Cassazione Penale, Sentenza n. 686/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha condannati per avere appiccato il fuoco a rifiuti abbandonati sul terreno di proprietà di Luigi Vincenzo Torelli (artt. 110 cod. pen., 256-bis d.lgs. n.152/2006) e, per Luigi, anche per aver realizzato e gestito una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d.lgs. n.152/2006). I quattro motivi di ricorso erano: 1) nullità della notifica del decreto di fissazione udienza (contestando la notifica effettuata presso lo studio del difensore anziché al domicilio eletto); 2) insufficiente o erronea valutazione delle prove in relazione a Antonio Aldo (contesta la valutazione di responsabilità fondata su una locuzione plurale del coimputato); 3) mancanza di elementi per ritenere sussistente il reato di discarica per Luigi Vincenzo (contestazione che l'accumulo non fosse sistematico né quantitativamente significativo); 4) illegittimità della confisca dell'area in comproprietà con una terza, estranea al reato (Manuela Mazzarella).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nel loro complesso. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica presso lo studio del difensore, essendo diversa dal domicilio eletto, costituisce nullità di carattere intermedio e doveva essere eccepita tempestivamente: non essendolo stata all'udienza del 16.1.2023, la nullità è stata sanata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché articolato in fatto (rappresenta una diversa valutazione probatoria non sindacabile in sede di legittimità); la Corte ha confermato che le dichiarazioni del coimputato e la presenza sul posto di entrambi i Torelli nonché il rinvenimento di una bottiglia con benzina e accendini giustificano la condanna di Antonio. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la giurisprudenza e i fatti (eterogeneità dei rifiuti e accumulo nel tempo) consentono di qualificare la condotta come gestione di discarica abusiva. Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di legittimazione del ricorrente: la confisca è mantenuta pro quota nei confronti del condannato; la comproprietaria estranea potrà chiedere la restituzione della propria quota tramite la procedura prevista dagli artt. 666 e ss. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Uso come norma sul concorso di persone nel reato: i fatti contestati sono stati valutati in concorso tra gli imputati
art. 256-bis d.lgs. n.152/2006
Norma applicata per la condanna relativa all'appiccamento del fuoco a rifiuti; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità anche alla luce delle circostanze fattuali (presenza degli imputati e strumenti per accendere il fuoco)
art. 256, comma 3, d.lgs. n.152/2006
Norma sul reato di gestione/realizzazione di discarica non autorizzata: la Corte ha ritenuto che l'accumulo ripetuto, l'eterogeneità dei rifiuti e la durata nel tempo integrano la fattispecie
art. 240 cod. pen.
Richiamata nella parte relativa alla confisca: la Corte conferma la possibilità di confisca pro quota anche in presenza di comproprietà, fermo restando il diritto del terzo estraneo a richiedere la restituzione della propria quota
art. 161 cod. proc. pen. (comma 4)
Regola sulla notificazione presso il difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto che la notificazione in forma diversa dal domicilio eletto costituisca nullità intermedia se idonea a portare a conoscenza l'atto
art. 179 cod. proc. pen.
La nullità assoluta per omessa notificazione è richiamata come limite: la nullità è assoluta solo se l'atto non è pervenuto e l'imputato non ne ha avuto conoscenza
artt. 180, 182 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai termini e all'onere di eccepire le nullità della notificazione: la nullità intermedia perde efficacia se non tempestivamente dedotta
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b), c), e))
Norma che disciplina i motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili perché consistenti in ricostruzioni di fatto o perché mal formulate
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero: procedimento ai sensi della norma citata (relazione del PM sul ricorso)
Massime di principio
- La notificazione effettuata presso lo studio del difensore invece che al domicilio eletto costituisce una nullità di carattere intermedio: deve essere eccepita tempestivamente dall'imputato o dal difensore, altrimenti si considera sanata.
- In sede di Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove con ricostruzioni alternative dei fatti: i motivi che consistono in una nuova lettura del materiale probatorio sono spesso inammissibili o infondati.
- Per distinguere tra abbandono di rifiuti e gestione di discarica abusiva, rilevano elementi quali la ripetitività dell'accumulo, la quantità e l'eterogeneità dei rifiuti, il carattere tendenzialmente definitivo dell'abbandono e il degrado dell'area; la presenza di tali elementi può integrare il reato più grave anche senza attività di trasformazione o recupero.
- La confisca dell'area utilizzata per una discarica abusiva può essere disposta pro quota nei confronti del proprietario responsabile anche se l'area è in comproprietà con terzi estranei al reato; il terzo estraneo non perde il diritto alla propria quota e può richiederne la restituzione mediante gli strumenti procedurali previsti (artt. 666 ss. c.p.p.).
- Le doglianze processuali relative al vizio di notificazione devono essere corredate, se si chiede la rilevazione della nullità assoluta, dall'allegazione credibile della mancata conoscenza dell'atto; la mera constatazione di uno scostamento dal modello legale non è sufficiente.
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