Cassazione Penale, Sentenza n. 30561/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte di appello che ha rigettato l'istanza di revocazione parziale della confisca disposta dal Tribunale di Roma (decreto 22/11/2016) in relazione a 39.378 azioni intestate a Valimm di Fabbriciani s.n.c. (Marina di Nettuno Circolo Nautico S.p.a.). Il ricorrente, erede del proposto Valente Giuliano, deduce"prova nuova" consistente nella scoperta che i titoli erano stati acquistati a titolo oneroso dal padre tra il 1986 e il 1990, cioè prima del perimetro di pericolosità individuato nel 1992; sostiene di essere venuto a conoscenza della data di acquisto solo successivamente (al rinvenimento dei certificati societari) e invoca l'art. 28 d.lgs. n.159/2011 e la giurisprudenza (Sez. Un. Lo Duca) sulla nozione di prova preesistente ma incolpevolmente scoperta.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui la novità della prova va valutata in riferimento al patrimonio conoscitivo del "proposto" partecipante al procedimento originario (il padre, Valente Giuliano): poiché il padre aveva materialmente comprato i titoli, la data e le modalità di acquisto non potevano considerarsi prova nuova. La norma e la giurisprudenza richiedono che non siano ammesse revocazioni basate su prove che potevano essere dedotte nel corso del giudizio, salvo forza maggiore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla Cassa delle ammende per euro 3.000.
Norme richiamate
art. 28, Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 28 D.lgs. n.159/2011
La "prova nuova" rilevante può essere (a) sopravvenuta dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o (b) preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non è invece prova nuova ciò che era deducibile nel corso del procedimento se non vi è stata impossibilità per forza maggiore di dedurla tempestivamente.
Sezioni Unite, Sentenza Lo Duca
Sez. Un., Sentenza n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 - 01
Conferma il principio che la rilevanza della prova nuova ai fini della revocazione va valutata guardando se essa era effettivamente incolpevolmente sconosciuta al soggetto che ha partecipato al procedimento; ribadisce il divieto di riaprire il giudizio con elementi che potevano essere dedotti in precedenza, salvo forza maggiore.
art. 616, codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità dell'impugnazione, per l'irrogazione dell'ammenda in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La novità della prova ai fini della revocazione delle misure di prevenzione va valutata rispetto alla posizione e al patrimonio conoscitivo del "proposto" che ha partecipato al giudizio originario, non rispetto a un successivo erede o terzo.
- Una prova definita "preesistente ma scoperta dopo" è ammissibile solo se l'interessato dimostra di non poterla avere dedotta nel procedimento per ragioni non imputabili a lui (forza maggiore o caso fortuito).
- Se il documento o l'informazione derivano da atti o comportamenti direttamente riconducibili al proposto (es. acquisto materiale di titoli), si presuppone che il proposto ne fosse a conoscenza e che la prova non sia nuova.
- L'aver trovato documenti solo in un momento successivo (es. riordino di scritture contabili dopo la restituzione di beni) non basta automaticamente: occorre provare l'impossibilità di reperirli o produrli nel corso del giudizio originario.
- Per tentare con successo una revocazione basata su prova nuova, il ricorrente deve documentare con chiarezza sia la natura 'nuova' della prova rispetto al proposto sia l'oggettiva impossibilità di dedurla prima; l'onere probatorio è stringente.
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