Ordinanza n. 693/2026 - Roma, Sezione 5Q
per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione e l'adozione di una misura cautelare propulsiva, consistente nell'ordine di fissare un appuntamento entro sette giorni e di lavorare e concludere la procedura relativa alla domanda entro un ulteriore termine di sette giorni, con eventuale nomina di un commissario in caso di inosservanza. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare perché, essendo stato fissato l'appuntamento richiesto, è venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia interinale propulsiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerando sia il lasso temporale non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare; il giudice ha ritenuto non più attuale l'interesse alla misura propulsiva richiesta in ragione della fissazione dell'appuntamento.
Massime di principio
- La fissazione, da parte dell'amministrazione, dell'appuntamento richiesto dal ricorrente può far venire meno l'interesse attuale alla pronuncia cautelare propulsiva diretta a ordinare proprio tale adempimento.
- Quando l'amministrazione soddisfa la richiesta nel corso del giudizio cautelare e non residua un interesse attuale alla misura interinale, l'istanza cautelare deve essere respinta per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa cautelare.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta valutando congiuntamente la durata del ritardo amministrativo e il comportamento tenuto dall'amministrazione, anche quando questa si sia attivata in tempi ragionevoli dopo la presentazione della richiesta.
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