Cassazione Penale, Ordinanza n. 26151/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Cinque imputati hanno ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, all'esito di concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., ha applicato le pene concordate per reati di ricettazione. Con un unico motivo hanno dedotto violazione degli artt. 129 e 546 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che mancassero i presupposti per una sentenza di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel rito del concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o al difforme contenuto della decisione rispetto a quanto concordato; motivi non dedotti nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. Ha richiamato il principio secondo cui il concordato in appello è un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e non può essere unilateralmente rimesso in discussione, salvo l'ipotesi di illegalità della pena concordata, non dedotta nel caso di specie. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
stabilisce il perimetro del ricorso contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, limitandolo a censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della pronuncia rispetto a quanto concordato
art. 129 c.p.p.
norma invocata dai ricorrenti per sostenere la necessità di proscioglimento in presenza di evidenti cause di non punibilità o di insussistenza del fatto, ma non ritenuta utilmente deducibile nel caso
art. 546 c.p.p.
norma invocata dai ricorrenti in tema di motivazione della sentenza, ritenuta non idonea a fondare un ricorso fuori dai limiti del concordato in appello
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Il concordato in appello costituisce un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e, una volta recepito nella decisione, non può essere unilateralmente contestato con motivi estranei al suo oggetto, salvo il caso di illegalità della pena concordata.
- La deduzione di violazioni dell'art. 129 c.p.p. o di carenze motivazionali non è, di per sé, sufficiente a superare i limiti di impugnabilità propri della sentenza di concordato in appello, se non si collega a un vizio specificamente consentito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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