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Circolare

Circolare numero 1 del 10-01-2011

Dal 1° gennaio 2011 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2011 i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Indica inoltre che per alcuni soggetti esclusi dall'ANF continuano ad applicarsi le vecchie discipline (assegni familiari o quote di maggiorazione) e riporta gli importi delle prestazioni. Sono pubblicate le tabelle da applicare dal 1° gennaio 2011, con maggiorazioni del 10%, 50% e 60% in specifiche ipotesi, oltre alle precisazioni sui soggetti equiparati ai figli e ai genitori.

Limiti di reddito familiare 2011 per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

Limiti di reddito familiare 2011 per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

La circolare aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 2011, i limiti di reddito familiare rilevanti per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Contiene inoltre i limiti mensili per l'accertamento del carico ai fini del riconoscimento degli assegni familiari, oltre a specifiche tabelle per situazioni particolari.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si rivolgono innanzitutto ai soggetti esclusi dalla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, e cioè:

  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari;
  • pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ai quali continua ad applicarsi la normativa sulle quote di maggiorazione di pensione.

Per tali soggetti, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non incide su altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico. La circolare richiama inoltre, per completezza, l'ambito generale dei lavoratori ai quali si applica la disciplina degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione.

Importi delle prestazioni

Vengono confermati, ad ogni buon fine, gli importi mensili delle prestazioni:

  • 8,18 euro mensili per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
  • 10,21 euro mensili per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

Aggiornamento dei limiti di reddito per il 2011

I limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2010, il tasso di inflazione programmato è stato indicato nell'1,5%; su tale base sono state aggiornate le tabelle allegate da 1 a 4, applicabili dal 1° gennaio 2011.

La circolare precisa anche che le procedure di calcolo delle pensioni sono già state aggiornate in conformità ai nuovi limiti.

Limiti mensili per il riconoscimento degli assegni familiari

Ai fini dell'accertamento del carico, inteso come non autosufficienza economica, per il 2011 il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato in 467,43 euro mensili. Da ciò derivano i seguenti limiti di reddito mensili:

  • 658,29 euro per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato;
  • 1.152,02 euro per due genitori.

Tali limiti si applicano anche alle domande di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le disposizioni già vigenti in materia di indice unitario di mantenimento.

Tabelle dei limiti di reddito annuale

Tabella 1: disciplina ordinaria

La tabella 1 si applica alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione dei casi disciplinati nelle tabelle 2, 3 e 4. Essa individua, per nuclei familiari da 1 persona a 7 o più persone, i redditi familiari annui oltre i quali:

  • cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati;
  • cessano tutti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione.

Tabella 2: soggetti vedovi, divorziati, separati, abbandonati, celibi o nubili

La tabella 2 si applica ai soggetti ai quali sono corrisposti assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che si trovano in condizione di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubilato. I limiti della tabella ordinaria sono aumentati del 10%.

Tabella 3: presenza di soggetti totalmente inabili

La tabella 3 riguarda i nuclei familiari in cui siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. In questo caso i limiti di reddito sono incrementati del 50%.

Tabella 4: cumulo delle condizioni particolari

La tabella 4 si applica quando ricorrono congiuntamente le condizioni previste per la tabella 2 e per la tabella 3, cioè nei nuclei in cui vi siano figli minori o equiparati e il soggetto sia vedovo, divorziato, separato legalmente, abbandonato, celibe o nubile, con presenza anche di persone totalmente inabili. I limiti sono aumentati del 60%.

Soggetti equiparati e note applicative

Per l'applicazione delle tabelle, la circolare definisce con precisione i soggetti equiparati:

  • ai figli: adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori affidati dagli organi competenti;
  • ai genitori: adottanti, affilianti, patrigno, matrigna e persone alle quali l'interessato fu affidato.

Restano esclusi, rispettivamente, fratelli, sorelle e nipoti, nonché nonni e bisnonni. Le note indicano inoltre che alcune tabelle si riferiscono al titolare maggiorenne o minorenne di pensione ai superstiti, unico componente del nucleo familiare.

Diffusione della circolare

Le sedi sono invitate a dare comunicazione del contenuto della circolare alle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali.

Punti principali

Ambito soggettivo e discipline applicabili

Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti continuano ad applicarsi, rispettivamente, la normativa sugli assegni familiari e quella delle quote di maggiorazione di pensione. Per essi, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non determina la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.

Importi delle prestazioni richiamati dalla circolare

Vengono precisati gli importi mensili delle prestazioni: 8,18 euro per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli; 10,21 euro per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per il 2011

I limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2010 il tasso è indicato nell'1,5%; di conseguenza sono state aggiornate le tabelle da 1 a 4, applicabili dal 1° gennaio 2011. Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate secondo i nuovi limiti.

Limiti mensili per il riconoscimento degli assegni familiari

Per il 2011 il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato in 467,43 euro mensili. Su tale base sono determinati i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico e quindi per il riconoscimento degli assegni familiari: 658,29 euro per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato; 1.152,02 euro per due genitori. Tali limiti valgono anche per le richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo l'indice unitario di mantenimento.

Tabella 1: cessazione o riduzione ordinaria

La prima tabella, valida dal 1° gennaio 2011 per la generalità dei soggetti interessati, indica i redditi annui oltre i quali cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati, nonché i redditi oltre i quali cessano tutti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione. I valori sono differenziati in base al numero di componenti del nucleo familiare, da 1 persona a 7 o più persone.

Tabella 2: casi di vedovanza, separazione, divorzio, abbandono, celibato o nubilato

La seconda tabella si applica ai soggetti che percepiscono assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che si trovano in condizioni di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubilato. I limiti di reddito sono maggiorati del 10% rispetto alla tabella ordinaria, sia per la cessazione del trattamento di famiglia per il primo figlio o il genitore a carico, sia per la cessazione di tutti i trattamenti.

Tabella 3: presenza di soggetti totalmente inabili

La terza tabella riguarda i nuclei familiari in cui siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. In questo caso i limiti di reddito sono maggiorati del 50% rispetto alla disciplina ordinaria, con valori distinti per nuclei da 1 a 7 o più componenti.

Tabella 4: cumulo di condizioni particolari

La quarta tabella si applica ai soggetti che rientrano sia nelle condizioni della tabella 2 sia in quelle della tabella 3, cioè ai titolari di assegni per figli minori/equiparati in stato di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubilato e, al tempo stesso, con persone totalmente inabili nel nucleo familiare. In tal caso i limiti di reddito sono maggiorati del 60%.

Soggetti equiparati e precisazioni interpretative

Per l'applicazione delle tabelle, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti; restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l'interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni. Le note precisano inoltre che, per alcune ipotesi, l'interessato può essere il titolare maggiorenne o minorenne di pensione ai superstiti, unico componente il nucleo familiare.

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