Circolare numero 03 del 12-01-2011 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in attuazione dell’art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996 e dell’art. 1284 c.c., il Decreto ministeriale 7 dicembre 2010 ha rideterminato il tasso di interesse legale. Dal 1° gennaio 2011 il saggio è fissato all’1,5% annuo. Il provvedimento richiama il criterio di determinazione basato sul rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e sul tasso di inflazione registrato nell’anno.
Nuova misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2011
Nuova misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2011
La circolare rende noto l’aggiornamento del tasso di interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile. L’intervento discende dalla facoltà attribuita al Ministro dell’economia e delle finanze dall’art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996, che consente la revisione del saggio sulla base di parametri economici individuati dalla norma.
Quadro normativo di riferimento
La misura del saggio degli interessi legali può essere modificata con decreto ministeriale, tenendo conto di due elementi:
- il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi;
- il tasso di inflazione registrato nell’anno.
Il richiamo normativo evidenzia che la determinazione del tasso legale è ancorata a indicatori economici ufficiali, con finalità di adeguamento periodico del saggio all’andamento del mercato e dell’inflazione.
Provvedimento adottato
Sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto 7 dicembre 2010. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 292 del 15 dicembre 2010.
Misura applicabile dal 1° gennaio 2011
Il provvedimento dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato all’1,5% in ragione d’anno. La nuova percentuale rappresenta il parametro applicabile ai sensi dell’art. 1284 c.c. per il periodo successivo alla data indicata.
Punti principali
Base normativa del rinvio al decreto ministeriale
L’art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996 ha attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di modificare, con proprio decreto, la misura del saggio degli interessi legali previsto dall’art. 1284 del codice civile. La modifica deve essere effettuata tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Decreto del 7 dicembre 2010
Sulla base dei dati relativi al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e al tasso di inflazione annuo registrato, il Ministro ha adottato il decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui è stata stabilita la nuova misura del tasso di interesse legale.
Nuova misura del tasso legale
Con decorrenza 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissato nella misura dell’1,5% in ragione d’anno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 12 gen 2011Circolare numero 01 del 12-01-2011 enpals
- Circolare · 12 gen 2011Circolare numero 2 del 12-01-2011
- Circolare · 12 gen 2011Circolare numero 02 del 12-01-2011 enpals
- Circolare · 13 gen 2011Circolare numero 5 del 13-01-2011
- Circolare · 13 gen 2011Circolare numero 4 del 13-01-2011
- Circolare · 13 gen 2011Circolare numero 3 del 13-01-2011
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →