Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: del giudicato di cui alla sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. staccata di Reggio Calabria n. 299 del 20.04.2021 emessa a definizione del ricorso n. 437/2019;

Giustizia amministrativa202300560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato relativo al pagamento delle spese di lite liquidate con sentenza amministrativa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva promosso un incidente di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza, lamentando la persistente inerzia del Comune di Reggio Calabria nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 324 del 10 maggio 2024, che aveva ordinato il pagamento delle somme dovute in forza della precedente sentenza n. 299 del 20 aprile 2021. Il giudicato comprendeva le spese di lite liquidate, oltre agli oneri di legge e al contributo unificato. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente aveva compulsato il Commissario ad acta nominato dal Tribunale e ne aveva chiesto la sostituzione per il mancato tempestivo insediamento. Il Commissario aveva riferito dell’emissione di un mandato di pagamento per euro 3.203,30, ma permaneva la necessità di verificare se tale pagamento fosse stato effettivamente eseguito e se fossero state corrisposte anche le ulteriori spese indicate nella sentenza di ottemperanza. Dopo ulteriori rinvii e l’insediamento del Commissario, il difensore della ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio l’avvenuto pagamento di quanto ancora dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente relativa all’avvenuto pagamento integrale delle somme ancora dovute e l’ha ritenuta idonea ad attestare la completa ottemperanza al giudicato. Ne è derivata la conclusione dell’incidente di esecuzione e dell’incarico conferito al Commissario ad acta. Il dispositivo ha quindi dichiarato non luogo a provvedere sull’incidente di esecuzione relativo al ricorso in ottemperanza. Il Commissario è stato comunque onerato del tempestivo deposito della relazione conclusiva sull’attività svolta. Il testo non contiene una specifica statuizione sulle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte creditrice circa l’integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato può essere ritenuta dal giudice idonea ad attestare la completa ottemperanza e a determinare la conclusione dell’incidente di esecuzione.
  • L’avvenuto adempimento del giudicato determina la cessazione dell’incarico del commissario ad acta nominato per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione, fermo restando l’obbligo di depositare una relazione conclusiva sull’attività svolta.
  • Quando l’amministrazione adempie integralmente alle obbligazioni pecuniarie accertate dal giudicato nel corso dell’incidente di esecuzione, il giudice dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.