Cassazione Penale, Sentenza n. 22063/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna eseguita in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale emesso il 17/04/2025 dal Tribunale di Prima istanza francofono di Bruxelles. La ricorrente deduceva violazione di legge (art. 6 lett. e) e art. 16 legge 22/04/2005 n.69) per insufficiente descrizione dei fatti nel M.A.E. (assenza di indicazione del luogo, del momento e del grado di partecipazione), e per mancata richiesta da parte della Corte di appello di informazioni integrative dall'autorità emittente, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte di appello secondo cui, alla luce delle modifiche normative del 2021, il mandato processuale deve contenere descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) ma non richiede l'indicazione delle fonti di prova o dei 'gravi indizi'. Ha inoltre confermato che la richiesta di informazioni integrative da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve essere specifica e motivata in termini di necessità e funzionalità decisionale; non può essere generica o esplorativa. La Corte d'appello aveva trascritto nel provvedimento parti del mandato che descrivevano i fatti e il grado di partecipazione della Fetahu; la difesa non aveva indicato quali accertamenti supplementari fossero necessari e perché. Per questi motivi il ricorso è inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005 n.69
Il mandato processuale deve contenere la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi momento, luogo e grado di partecipazione; non è più richiesta l'indicazione delle fonti di prova o dei gravi indizi (novella 2021).
legge 22 aprile 2005 n.69
Regola i poteri informativi e le facoltà di richiesta di chiarimenti/informazioni; tali richieste devono essere specifiche e motivate, non generiche.
legge 22 aprile 2005 n.69
Nell'attuale formulazione non richiede l'indicazione dei 'gravi indizi' nel mandato; la loro assenza non costituisce motivo di rifiuto della consegna.
decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.10
art. 12, comma 1 (modifica art.16 legge n.69)
Ha modificato le disposizioni procedurali relative al M.A.E. e ai doveri informativi tra autorità, imponendo limiti all'uso esplorativo dei poteri informativi dello Stato di esecuzione.
codice di procedura penale
Consente la condanna per spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; qui applicato per disporre €3.000 a carico della ricorrente.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022 (Perica)
Stabilisce che la richiesta di informazioni integrative non può essere generica o esplorativa e deve essere supportata da allegazioni che ne dimostrino necessità e funzionalità rispetto alla decisione.
Giurisprudenza - Sez. U., sent. Ramoci (Rv. 235348)
Nella formulazione previgente richiedeva evidenze fattuali evocative del reato; il richiamo serve a evidenziare il cambiamento interpretativo dopo la novella del 2021.
Corte Costituzionale
sent. n.186 del 13/06/2000
Citata in relazione ai criteri per la determinazione della somma a favore della Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa del ricorrente; qui utilizzata per motivare la misura di €3.000.
Massime di principio
- Dopo la novella del 2021, il mandato di arresto europeo processuale deve indicare momento, luogo e grado di partecipazione: l'assenza di riferimento ai 'gravi indizi' non è più di per sé causa di rifiuto della consegna.
- La Corte di esecuzione verifica la precisione della descrizione del fatto-reato, ma non può sostituirsi all'autorità emittente nell'attività istruttoria: le richieste di integrazione devono essere puntuali, motivate e dimostrare la loro necessità per la decisione.
- Se la parte resistente trascrive e rende leggibile nel provvedimento i contenuti essenziali del M.A.E. (fatti e grado di partecipazione), è difficile ottenere il rifiuto della consegna per generica carenza descrittiva.
- La difesa che chiede integrazioni deve specificare quali informazioni sono mancanti, perché sono rilevanti e come influenzerebbero la decisione: richieste vaghe o generiche verranno respinte.
- Ricorsi infondati o mal motivati contro decisioni di consegna possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e contributi alla Cassa delle ammende.
- In fase di emissione del M.A.E. è prudente che l'autorità emittente fornisca, oltre alla descrizione richiesta dalla legge, elementi concreti che consentano allo Stato di esecuzione di comprendere il ruolo del soggetto e il contesto del reato per evitare contestazioni procedurali.
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