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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14980/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Le censure principali sono: mancanza della descrizione sommaria delle imputazioni provvisorie (art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.), nullità dell'atto; carenza di motivazione autonoma e critica ("copia e incolla" della richiesta del pubblico ministero) e mancato confronto con le ragioni del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta cautelare; insufficiente valutazione delle esigenze cautelari e assenza di differenziazione delle posizioni e dei ruoli dei vari indagati (compresa la mancata considerazione della misura dell'affidamento in prova per Padula), nonché omessa valutazione della probabilità concreta di reiterazione del reato e dell'adeguatezza della misura ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata per la mancata indicazione delle imputazioni provvisorie richiesta dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., e per l'assenza di motivazione autonoma rispetto alla richiesta del pubblico ministero (copia/incolla), nonché per il mancato confronto con le argomentazioni del GIP e con le difese. Ha disposto l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo giudizio al fine di una valutazione autonoma, critica e individualizzata dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato (traffico/consumo di sostanze stupefacenti) rispetto alla quale sono state disposte le misure cautelari

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Criteri per la scelta della misura cautelare; la Corte rileva che il tribunale del riesame doveva motivare specificamente l'adeguatezza e la proporzionalità della misura rispetto alla posizione di ciascun indagato

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello del pubblico ministero avverso il rigetto della misura cautelare e della competenza del giudice che decide; la Corte ricorda la natura dell'appello come richiesta tipica del PM

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Contenuti obbligatori dell'ordinanza (tra cui la descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme presumibilmente violate); la sua inosservanza determina nullità rilevabile d'ufficio perché incide sul diritto di difesa e sulla verifica della gravità indiziaria

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello del Procuratore ai sensi dell'art. 310 e l'effetto sospensivo dell'esecuzione della misura fino a decisione definitiva; richiamata nel contesto delle modalità con cui il riesame può disporre la misura

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 292)

    Modifica che ha richiesto al giudice, anche in sede di appello, di fornire una valutazione autonoma e critica degli elementi emersi nelle indagini e segnalati nella richiesta del PM, con esplicita motivazione sull'idoneità degli elementi a fondare la misura

Massime di principio

  • Il giudice che dispone una misura cautelare deve indicare nella decisione la descrizione sommaria dei fatti e le norme ritenute violate; l'assenza di tale indicazione comporta nullità rilevabile d'ufficio
  • In sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della misura cautelare il giudice d'appello deve svolgere una valutazione autonoma, critica e completa del compendio indiziario, con motivazione propria e non meramente riproduttiva della richiesta del PM
  • Il tribunale deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del GIP che ha adottato la decisione impugnata e con le difese, rendendo esplicite le ragioni per cui ritiene superati gli argomenti contrari
  • Le esigenze cautelari (necessità, proporzionalità, idoneità della misura e concretezza del pericolo di reiterazione) devono essere valutate e motivate distintamente per ciascun indagato, tenendo conto di situazioni personali e misure alternative in corso (es. affidamento in prova)
  • La mancata motivazione autonoma o la motivazione apparente (copia/incolla della richiesta PM) espone il provvedimento a annullamento con rinvio per un nuovo giudizio

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