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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13115 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR della Calabria che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria notificata il 17 dicembre 2005, riferita a due cartelle esattoriali per IRPEG e IRAP 1998 e per ritenute alla fonte 1994. Con il quarto motivo, esaminato prioritariamente, ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria non fosse soggetta alle formalità previste dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto non costituirebbe un atto esecutivo. Gli ulteriori motivi riguardavano la validità della notifica delle cartelle e la tardività dell'impugnazione proposta dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha confermato, correggendone la motivazione giuridica, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata preventiva comunicazione al contribuente dell'intenzione di iscrivere ipoteca e mancata concessione di un termine per presentare osservazioni o pagare. La Corte ha precisato che il riferimento all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 era tecnicamente non applicabile, ma che l'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo discende dal diritto di partecipazione al procedimento. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la società resistente non ha svolto attività difensiva in cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione.

    Prima dell'iscrizione ipotecaria deve essere garantito un contraddittorio preventivo, consentendo al contribuente di pagare o presentare osservazioni. La mancata comunicazione determina la nullità dell'iscrizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50

    La Corte ha ritenuto non direttamente applicabile l'art. 50, comma 2, all'iscrizione ipotecaria, poiché tale iscrizione non costituisce un atto esecutivo in senso stretto. Tuttavia, l'esigenza di una preventiva interlocuzione con il contribuente deriva dal generale diritto di partecipazione al procedimento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La disposizione è stata richiamata in relazione alle modalità di notificazione delle cartelle, ma il relativo motivo di ricorso è rimasto assorbito.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è stata invocata da Equitalia in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto infondato e gli ulteriori profili sono rimasti assorbiti.

  • Art. 145 c.p.c.

    Richiamato da Equitalia con riferimento alla notificazione delle cartelle alle società; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    La disposizione è stata richiamata riguardo al termine per impugnare gli atti tributari, ma la relativa censura è rimasta assorbita a seguito del rigetto del motivo principale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis, introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

    La previsione di un termine di trenta giorni è stata utilizzata come parametro di coerenza per individuare il termine da concedere al contribuente per pagare o formulare osservazioni prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48

    Le disposizioni sono state richiamate a fondamento del diritto del contribuente alla partecipazione e al contraddittorio preventivo nel procedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere ipoteca su immobili per debiti tributari, l'agente della riscossione deve informare preventivamente il contribuente e concedergli un termine ragionevole, normalmente individuabile in trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
  • L'iscrizione ipotecaria può essere dichiarata nulla se manca il contraddittorio preventivo, anche quando l'atto non sia qualificabile come atto esecutivo e non sia quindi direttamente applicabile la disciplina dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.
  • Il giudice può confermare il risultato della decisione impugnata correggendone la motivazione giuridica, quando il dispositivo sia conforme al diritto.
  • Se la decisione viene confermata sulla base di un motivo principale, gli ulteriori motivi relativi alla notifica delle cartelle o alla tardività dell'impugnazione possono essere dichiarati assorbiti e non esaminati.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare sia la regolare notifica delle cartelle sia l'esistenza di una preventiva comunicazione specifica dell'iscrizione ipotecaria; la sola esistenza del debito non rende automaticamente legittima l'ipoteca.

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