Cassazione Penale, Sentenza n. 8142/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre censure: (1) vizi di motivazione e travisamento probatorio, specialmente sul profilo temporale e sul dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale; il ricorrente sostiene che buona parte delle scritture era depositata presso lo studio commerciale Zaltieri e che la consegna materiale a Del Sorbo sarebbe avvenuta solo mesi dopo il fallimento (gennaio 2013) e altra documentazione addirittura nel 2016, elementi che avrebbero escluso l'intento doloso di occultamento. Si contestava inoltre l'esistenza di copie informatiche utili alla ricostruzione patrimoniale. (2) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancata correlazione tra la contestazione e la condanna in relazione all'irregolare tenuta delle scritture per gli anni successivi al 2008; si denunciava mutamento del fatto rispetto alla imputazione. (3) mancata motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice (art. 217 legge fallimentare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la correlazione fra contestazione e condanna, osservando che i giudici di merito hanno già delineato, fin dal primo grado, la doppia fattispecie (sottrazione/occultamento delle scritture fino al 2009 e irregolare tenuta delle successive) e che l'imputato è stato nelle condizioni concrete di difendersi sull'oggetto dell'imputazione. Sui profili temporali e sulle consegne successive la Corte ha ritenuto che, indipendentemente dalla detenzione materiale da parte dello studio, le scritture sono rimaste sottratte alla procedura fallimentare e che Del Sorbo, ricevuta la documentazione, non l'ha consegnata al curatore violando l'obbligo previsto dalla normativa fallimentare; ciò rende coerente la valutazione del dolo delle pene accessorie e della condotta ostativa alla ricostruzione patrimoniale. Le censure circa copie informatiche sono state dichiarate inammissibili in quanto il ricorso tentava una rivalutazione probatoria non consentita in Cassazione e non specificava che quelle copie fossero idonee a ricostruire integralmente il patrimonio. La richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice è stata implicitamente respinta dalla conferma della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. In conclusione, la condanna per bancarotta fraudolenta documentale è stata confermata e il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; prorogato dall'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199
Riferito alla facoltà del difensore di chiedere discussione orale; la richiesta è stata registrata ma non ha inciso sul merito della valutazione di legittimità
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti formali di enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ha valutato i tre motivi nei limiti consentiti
codice di procedura penale, artt. 521 e 522
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per invocare la violazione del principio di correlazione imputazione/condanna; la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la violazione sussiste solo in presenza di una trasformazione radicale del fatto che determini pregiudizio alla difesa; nel caso la correlazione è stata ritenuta rispettata
legge fallimentare, art. 16, primo comma, n. 3
art. 16, primo comma, n. 3, legge fallimentare
Stabilisce l'obbligo del fallito di consegnare documenti e scritture alla procedura; la Corte ha ritenuto che la mancata consegna al curatore integri sottrazione alla procedura e concorra a formare il dolo della bancarotta documentale
legge fallimentare, art. 217
art. 217 legge fallimentare
Norma sulla bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto che la conferma della bancarotta fraudolenta documentale comporta il rigetto della richiesta di riqualificazione a bancarotta semplice
Massime di principio
- La verifica della correlazione tra imputazione e sentenza non è un confronto meramente formale: non configura violazione se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi sull'oggetto dell'accusa; la trasformazione del fatto rileva solo se è radicale e pregiudica la difesa
- Il dato temporale della consegna materiale delle scritture non esclude automaticamente il dolo: rileva la sottrazione alla procedura concorsuale e l'obbligo legale del fallito di consegnare le scritture al curatore (art. 16 legge fallimentare)
- La Corte di Cassazione non è sede per una riconsiderazione probatoria; nuovi frammenti o valutazioni di fatto offerte in modo non specifico sono, di regola, inammissibili
- La mera esistenza di copie informatiche va provata con specificità e con riferimento alla loro idoneità a ricostruire compiutamente il patrimonio: l'affermazione generica non basta a sfiduciare la valutazione di merito
- La conferma di una fattispecie più grave (bancarotta fraudolenta documentale) esclude in radice la riqualificazione in termini di bancarotta semplice a meno che non emerga un errore motivazionale specifico e decisivo
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