Parere n. 310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento del 23 luglio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento prefettizio del 23 luglio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino straniero, deducendo due motivi: violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e omessa attivazione del soccorso istruttorio. Ha inoltre lamentato di non avere avuto conoscenza del provvedimento di revoca, così come il datore di lavoro. La revoca era stata disposta dopo che la documentazione richiesta era risultata mancante o incompleta, comprendendo un certificato camerale riferito a soggetto diverso dalla società istante, l’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale e l’asseverazione prevista dall’art. 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, priva del tesserino del professionista asseverante.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha chiarito anzitutto che il procedimento di revoca del nulla osta è d’ufficio e non a istanza di parte, sicché non trova applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. In ogni caso, dagli atti risultava che la comunicazione di avvio del procedimento era stata notificata al ricorrente presso il difensore e conteneva l’invito a integrare la documentazione entro dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla revoca. Tale comunicazione ha soddisfatto sia le esigenze proprie dell’avvio del procedimento sia quelle del soccorso istruttorio. L’amministrazione ha inoltre esaminato una richiesta di differimento e la documentazione prodotta quasi due mesi dopo, rilevandone nuovamente l’incompletezza. Quanto alla contestata mancata conoscenza del provvedimento, la Sezione ha rilevato che la revoca era stata notificata al difensore del lavoratore all’indirizzo PEC indicato nell’istanza. L’eventuale irregolarità della notifica avrebbe potuto incidere soltanto sulla decorrenza del termine di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario, e non sulla legittimità sostanziale della revoca. Il ricorso è stato quindi respinto.
Osservazioni
Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990
Il motivo è infondato perché il procedimento di revoca del nulla osta è avviato d’ufficio e non su istanza di parte; pertanto, non è applicabile il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis. In ogni caso, la comunicazione di avvio del procedimento, notificata presso il difensore, informava il ricorrente delle carenze documentali, assegnava dieci giorni per integrarle e preannunciava la revoca in caso di mancato adempimento.
Omessa attivazione del soccorso istruttorio
Il motivo è infondato perché la comunicazione di avvio del procedimento conteneva anche un invito a integrare la documentazione mancante. L’amministrazione ha inoltre esaminato la richiesta di differimento e la documentazione trasmessa successivamente, riscontrandone l’incompletezza.
Mancata conoscenza e notificazione del provvedimento di revoca
La censura non incide sulla legittimità del provvedimento, che risultava notificato al difensore del lavoratore all’indirizzo PEC indicato nell’istanza. Anche un’eventuale omessa o irregolare notificazione avrebbe potuto rilevare soltanto ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario, non della validità della revoca.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso straordinario
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il Consiglio di Stato ne esclude l’applicabilità al procedimento d’ufficio di revoca del nulla osta; rileva comunque che la comunicazione di avvio aveva assolto una funzione sostanzialmente informativa e partecipativa.
art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
La disposizione è richiamata con riguardo alla documentazione necessaria, risultata incompleta perché priva del tesserino del professionista asseverante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità e dei dati identificativi
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e del datore di lavoro.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, quale il procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
- La comunicazione di avvio del procedimento può soddisfare anche le esigenze del soccorso istruttorio quando individui le carenze documentali, assegni un termine per la regolarizzazione e avverta l’interessato delle conseguenze del mancato adempimento.
- L’amministrazione può esaminare documentazione integrativa prodotta oltre il termine inizialmente assegnato, senza che ciò comporti l’obbligo di accoglierla quando essa risulti comunque incompleta.
- L’omessa o irregolare notificazione di un provvedimento amministrativo, ove non incida sulla sua legittimità sostanziale, può rilevare ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo, ma non determina di per sé l’illegittimità dell’atto.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un lavoratore straniero contro la revoca prefettizia del nulla osta al lavoro subordinato. Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il datore di lavoro aveva presentato nel marzo 2023 un’istanza per il rilascio del nulla osta in favore del lavoratore. Dopo il rilascio del nulla osta, al lavoratore era stato concesso il visto di ingresso in Italia.
Successivamente, l’amministrazione aveva rilevato la mancata presentazione o l’incompletezza della documentazione richiesta. In particolare, risultavano carenti il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, riferito a un soggetto diverso dalla società istante, l’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale e l’asseverazione prevista dall’art. 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, non corredata dal tesserino del professionista asseverante. Per tali ragioni la Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta con provvedimento del 23 luglio 2025.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto;
- l’omessa attivazione del soccorso istruttorio;
- la mancata conoscenza del provvedimento di revoca, asseritamente non conosciuto né dal lavoratore né dal datore di lavoro.
Applicabilità del preavviso di rigetto
La Sezione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il procedimento di revoca del nulla osta è un procedimento d’ufficio e non a istanza di parte. Di conseguenza, non trova applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, riferito al preavviso di rigetto nei procedimenti a istanza di parte.
Comunicazione di avvio e soccorso istruttorio
Il Collegio ha comunque rilevato che l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento al ricorrente presso il suo difensore. La comunicazione indicava la documentazione mancante e invitava l’interessato a integrarla entro dieci giorni, avvertendo che, in caso contrario, sarebbe stata disposta la revoca.
Secondo il Consiglio di Stato, tale adempimento aveva assolto contemporaneamente la funzione propria della comunicazione di avvio del procedimento e quella del soccorso istruttorio. L’amministrazione aveva inoltre tenuto conto della richiesta di differimento formulata dal difensore e aveva esaminato la documentazione trasmessa quasi due mesi dopo, rilevandone nuovamente l’incompletezza.
Notificazione della revoca e termine per ricorrere
La Sezione ha escluso che la contestata mancata conoscenza del provvedimento potesse incidere sulla sua legittimità. La revoca risultava notificata al difensore del lavoratore presso l’indirizzo PEC indicato nell’istanza.
In ogni caso, un’eventuale omessa o irregolare notificazione avrebbe potuto incidere soltanto sul dies a quo del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario, e quindi sulla ricevibilità del ricorso. Tale questione, tuttavia, non era controversa nel procedimento.
Conclusioni
Entrambi i motivi di gravame sono stati ritenuti infondati. La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, confermando la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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