Cassazione Civile, Ordinanza n. 12073/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto formalmente qualificato come collaborazione professionale tra una lavoratrice e più soggetti imprenditoriali. La lavoratrice ha chiesto di accertare che il rapporto fosse in realtà subordinato, di dichiarare inefficace un licenziamento orale intimato il 10 febbraio 2019 e di ottenere, in solido, il preavviso, differenze retributive e danno pensionistico. Nel rito speciale introdotto per le controversie in materia di licenziamento, il tribunale ha dichiarato inammissibili le domande economiche perché fondate su fatti costitutivi diversi da quelli relativi alla cessazione del rapporto, e ha poi dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di illegittimità del licenziamento a seguito di rinuncia della lavoratrice. La società datrice di lavoro ha allora proposto opposizione sostenendo che il giudice avrebbe dovuto mutare il rito e decidere nel merito anche le domande retributive; ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti e, comunque, la loro infondatezza perché negava l'esistenza di un rapporto subordinato. In cassazione la società ha dedotto, da un lato, violazione delle norme costituzionali e della legge sul rito speciale per non avere i giudici disposto il mutamento del rito e per avere omesso la decisione di merito; dall'altro, violazione delle norme sull'interesse ad agire e sull'impugnazione, per avere escluso il suo interesse a contestare l'ordinanza e la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che il rito speciale in materia di licenziamento è obbligatorio e che il giudice ha il potere di qualificare la domanda secondo il petitum sostanziale e di individuare il rito corretto; tuttavia, nel caso concreto, l'originaria scelta della parte di introdurre il giudizio con rito ordinario non rilevava, poiché il tribunale aveva già correttamente incanalato la causa nel rito speciale. Soprattutto, la Corte ha escluso l'interesse della società a impugnare la declaratoria di inammissibilità delle domande economiche: la società non era soccombente, perché quelle domande erano state dichiarate inammissibili; inoltre, l'eventuale accoglimento dell'opposizione e il mutamento di rito non le avrebbero dato alcuna utilità giuridica immediata, poiché l'effetto sarebbe stato soltanto la prosecuzione del giudizio e l'esame nel merito delle domande della lavoratrice, con possibile loro accoglimento. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva negato l'interesse ad agire/impugnare della società. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese verso la controricorrente e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 St. Lav.
richiamato solo come base della tutela reale invocata dalla lavoratrice in giudizio
art. 1, commi 47 e seguenti, L. 28 giugno 2012 n. 92
il rito speciale per le controversie in materia di licenziamento è qualificato come obbligatorio
art. 414 c.p.c.
la sua originaria utilizzazione non assume rilievo quando il giudice abbia correttamente ricondotto la domanda al rito speciale in ragione del petitum sostanziale
artt. 426 e 427 c.p.c.
il mutamento del rito è rimesso alla valutazione del giudice e non costituisce un provvedimento decisorio impugnabile in sé
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad impugnare è species dell'interesse ad agire e richiede una soccombenza sostanziale e un'utilità giuridica concreta derivante dall'accoglimento del gravame
art. 110 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi una diversa soluzione
art. 323 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, senza effetti decisivi nella motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 380 bis.1 c.p.c.
indicato per la trattazione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul giusto accesso al giudice, ma non ritenuto violato
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente insieme ai principi del giusto processo e della ragionevole durata, ma senza accoglimento
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di licenziamento, il procedimento ha carattere obbligatorio e il giudice deve qualificare la domanda secondo il petitum sostanziale, individuando il rito applicabile indipendentemente dalla qualificazione formale data dalla parte.
- L'interesse ad impugnare richiede una soccombenza in senso sostanziale e una concreta utilità giuridica dall'eventuale accoglimento del gravame; non basta un mero interesse di fatto a evitare future controversie.
- La declaratoria di inammissibilità di domande economiche non fondate sui medesimi fatti costitutivi del licenziamento non determina, di regola, un interesse del convenuto a impugnare solo per ottenere il rigetto nel merito.
- La scelta del mutamento del rito rientra nella discrezionalità del giudice e il relativo provvedimento, di regola, non ha contenuto decisorio autonomamente lesivo.
- L'eliminazione della declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente il rigetto della domanda sostanziale, ma soltanto la sua trattazione nel merito; perciò l'impugnazione è inammissibile o infondata se mira soltanto a evitare il riesame della pretesa altrui.
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