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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29302/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra tre condanne irrevocabili (due per estorsione aggravata da associazione camorristica e una per traffico di stupefacenti), sostenendo che gli episodi fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso per l'uso di modalità tipiche del clan, la finalità di favoreggiamento del clan dei Casalesi e l'esiguità del lasso temporale. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo assente l'unicità del progetto criminoso in ragione della distanza temporale, della disomogeneità delle condotte (estorsioni vs cessione di cocaina), della diversa compagine di correi e delle diverse modalità operative e territoriali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare l'anticipata e unitaria ideazione dei reati, desumibile da indici esteriori (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti). Alla luce di tali criteri la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso il medesimo disegno criminoso e ha giudicato le doglianze difensive come generiche e improduttive di una rivalutazione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma citata nella contestazione originaria (concorso di più reati) ma non centrale nella decisione; la Corte ha valutato la presenza del disegno criminoso secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 629 c.p. commi 1 e 2

    Norma relativa al delitto di estorsione; i fatti estorsivi sono stati valutati singolarmente e confrontati con gli altri reati per verificare l'unità del disegno criminoso.

  • art. 7 L. 203/1991

    Aggravante normativa richiamata nelle condanne originarie; la Corte ha considerato il contesto aggravato ma non sufficiente a dimostrare un unico progetto criminoso complessivo.

  • art. 628 c.p.

    Norma relativa ad un reato (rapina), richiamata tra le fattispecie contestate in uno dei processi; usata per la ricostruzione delle condotte ma non decisiva ai fini della continuazione.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la prova del vincolo associativo e dell'avvalimento è stata considerata nel valutare le modalità e la finalità delle estorsioni, ma la mera appartenenza o riferimento al clan non ha di per sé dimostrato l'unicità del disegno criminoso.

  • art. 635 e disposizioni L. 895/1967

    Norme del codice della strada citate nelle imputazioni originarie; rilevate nel quadro fattuale ma irrilevanti per il requisito del progetto criminoso unitario.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma sugli stupefacenti richiamata per la condanna relativa alla cessione di cocaina; la Corte ha distinto tale fatto dalle estorsioni per natura e contesto, escludendo la continuità.

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in rapporto alla disciplina della continuazione; la Corte ha esaminato la questione in base alla giurisprudenza sulla necessità dell'anticipata unità progettuale e ha ritenuto non sussistente tale unità.

  • artt. 666 e 671 c.p.p.

    Norme processuali richiamate nella doglianza per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a dimostrare vizi logici o travisamento dei fatti nella motivazione della Corte territoriale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La continuazione richiede che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali: non è sufficiente la genericità o la comune finalità criminale.
  • Indicatori utili per dimostrare la continuazione: brevità del lasso temporale tra i reati, identità o costante partecipazione degli stessi soggetti, omogeneità del bene protetto e delle fattispecie, analogia del modus operandi e unità del contesto criminoso.
  • Fattori che ostano al riconoscimento della continuazione: rilevante distanza temporale, diversi coautori, modalità operative dissimili, diversità territoriale o di oggetto del reato (es. estorsioni vs traffico di stupefacenti).
  • La valutazione dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è carente, illogica o travisante; le censure generiche non ottengono riesame dei fatti.
  • La mera appartenenza ad un'organizzazione criminale o la condivisione di una finalità generale non sostituiscono la prova di una preventiva programmazione dettagliata dei reati successivi.

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