Cassazione Penale, Sentenza n. 14980/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Le censure principali sono: mancanza della descrizione sommaria delle imputazioni provvisorie (art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.), nullità dell'atto; carenza di motivazione autonoma e critica ("copia e incolla" della richiesta del pubblico ministero) e mancato confronto con le ragioni del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta cautelare; insufficiente valutazione delle esigenze cautelari e assenza di differenziazione delle posizioni e dei ruoli dei vari indagati (compresa la mancata considerazione della misura dell'affidamento in prova per Padula), nonché omessa valutazione della probabilità concreta di reiterazione del reato e dell'adeguatezza della misura ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata per la mancata indicazione delle imputazioni provvisorie richiesta dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., e per l'assenza di motivazione autonoma rispetto alla richiesta del pubblico ministero (copia/incolla), nonché per il mancato confronto con le argomentazioni del GIP e con le difese. Ha disposto l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo giudizio al fine di una valutazione autonoma, critica e individualizzata dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato (traffico/consumo di sostanze stupefacenti) rispetto alla quale sono state disposte le misure cautelari
art. 275 cod. proc. pen.
Criteri per la scelta della misura cautelare; la Corte rileva che il tribunale del riesame doveva motivare specificamente l'adeguatezza e la proporzionalità della misura rispetto alla posizione di ciascun indagato
art. 291 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello del pubblico ministero avverso il rigetto della misura cautelare e della competenza del giudice che decide; la Corte ricorda la natura dell'appello come richiesta tipica del PM
art. 292 cod. proc. pen.
Contenuti obbligatori dell'ordinanza (tra cui la descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme presumibilmente violate); la sua inosservanza determina nullità rilevabile d'ufficio perché incide sul diritto di difesa e sulla verifica della gravità indiziaria
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello del Procuratore ai sensi dell'art. 310 e l'effetto sospensivo dell'esecuzione della misura fino a decisione definitiva; richiamata nel contesto delle modalità con cui il riesame può disporre la misura
legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 292)
Modifica che ha richiesto al giudice, anche in sede di appello, di fornire una valutazione autonoma e critica degli elementi emersi nelle indagini e segnalati nella richiesta del PM, con esplicita motivazione sull'idoneità degli elementi a fondare la misura
Massime di principio
- Il giudice che dispone una misura cautelare deve indicare nella decisione la descrizione sommaria dei fatti e le norme ritenute violate; l'assenza di tale indicazione comporta nullità rilevabile d'ufficio
- In sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della misura cautelare il giudice d'appello deve svolgere una valutazione autonoma, critica e completa del compendio indiziario, con motivazione propria e non meramente riproduttiva della richiesta del PM
- Il tribunale deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del GIP che ha adottato la decisione impugnata e con le difese, rendendo esplicite le ragioni per cui ritiene superati gli argomenti contrari
- Le esigenze cautelari (necessità, proporzionalità, idoneità della misura e concretezza del pericolo di reiterazione) devono essere valutate e motivate distintamente per ciascun indagato, tenendo conto di situazioni personali e misure alternative in corso (es. affidamento in prova)
- La mancata motivazione autonoma o la motivazione apparente (copia/incolla della richiesta PM) espone il provvedimento a annullamento con rinvio per un nuovo giudizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →