Cassazione Penale, Sentenza n. 15805/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la conferma della sua responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica. I motivi richiamavano: i) insufficiente prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il furto fosse attribuibile alla Voci; ii) inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto dal verificatore Enel, ritenuto atto irripetibile e compiuto in assenza di garanzie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero censure in fatto e reiterative delle medesime doglianze già valutate e motivatamente respinte in appello. I giudici hanno condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'accertamento dell'Enel non era irripetibile e che la ricorrente era stata identificata dai Carabinieri come fruitrice dell'energia sottratta, mediante l'installazione di due conduttori in rame alla rete Enel e la rottura dei sigilli del contatore. La Corte ha inoltre richiamato il mutamento normativo (d.lgs. n. 150/2022) che ha reso il reato procedibile a querela di parte, ma ha applicato il principio di Sez. U. n. 40150/2018 (Salatino) secondo cui l'inammissibilità del ricorso non consente di far valere successivamente la condizione di improcedibilità; pertanto il giudicato sostanziale rimane efficace. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Decisione del 16 febbraio 2023.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2022
il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte
La Corte rileva che la norma ha modificato la procedibilità del reato da d'ufficio a querela di parte; tuttavia, a causa dell'inammissibilità del ricorso, tale sopravvenienza normativa non ha efficacia retroattiva sul giudicato sostanziale, secondo il richiamo al principio giurisprudenziale citato.
Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito... dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale"
La Corte applica questo principio per escludere che la successiva sopravvenienza della condizione di querela possa rendere improcedibile il procedimento se il ricorso è stato inammissibile, preservando l'efficacia del giudicato.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in ordine al principio che l'inammissibilità del ricorso, quando non imputabile a colpa della parte, può comportare l'imposizione di sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Le censure di merito già esaminate e respinte in appello, se riproposte in cassazione come doglianze di fatto, sono spesso dichiarate inammissibili; la cassazione non è sede per rinnovare valutazioni prettamente fattuali.
- Gli accertamenti tecnici compiuti da verificatori di società erogatrici (es. Enel) possono essere utilizzati come prova se non risultano essere atti "irripetibili" o comunque se sono stati compiuti con modalità che non pregiudicano le garanzie difensive; la loro inutilizzabilità deve essere specificamente e adeguatamente dimostrata.
- L'identificazione della persona come utilizzatrice dell'energia sottratta e la riscontrabile manomissione del contatore (rottura dei sigilli, conduttori aggiunti) costituiscono elementi probatori rilevanti per l'attribuzione del reato.
- Una modifica legislativa che cambi la procedibilità del reato (es. da d'ufficio a querela di parte) non necessariamente determina l'improcedibilità dei procedimenti già definiti o sospesi se il ricorso è stato inammissibile: si applica il principio del 'giudicato sostanziale' richiamato dalla giurisprudenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna per le spese processuali e, in assenza di colpa giustificabile, l'imposizione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
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