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Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 5260 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.B. contestava gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, riguardanti IVA, IRPEF e IRAP. Deduceva, in particolare, la violazione del principio di capacità contributiva per la determinazione del reddito sulla base dei viaggi aerei moltiplicati per compensi presunti, l'illegittima tassazione in Italia dei redditi prodotti all'estero e la contraddittorietà della sentenza rispetto a una decisione riguardante il marito. L'Agenzia delle Entrate contestava invece la deduzione forfettaria del 10% riconosciuta dalla CTR e l'esclusione dell'IRAP per mancanza di autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di F.B., ritenendo generiche le censure e non idonee a indicare specifici errori di diritto o motivazione della sentenza impugnata. Ha invece rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate: la deduzione forfettaria del 10% era legittima perché il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e la quantificazione risultava supportata dalle analisi dell'Ufficio; inoltre, per una cantante lirica, l'attività artistica personale non integra automaticamente il requisito dell'autonoma organizzazione necessario per l'IRAP, anche in presenza di un agente o di una società organizzatrice. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2-bis, T.U.I.R. nella versione originaria introdotta dalla legge finanziaria 1999

    Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

    La cancellazione dall'anagrafe italiana e il trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata determinano una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia. Spetta al contribuente dimostrare di avere reciso ogni rapporto significativo con il territorio italiano, secondo il principio dell'unicità del domicilio.

  • Art. 43 c.c.

    È richiamato per il principio dell'unicità del domicilio, rilevante nella valutazione della residenza fiscale effettiva.

  • Art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva non può essere invocato in cassazione mediante deduzioni generiche; il ricorso deve indicare specifiche violazioni della legge o della motivazione della sentenza impugnata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice tributario, investito della richiesta di annullamento dell'accertamento, ridetermina nel merito la pretesa fiscale e riconosce deduzioni coerenti con la domanda.

  • Art. 109 T.U.I.R.

    La deduzione dei costi deve essere adeguatamente provata. Nel caso concreto, il requisito è stato ritenuto soddisfatto dalle analisi istruttorie dell'Ufficio, non contestate e considerate congrue dal giudice tributario.

  • D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3

    L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.

  • Corte costituzionale n. 156/2001

    I lavoratori autonomi e i professionisti sono soggetti a IRAP solo quando l'attività è svolta con un'organizzazione di capitali o lavoro altrui eccedente il minimo indispensabile.

  • Art. 360 c.p.c.

    Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: il ricorrente deve individuare con precisione gli errori della sentenza, senza chiedere una nuova valutazione complessiva dei fatti e delle prove.

Massime di principio

  • Chi trasferisce formalmente la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata deve dimostrare concretamente l'effettivo trasferimento della propria vita personale, familiare, sociale ed economica; la sola cancellazione anagrafica non è sufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione non bastano contestazioni generiche sull'imponibile, sui criteri utilizzati dall'Ufficio o sulla capacità contributiva: occorre indicare puntualmente la norma violata e il passaggio errato della sentenza.
  • Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito: il giudice può rideterminare l'imposta e correggere la pretesa fiscale, anziché limitarsi ad annullare l'accertamento, purché rimanga nei limiti della domanda.
  • Per ottenere la deduzione di costi occorre fornire elementi probatori sufficienti. Una quantificazione forfettaria può essere riconosciuta quando è fondata su dati istruttori attendibili e adeguatamente motivata.
  • L'IRAP non si applica automaticamente ai lavoratori autonomi o agli artisti con redditi elevati. È necessario dimostrare un'organizzazione autonoma ulteriore rispetto agli strumenti e alle collaborazioni minime indispensabili, capace di funzionare anche senza l'apporto personale del contribuente.
  • La presenza di un agente o di una società che organizza spettacoli, da sola, non dimostra necessariamente l'esistenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP quando il reddito deriva essenzialmente dalle capacità personali dell'artista.

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