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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41236/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna a 6 anni di reclusione e alla misura di sicurezza della libertà vigilata (1 anno) per il reato di violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-bis c.p., per avere costretto la suocera la sera del 9.12.2016, immobilizzandola nell'autovettura, a subire un rapporto sessuale. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: (1) nullità per errata notifica al difensore di una modifica dell'imputazione (art.161 e 179 c.p.p.), con pregiudizio del diritto di difesa e impossibilità di chiedere riti alternativi; (2) violazione del principio di immutabilità del giudice (art.525 c.p.p.) e illegittima partecipazione di un giudice onorario a udienze relative a reato grave (richiamo al d.lgs.116/2017); (3) vizio nella motivazione della commisurazione della pena (art.133 c.p.), con mancata spiegazione del discostamento dal minimo edittale e illegittima sovrapposizione tra diniego delle attenuanti e aumento della pena; (4) mancata motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (artt.228 e 299 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (1) il motivo sulla notifica è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza non era stata sollevata nei gradi precedenti; la Corte ha inoltre ricordato che la notifica al difensore è ammissibile quando il convenuto è irreperibile al domicilio dichiarato e che, per atti diversi dal decreto di citazione a giudizio, l'eventuale vizio si configura come nullità a regime intermedio. (2) la censura sul mutamento del giudice è infondata: il collegio è rimasto immutato dal momento dell'apertura del dibattimento (21.10.2021) fino alla sentenza; la partecipazione del giudice onorario in un'udienza avente carattere meramente ordinatorio e anteriore all'apertura del dibattimento non integra la nullità prevista dal d.lgs.116/2017. (3) il motivo sulla dosimetria della pena è manifestamente infondato: il distacco di un anno dal minimo edittale è stato adeguatamente motivato con la gravità della condotta e le condizioni di inferiorità della vittima; la Corte ha affermato che il medesimo fatto può essere valorizzato sotto profili diversi senza violare il principio ne bis in idem. (4) la doglianza sulla misura di sicurezza è inammissibile perché non era stata dedotta in appello; la motivazione del Tribunale sul punto risultava già fornita. Consequenzialmente il ricorso è stato rigettato e resta confermata la condanna impugnata.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    Norma che punisce la violenza sessuale: la condotta contestata è stata qualificata ai sensi di questa norma e costituisce il nucleo dell'imputazione.

  • art. 609-ter cod. pen. (aggravanti)

    Richiamata in relazione ad aggravanti contestate (abuso di condizioni di inferiorità psicologica e relazione affettiva); la Corte ha valutato la loro rilevanza ai fini della gravità del fatto.

  • art. 161 c.p.p.

    Regola la notifica presso il difensore quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha confermato la legittimità di tale notifica se preceduta da tentativi al domicilio, riconoscendo tuttavia che per atti diversi dal decreto di citazione la nullità è a regime intermedio.

  • art. 179 c.p.p.

    Individua le nullità assolute: la Corte ha osservato che non ogni vizio di notifica integra una nullità insanabile e che alcune nullità sono a regime intermedio quando riguardano atti successivi all'incardinamento del processo.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite alla riproduzione dei motivi di ricorso; norma procedurale citata per inquadrare i limiti di ammissibilità del ricorso.

  • art. 525 c.p.p.

    Principio di immutabilità del giudice: la Corte ha precisato che rileva l'identità del giudice/collegio dalla apertura del dibattimento in poi e che atti meramente ordinatori anteriori non violano il principio.

  • d.lgs. 116/2017 (art. 12)

    Limita la partecipazione del giudice onorario a taluni collegi; la Corte ha interpretato la norma teleologicamente, escludendo che la presenza del giudice onorario in atti meramente ordinatori anteriore al dibattimento determini la nullità sancita dal decreto.

  • artt. 493, 495, 492 c.p.p.

    Richiamati nel contesto delle attività processuali comprese nel "dibattimento" e nella disciplina sull'ammissione e svolgimento delle prove; la Corte ha valutato la sequenza di udienze e l'ammissione delle prove.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sul discostamento dal minimo edittale e ha confermato che gli stessi fatti possono essere valutati per fini diversi (diniego attenuanti e maggiore pena).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti speciali e il loro effetto sulla pena; citata nel ragionamento sulla non applicazione delle attenuanti generiche in presenza di gravità del fatto.

  • artt. 228 e 299 cod. pen.

    Norme relative alle misure di sicurezza: la Corte ha ritenuto che la misura della libertà vigilata fosse già motivata in primo grado e non contestata in appello, quindi non ammissibile in Cassazione.

  • art. 517 c.p.p.

    Rito alternativo; citato dal ricorrente come interesse precluso dalla mancata conoscenza della modifica dell'imputazione, ma la Corte ha osservato che la doglianza non era stata proposta nei gradi precedenti.

  • art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

    Richiamato in relazione ai reati per cui è vietata la composizione del collegio con giudice non togato; la Corte ha escluso l'applicazione della proibizione per atti meramente ordinatori anteriori al dibattimento.

Massime di principio

  • La notifica al difensore è legittima quando l'imputato risulti irreperibile al domicilio dichiarato, ma la possibilità di impugnazione dipende da quando e come la doglianza è stata proposta nei gradi precedenti: questioni non sollevate in appello possono essere inammissibili in Cassazione.
  • Il principio di immutabilità del giudice si riferisce alla composizione del collegio dalla dichiarazione di apertura del dibattimento in poi: cambi di componenti prima dell'apertura o per atti meramente ordinatori non sempre comportano nullità della sentenza.
  • La partecipazione di un giudice onorario a udienze antecedenti all'apertura del dibattimento che svolgono funzioni solo ordinarie non integra automaticamente la nullità prevista dal divieto normativo; occorre valutare la valenza decisoria dell'atto.
  • In tema di commisurazione della pena il giudice può valorizzare lo stesso fatto sotto profili diversi (es. per negare attenuanti e per aumentare la pena) senza violare il divieto di doppia valutazione, purché la motivazione sia congrua e non meramente apparente.
  • Le doglianze nuove (non sollevate nei precedenti gradi) rischiano l'inammissibilità in Cassazione: è essenziale che vizi processuali siano prospettati tempestivamente e nei gradi procedurali appropriati.

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