Cassazione Penale, Sentenza n. 41236/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna a 6 anni di reclusione e alla misura di sicurezza della libertà vigilata (1 anno) per il reato di violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-bis c.p., per avere costretto la suocera la sera del 9.12.2016, immobilizzandola nell'autovettura, a subire un rapporto sessuale. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: (1) nullità per errata notifica al difensore di una modifica dell'imputazione (art.161 e 179 c.p.p.), con pregiudizio del diritto di difesa e impossibilità di chiedere riti alternativi; (2) violazione del principio di immutabilità del giudice (art.525 c.p.p.) e illegittima partecipazione di un giudice onorario a udienze relative a reato grave (richiamo al d.lgs.116/2017); (3) vizio nella motivazione della commisurazione della pena (art.133 c.p.), con mancata spiegazione del discostamento dal minimo edittale e illegittima sovrapposizione tra diniego delle attenuanti e aumento della pena; (4) mancata motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (artt.228 e 299 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (1) il motivo sulla notifica è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza non era stata sollevata nei gradi precedenti; la Corte ha inoltre ricordato che la notifica al difensore è ammissibile quando il convenuto è irreperibile al domicilio dichiarato e che, per atti diversi dal decreto di citazione a giudizio, l'eventuale vizio si configura come nullità a regime intermedio. (2) la censura sul mutamento del giudice è infondata: il collegio è rimasto immutato dal momento dell'apertura del dibattimento (21.10.2021) fino alla sentenza; la partecipazione del giudice onorario in un'udienza avente carattere meramente ordinatorio e anteriore all'apertura del dibattimento non integra la nullità prevista dal d.lgs.116/2017. (3) il motivo sulla dosimetria della pena è manifestamente infondato: il distacco di un anno dal minimo edittale è stato adeguatamente motivato con la gravità della condotta e le condizioni di inferiorità della vittima; la Corte ha affermato che il medesimo fatto può essere valorizzato sotto profili diversi senza violare il principio ne bis in idem. (4) la doglianza sulla misura di sicurezza è inammissibile perché non era stata dedotta in appello; la motivazione del Tribunale sul punto risultava già fornita. Consequenzialmente il ricorso è stato rigettato e resta confermata la condanna impugnata.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Norma che punisce la violenza sessuale: la condotta contestata è stata qualificata ai sensi di questa norma e costituisce il nucleo dell'imputazione.
art. 609-ter cod. pen. (aggravanti)
Richiamata in relazione ad aggravanti contestate (abuso di condizioni di inferiorità psicologica e relazione affettiva); la Corte ha valutato la loro rilevanza ai fini della gravità del fatto.
art. 161 c.p.p.
Regola la notifica presso il difensore quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha confermato la legittimità di tale notifica se preceduta da tentativi al domicilio, riconoscendo tuttavia che per atti diversi dal decreto di citazione la nullità è a regime intermedio.
art. 179 c.p.p.
Individua le nullità assolute: la Corte ha osservato che non ogni vizio di notifica integra una nullità insanabile e che alcune nullità sono a regime intermedio quando riguardano atti successivi all'incardinamento del processo.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite alla riproduzione dei motivi di ricorso; norma procedurale citata per inquadrare i limiti di ammissibilità del ricorso.
art. 525 c.p.p.
Principio di immutabilità del giudice: la Corte ha precisato che rileva l'identità del giudice/collegio dalla apertura del dibattimento in poi e che atti meramente ordinatori anteriori non violano il principio.
d.lgs. 116/2017 (art. 12)
Limita la partecipazione del giudice onorario a taluni collegi; la Corte ha interpretato la norma teleologicamente, escludendo che la presenza del giudice onorario in atti meramente ordinatori anteriore al dibattimento determini la nullità sancita dal decreto.
artt. 493, 495, 492 c.p.p.
Richiamati nel contesto delle attività processuali comprese nel "dibattimento" e nella disciplina sull'ammissione e svolgimento delle prove; la Corte ha valutato la sequenza di udienze e l'ammissione delle prove.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sul discostamento dal minimo edittale e ha confermato che gli stessi fatti possono essere valutati per fini diversi (diniego attenuanti e maggiore pena).
art. 62-bis cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti speciali e il loro effetto sulla pena; citata nel ragionamento sulla non applicazione delle attenuanti generiche in presenza di gravità del fatto.
artt. 228 e 299 cod. pen.
Norme relative alle misure di sicurezza: la Corte ha ritenuto che la misura della libertà vigilata fosse già motivata in primo grado e non contestata in appello, quindi non ammissibile in Cassazione.
art. 517 c.p.p.
Rito alternativo; citato dal ricorrente come interesse precluso dalla mancata conoscenza della modifica dell'imputazione, ma la Corte ha osservato che la doglianza non era stata proposta nei gradi precedenti.
art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.
Richiamato in relazione ai reati per cui è vietata la composizione del collegio con giudice non togato; la Corte ha escluso l'applicazione della proibizione per atti meramente ordinatori anteriori al dibattimento.
Massime di principio
- La notifica al difensore è legittima quando l'imputato risulti irreperibile al domicilio dichiarato, ma la possibilità di impugnazione dipende da quando e come la doglianza è stata proposta nei gradi precedenti: questioni non sollevate in appello possono essere inammissibili in Cassazione.
- Il principio di immutabilità del giudice si riferisce alla composizione del collegio dalla dichiarazione di apertura del dibattimento in poi: cambi di componenti prima dell'apertura o per atti meramente ordinatori non sempre comportano nullità della sentenza.
- La partecipazione di un giudice onorario a udienze antecedenti all'apertura del dibattimento che svolgono funzioni solo ordinarie non integra automaticamente la nullità prevista dal divieto normativo; occorre valutare la valenza decisoria dell'atto.
- In tema di commisurazione della pena il giudice può valorizzare lo stesso fatto sotto profili diversi (es. per negare attenuanti e per aumentare la pena) senza violare il divieto di doppia valutazione, purché la motivazione sia congrua e non meramente apparente.
- Le doglianze nuove (non sollevate nei precedenti gradi) rischiano l'inammissibilità in Cassazione: è essenziale che vizi processuali siano prospettati tempestivamente e nei gradi procedurali appropriati.
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