Cassazione Penale, Sentenza n. 20861/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 23/11/2022 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento per omicidio volontario (ai danni di Giovanni Cutrera) e per lesioni personali (in danno di Gaetano Amato). La difesa ha dedotto vizio di motivazione in quanto non sarebbe stata spiegata la necessità della custodia in carcere: a suo avviso elementi come la morte di una delle persone offese, l'emigrazione in Germania dell'altra, l'iscrizione dell'imputato all'Università e la sua condotta irreprensibile avrebbero reso inidonea la misura carceraria e giustificato i domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproponesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18683/2022 e che non avesse specificamente contrastato la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva valutato come irrilevante, ai fini cautelari, la successiva pronuncia di merito della Cassazione n. 24175/2022 e aveva mantenuto la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p. La Corte ha pertanto confermato che il mero decorso del tempo o circostanze quali l'emigrazione di una vittima o l'iscrizione universitaria non sopperiscono alla necessità di superare la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Viene applicata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per reati gravi; la difesa deve fornire elementi idonei a superare tale presunzione
art. 274, cod. proc. pen.
Regolamenta le esigenze cautelari; la Corte ha richiamato che il giudice non è obbligato a motivare positivamente la sussistenza delle esigenze cautelari, ma deve valutare gli elementi prodotti dalla difesa che mirano a dimostrarne l'insussistenza o l'adeguatezza di misure alternative
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; qui ha dato luogo anche all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
art. 94, comma I-ter, disp. a
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia (adempimenti esecutivi e di trasmissione)
Giurisprudenza richiamata: Cass. sent. n. 18683/2022 e Cass. sent. n. 24175/2022; Sez. U, sent. n. 8825/2016 (Galtelli)
La Corte ha fatto proprio l'orientamento secondo cui il mero decorso del tempo non è sufficiente a mutare il quadro cautelare; le pronunce di merito non costituiscono automaticamente "fatto nuovo" idoneo a rivedere la misura cautelare se le stesse circostanze erano già state prese in considerazione; richiamato anche il principio di specificità estrinseca secondo cui il ricorso deve confrontarsi con i motivi effettivamente adottati dal giudice impugnato
Massime di principio
- Per reati gravi (es. omicidio) opera la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; per ottenere una misura meno afflittiva occorre fornire elementi nuovi e concreti che scalfiscano tale presunzione
- Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, "fatto nuovo" idoneo a giustificare la sostituzione della custodia cautelare
- Una sentenza di merito (anche della Cassazione) non vale automaticamente come fatto nuovo ai fini cautelari se le circostanze oggetto della decisione erano già state considerate nella valutazione cautelare precedente
- Circostanze quali la morte di una vittima, la sua emigrazione, o l'iscrizione dell'imputato all'università non sono di per sé sufficienti a escludere le esigenze cautelari; va dimostrato in modo specifico e probante il venir meno del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi direttamente e in modo specifico con i motivi e la motivazione del provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o riproposizione di motivi già decisi in precedenza rischiano l'inammissibilità
- Per aumentare le probabilità di successo nel chiedere una misura alternativa è utile produrre nuovi elementi probatori (relazioni psichiatriche, prove di inserimento sociale stabile, documentazione che dimostri attenuazione del pericolo di reiterazione, misure di controllo efficaci)
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