Ordinanza n. 157/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza e successivo provvedimento prefettizio di conferma adottato a seguito di remand
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di conferma della Prefettura, contestando gli effetti derivanti dall’accertata insussistenza dell’idoneità alloggiativa. Nei motivi aggiunti è stato inoltre dedotto il mutamento della situazione di fatto, consistente nel cambio di alloggio. Il giudice ha rilevato che le censure rivolte alle motivazioni del Comune, integralmente richiamate dalla Prefettura nel provvedimento adottato dopo il remand, non apparivano sufficientemente specifiche.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’invalidità della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa possa condurre alla revoca del contratto di soggiorno e, a maggior ragione, giustificare il rigetto dell’istanza esaminata. Ha inoltre osservato che le censure dei motivi aggiunti non erano specifiche rispetto alle motivazioni comunali richiamate per intero dalla Prefettura. Il cambio di alloggio costituisce un mutamento sopravvenuto delle circostanze di fatto che richiede una valutazione aggiornata mediante presentazione di un’apposita nuova istanza, non essendo possibile ottenere in sede cautelare una valutazione ora per allora. Ritenuta insussistente la fondatezza cautelare, il Collegio ha assorbito ogni valutazione sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità del percorso procedimentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; l’istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Richiamato indirettamente attraverso la controversia concernente il contratto di soggiorno e il procedimento amministrativo in materia di soggiorno; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- L’invalidità della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa può costituire presupposto per la revoca del contratto di soggiorno e, a maggior ragione, per il rigetto dell’istanza amministrativa connessa al soggiorno.
- Quando il provvedimento adottato dopo un remand richiama integralmente le motivazioni dell’amministrazione precedentemente coinvolta, le censure processuali devono confrontarsi in modo specifico con ciascuna di tali motivazioni; contestazioni generiche non sono sufficienti a sostenere il fumus boni iuris.
- Il sopravvenuto cambio di alloggio determina un mutamento delle circostanze di fatto che deve essere valutato mediante una nuova e aggiornata istanza amministrativa, non potendo il giudice ottenere una valutazione ora per allora sulla base della situazione sopravvenuta.
- L’insussistenza del fumus boni iuris consente al giudice cautelare di assorbire la valutazione del periculum in mora.
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