationem dell’ordinanza di sgombero era sufficiente, poiché consentiva di individuare le ragioni di fatto e di diritto dell’atto.
art. 7 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non ha determinato l’illegittimità concreta dell’atto, poiché l’ordinanza di sgombero era comunque fondata su un presupposto che necessitava di rinnovata valutazione e la partecipazione non avrebbe sanato tale vizio sostanziale.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo copre il deducibile con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione, ma non preclude l’esercizio successivo del potere amministrativo quando intervengano sopravvenienze rilevanti che rendano necessaria una nuova valutazione.
- Quando, dopo una pronuncia giurisdizionale, mutino la consistenza delle opere abusive, la condotta del privato o gli atti adottati dall’amministrazione, l’ente non può procedere automaticamente all’esecuzione della misura ablativa originaria: deve rieditare il potere, anche con istruttoria semplificata, valutando l’attualità, la conferma e l’estensione della misura e motivando sulle ragioni della scelta.
- L’annullamento giurisdizionale degli atti comunali di autotutela non esonera l’amministrazione dal considerare le sopravvenienze successive o gli effetti conformativi non univoci delle pronunce: la reviviscenza dell’atto originario non può essere intesa come automatica e definitiva quando residuino spazi di valutazione amministrativa.
- La parziale demolizione spontanea delle opere abusive e la condotta successiva dell’amministrazione possono costituire sopravvenienze idonee a imporre una nuova ponderazione dell’interesse pubblico, anche ai fini della rideterminazione dell’estensione dell’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
- L’effetto conformativo della sentenza che annulla l’atto esecutivo impone all’amministrazione di rivalutare integralmente la situazione, senza predeterminarne l’esito: resta riservata all’ente la scelta discrezionale se confermare la misura originaria e, in caso positivo, in quale estensione.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando consente di ricostruire le ragioni di fatto e di diritto dell’atto; tuttavia essa non può sostituire la nuova istruttoria e motivazione necessarie quando il provvedimento si fondi su una situazione sopravvenuta rispetto all’originaria decisione.
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