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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36515/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato di merito contestato né una riforma della decisione impugnata; l'unico tema trattato è il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'ordinanza riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 21/01/2025. Dal testo emerge che il ricorso conteneva una censura generica sul corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito in tema di attenuanti generiche. Il giudice di merito aveva negato le attenuanti generiche valorizzando, da un lato, l'assenza di elementi favorevoli e, dall'altro, la personalità negativa del ricorrente desunta dai plurimi precedenti. La Corte di cassazione ritiene che la doglianza non confronti specificamente la motivazione della sentenza impugnata e, quindi, non superi la soglia della genericità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle valorizzando l'assenza di elementi favorevoli e la personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una critica generica al potere discrezionale del giudice di merito e non si confronta puntualmente con la motivazione adottata.
  • Il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti generiche sulla base dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e della sua personalità negativa desunta da plurimi precedenti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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