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Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 16744 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria relativa ad avvisi di accertamento IVA, IRAP e IRPEG per gli anni 2000, 2001 e 2002. Ha contestato: l'asserita insussistenza dei presupposti per l'accertamento parziale; l'insufficiente motivazione sulla presenza di elementi probatori affidabili; l'utilizzo della ricostruzione induttiva dei ricavi nei confronti di una società in contabilità ordinaria; nonché l'omessa o insufficiente motivazione riguardo ai calcoli della Guardia di finanza, alla quantità delle rimanenze finali e alla ricostruzione dei maggiori ricavi derivanti dalla produzione e vendita di calcestruzzo non fatturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo di accertamento, ma una modalità procedurale utilizzabile anche mediante metodo induttivo e anche in presenza di contabilità formalmente regolare. È sufficiente che gli elementi posti a fondamento della pretesa provengano da soggetti esterni all'ufficio procedente, come la Guardia di finanza, senza che sia necessaria una particolare semplicità della segnalazione o una prova certa del maggior reddito. Nel caso concreto, i calcoli della Guardia di finanza sono stati ritenuti analitici e rigorosi, fondati sugli acquisti di materie prime e su una dichiarazione resa dalla società in contraddittorio. La disciplina sulle irregolarità contabili richiamata dalla società riguardava invece esclusivamente gli accertamenti basati sui parametri, estranei alla fattispecie. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva sostanziale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice [...] possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare.

    La norma consente l'accertamento parziale quando dagli accessi, dalle verifiche o da segnalazioni provenienti, tra gli altri, dalla Guardia di finanza, emergano elementi relativi a redditi non dichiarati, maggiori redditi o maggiori imposte. L'accertamento parziale non esaurisce necessariamente il potere accertativo dell'amministrazione per l'intera annualità.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina le modalità di accertamento dei redditi d'impresa e consente, ricorrendone i presupposti, anche la ricostruzione induttiva del reddito, persino in presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55

    Prevedono le modalità di accertamento ai fini IVA. L'accertamento parziale può operare anche in ambito IVA secondo le regole proprie dell'accertamento tributario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    È stato richiamato dalla società in relazione agli obblighi di motivazione dell'atto impositivo, ma la censura è stata respinta, essendo stata ritenuta adeguata la motivazione della sentenza e la ricostruzione dell'ufficio.

  • D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1

    La disposizione individua, ai soli fini dell'applicazione dei parametri previsti dalla legge n. 549 del 1995, le irregolarità contabili sufficientemente gravi da rendere inattendibile la contabilità ordinaria. Non limita in generale il ricorso all'accertamento induttivo e non era applicabile al caso esaminato.

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, lett. b)

    Riguarda l'accertamento basato sui parametri. La Corte ha escluso che tale disciplina fosse pertinente, poiché l'accertamento impugnato non era fondato sui parametri.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Richiamato per precisare che l'ulteriore azione accertatrice resta possibile entro i termini di legge anche dopo un accertamento parziale.

Massime di principio

  • L'accertamento parziale può essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate sulla base di elementi provenienti dalla Guardia di finanza o da altri soggetti esterni all'ufficio procedente; non è necessario che la segnalazione riguardi fatti semplici o già completamente provati.
  • L'accertamento parziale non è un metodo autonomo alternativo all'accertamento analitico o induttivo: segue le regole ordinarie dell'accertamento e può fondarsi, quando sussistono i presupposti, anche su ricostruzioni induttive.
  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo se emergono irregolarità sostanziali, omissioni di ricavi, mancata esibizione di documenti o altri elementi che ne compromettano l'attendibilità.
  • Per ricostruire ricavi non dichiarati non è sempre necessario determinare con precisione le rimanenze finali: possono essere sufficienti dati oggettivi sugli acquisti di materie prime, sui coefficienti di trasformazione e sulle vendite, purché il procedimento sia motivato e verificabile.
  • L'amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta o certa del maggior reddito: può utilizzare presunzioni e indizi, mentre spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e documentata.
  • Le norme che definiscono l'inattendibilità della contabilità ai fini dei parametri non possono essere utilizzate per limitare in generale gli ordinari poteri di accertamento induttivo.

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