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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31314/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

Una società di leasing aveva stipulato due contratti di locazione finanziaria con una società utilizzatrice aventi ad oggetto sistemi informatici. Successivamente l'azienda della utilizzatrice originaria era stata ceduta a un'altra società. La concedente, assumendo il mancato pagamento dei canoni, aveva risolto i contratti e ottenuto un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e ancora a scadere nei confronti della cessionaria dell'azienda. La cessionaria aveva opposto il decreto sostenendo di non avere mai rinvenuto i beni oggetto del leasing nel compendio aziendale acquisito, di non essere subentrata nei contratti, e comunque che i canoni non ancora scaduti non fossero dovuti per effetto dell'art. 1526 c.c.; aveva inoltre chiamato in causa la cedente chiedendo manleva. L'opposizione e la domanda di manleva erano state respinte in primo grado e il gravame era stato rigettato in appello. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto: violazione degli artt. 1406, 2558 e 2697 c.c. e delle condizioni generali di leasing, sostenendo che la cessione d'azienda non comportasse il trasferimento dei contratti di leasing e che fosse comunque necessario il consenso scritto della concedente; violazione degli artt. 100 e 106 c.p.c. e nullità della sentenza, censurando il rigetto della domanda di manleva; erronea mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare l'assenza dei beni nel compendio aziendale; violazione degli artt. 1186 e 1526 c.c., contestando sia la possibilità per la concedente di chiedere l'adempimento invece della risoluzione, sia la mancata applicazione della disciplina restitutoria propria della risoluzione del leasing.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la cessione del contratto è effetto legale della cessione d'azienda e che il consenso del ceduto rileva come condizione di efficacia, non di validità; ha inoltre precisato che il consenso può essere espresso o tacito e che non occorre la forma scritta ad substantiam. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello sulla manleva per difetto di decisività. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la valutazione di rilevanza della prova è riservata al giudice di merito, sia perché la circostanza prospettata non avrebbe comunque escluso l'obbligo di pagamento dei canoni. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte assorbito e in parte inammissibile: la doglianza sulla inesistenza di un contratto con la concedente è stata assorbita; quella sull'obbligo della concedente di scegliere la risoluzione è stata ritenuta censura alla interpretazione del contratto, come tale non sindacabile in cassazione; quella relativa all'art. 1526 c.c. è stata ritenuta inammissibile perché implicava una diversa interpretazione dell'atto negoziale circa la mancata comunicazione di risoluzione e l'azione per decadenza dal beneficio del termine. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1406 c.c.

    richiamato per escludere che la cessione del contratto di leasing richiedesse, nel caso di cessione d'azienda, una autonoma manifestazione di consenso ulteriore rispetto agli effetti legali della cessione stessa

  • art. 2558 c.c.

    la Corte lo applica nel senso che, con la cessione d'azienda, i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda si trasferiscono ope legis al cessionario, senza necessità di una distinta cessione negoziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non affronta un problema di riparto dell'onere probatorio decisivo, limitandosi a respingere la censura come infondata

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla domanda di manleva, ma la Corte dichiara inammissibile la censura per difetto di attacco alla ratio decidendi

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla chiamata in causa e manleva, senza accoglimento della censura

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1186 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro l'interpretazione del contratto e dell'atto negoziale compiuta dal giudice di merito

  • art. 1526 c.c.

    richiamato per sostenere la disciplina restitutoria del contratto risolto; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché presupponeva una diversa qualificazione dell'azione e una diversa lettura degli atti compiuta dai giudici di merito

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    applicato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie

Massime di principio

  • La cessione d'azienda comporta, quale effetto legale, il subentro del cessionario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, salvo che il contratto o la legge escludano diversamente; il consenso del contraente ceduto opera come condizione di efficacia nei suoi confronti e può risultare anche per facta concludentia.
  • Il consenso del ceduto alla cessione del contratto non richiede, di regola, la forma scritta ad substantiam, salvo i casi tassativi in cui la legge la imponga espressamente.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di rilevanza o ammissibilità della prova compiuta dal giudice di merito, salvo che il vizio si traduca in una vera violazione di legge o in omesso esame nei limiti consentiti.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura è inammissibile se attacca una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione.
  • L'interpretazione del contratto e degli atti negoziali compiuta dal giudice di merito è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
  • La disciplina dell'art. 1526 c.c. può essere invocata solo se il giudice accerti, in fatto, che il rapporto sia stato effettivamente risolto; una diversa qualificazione dell'azione o dell'atto introduttivo, una volta rimessa al merito, non è liberamente riesaminabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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