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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9067 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine sulle autovetture acquistate dalla contribuente. I veicoli provenivano da società intracomunitarie di autonoleggio o autoconcessionarie, soggetti passivi IVA che, presumibilmente, avevano detratto l'imposta all'acquisto. Secondo l'Amministrazione, la successiva rivendita avrebbe quindi dovuto essere assoggettata al regime IVA ordinario. La contribuente avrebbe dovuto regolarizzare le fatture emesse dalla cedente italiana con il regime del margine e, non avendolo fatto, era tenuta al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il regime del margine, essendo speciale e derogatorio, richiede la prova che nessun cedente nella catena abbia detratto l'IVA. Tale prova gravava sulla cessionaria nazionale, che avrebbe dovuto svolgere verifiche sostanziali, non limitandosi a fare affidamento sull'indicazione formale del regime del margine nelle fatture. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.290 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 36

    Disciplina il regime IVA del margine per i beni d'occasione. Il regime è speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario e presuppone, tra l'altro, che l'IVA non sia stata detratta all'acquisto da parte dei cedenti nella catena commerciale.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8

    Prevede l'obbligo del cessionario di regolarizzare la fattura irregolare e la relativa responsabilità per l'omessa regolarizzazione, con pagamento di una somma commisurata all'imposta evasa.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 314

    Conferma la natura particolare del regime del margine per i beni d'occasione, applicabile in deroga al sistema IVA ordinario solo quando ne ricorrono i presupposti.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-160/11

    Il regime del margine presuppone che nessuno dei soggetti intervenuti nella catena abbia portato in detrazione l'IVA.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, cause C-439/04 e C-440/04

    L'operatore non può invocare la buona fede se sapeva o avrebbe dovuto sapere, adottando la diligenza richiesta, di partecipare a un'operazione collegata a una frode IVA.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-35/05, Reemtsma

    Solo il prestatore deve essere considerato debitore dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti delle autorità tributarie, salvo i casi espressamente previsti.

    La regola generale non esclude la responsabilità autonoma del cessionario per la mancata regolarizzazione di una fattura irregolare, trattandosi di una violazione propria.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine non può essere applicato soltanto perché è indicato nella fattura: il cessionario deve poter dimostrare che ricorrono tutti i presupposti sostanziali.
  • Quando i veicoli provengono da società di autonoleggio, leasing, concessionarie o altri operatori commerciali, si presume normalmente che l'IVA sia stata detratta a monte; in tal caso il regime del margine è, di regola, escluso.
  • Il cessionario professionale deve svolgere verifiche diligenti sulla provenienza dei beni, sulla qualifica dei cedenti e sul trattamento IVA applicato nelle fasi precedenti, utilizzando anche i dati risultanti dai libretti di circolazione e dalla documentazione commerciale.
  • L'onere di provare la mancata detrazione dell'IVA grava sul contribuente che invoca il regime speciale, soprattutto quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi contrari.
  • La regolarità formale della fattura non è sufficiente a escludere la responsabilità del cessionario: se il regime applicato è sostanzialmente errato, occorre procedere alla regolarizzazione prevista dalla legge.
  • La mancata regolarizzazione comporta una responsabilità fiscale propria del cessionario, distinta dalla responsabilità del cedente, e può determinare il pagamento dell'imposta e delle sanzioni.
  • La buona fede può essere esclusa quando le circostanze dell'operazione avrebbero dovuto far sorgere dubbi sull'applicazione del regime del margine e il contribuente non ha adottato le verifiche ragionevolmente esigibili.

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