Sentenza n. 503/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego n.4 del 10 aprile 2025 del Comune di Lamezia Terme in relazione all’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un’unità immobiliare residenziale in viale S. Bruno, località Bosco Amatello; della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso a costruire del 25 febbraio 2025 del Settore Governo del Territorio e Servizio Edilizia Privata –SUE del Comune di Lamezia terme; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig. Cuda Salvatore al rilascio del permesso a costruire una unità immobiliare residenziale in viale S. Bruno, località Bosco Amatello, Sez.Sant’Eufemia, Foglio di mappa N.12, part. 1557 – Ambito del Territorio Agroforestale - Zona insediamenti diffusi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un’unità immobiliare residenziale, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, anzitutto, la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire, presentata il 29 novembre 2024, in ragione del decorso dei termini previsti dall’art. 20 d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre contestato la motivazione del diniego, sostenendo che il lotto, avente superficie di 1.326 mq già dal frazionamento del 2017 e quindi inferiore ai 2.000 mq richiesti dall’art. 73, comma 2, del REU comunale, dovesse conservare la propria edificabilità indipendentemente dal mutamento della titolarità soggettiva. Il Comune aveva invece ritenuto ostativo il fatto che, alla data del 24 novembre 2022, il terreno fosse di proprietà dei genitori del richiedente e fosse intercluso da fabbricati e suoli appartenenti ai medesimi, quindi non da “terze proprietà”. Il ricorrente ha dedotto anche violazione dei diritti costituzionali e del principio di ragionevolezza nell’interpretazione della disciplina urbanistica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento. La censura relativa al silenzio-assenso è stata respinta: sull’area gravano un vincolo idrogeologico e un vincolo paesaggistico, circostanza non specificamente contestata, e l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 esclude la formazione del silenzio-assenso in presenza di tali vincoli, salvo che siano già stati acquisiti e siano ancora validi i relativi atti di assenso delle amministrazioni preposte, circostanza esclusa nel caso concreto. Sono state invece accolte le censure riguardanti la motivazione e l’interpretazione dell’art. 73, comma 2, REU. La disposizione richiede espressamente che, alla data del 24 novembre 2022, il suolo di proprietà avesse superficie inferiore a 2.000 mq; tale condizione risultava integrata. La successiva previsione relativa all’esclusione dei suoli di pertinenza di fabbricati esistenti interclusi da fabbricati di terze proprietà o da strade e spazi pubblici è stata ritenuta ambigua, ma nessuna delle possibili interpretazioni consente di aggiungere, come requisito autonomo, che il richiedente fosse già proprietario del terreno alla data del 24 novembre 2022. L’interpretazione sostenuta dal Comune non è compatibile con il dato letterale della disposizione e condurrebbe inoltre a un risultato irragionevole, consentendo il rilascio del titolo attraverso una nuova donazione ai precedenti proprietari e una successiva retrocessione del bene edificato. Il diniego è stato pertanto annullato. Il TAR non ha però accertato il diritto al rilascio del permesso di costruire, poiché residuano poteri amministrativi non esercitati e deve essere svolta una nuova istruttoria, anche in ordine alla presenza dei necessari titoli autorizzatori connessi ai vincoli esistenti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire.
In presenza di vincoli idrogeologici o paesaggistici il silenzio-assenso sul permesso di costruire non si forma, salvo che siano già stati acquisiti e siano validi gli atti di assenso delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha preceduto il diniego; il giudizio non ha censurato la sua utilizzazione, ma ha esaminato la legittimità sostanziale della motivazione finale.
art. 73, comma 2, REU del Comune di Lamezia Terme
Salvo i casi di suoli sottoposti a vincoli di inedificabilità, individuati nella Tav. 1.1 e nelle fasce di rispetto stradale, Tav. 3, sono ammessi altresì interventi di Nuova Costruzione, NC1, attraverso Permesso di costruire, nel solo caso di suoli di proprietà di superficie inferiore ai 2.000 mq, alla data del 24 Novembre 2022, con l’esclusione di suoli di pertinenza di fabbricati esistenti, che si caratterizzino come lotti interclusi delimitati su almeno tre lati da fabbricati esistenti di terze proprietà o da strade o da altri spazi pubblici.
La norma non consente di aggiungere, oltre al requisito della superficie inferiore a 2.000 mq alla data stabilita, un requisito autonomo consistente nella proprietà del richiedente alla medesima data. La clausola introdotta dall’espressione “con l’esclusione” deve essere interpretata secondo il dato letterale e non può essere utilizzata per costruire una condizione ulteriore non prevista.
art. 12 preleggi
L’interpretazione teleologica deve seguire quella letterale: la ratio della disposizione non può essere utilizzata per attribuirle un significato incompatibile con il significato proprio delle parole e con la loro connessione.
Massime di principio
- In presenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire non si forma, salvo che alla domanda siano già allegati o siano stati acquisiti, e risultino ancora validi, i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso dell’autorità competente alla tutela del vincolo.
- Nell’interpretazione di una disciplina urbanistico-edilizia, la finalità perseguita dall’amministrazione non può prevalere sul significato letterale della disposizione né consentire l’introduzione di requisiti ulteriori non desumibili dal testo normativo.
- Quando una norma urbanistica stabilisce che sono ammissibili interventi su suoli aventi una determinata superficie alla data indicata, il requisito temporale relativo alla superficie non può essere automaticamente trasformato in un requisito di proprietà del richiedente alla stessa data, se tale ulteriore condizione non è espressamente prevista.
- L’annullamento del diniego di permesso di costruire non comporta il riconoscimento del diritto al rilascio del titolo quando residuino valutazioni amministrative e verifiche istruttorie non ancora compiute, in particolare riguardo agli atti di assenso necessari per la presenza di vincoli.
- L’amministrazione, a seguito dell’annullamento di un diniego fondato su un’interpretazione illegittima della disciplina urbanistica, deve procedere a una nuova istruttoria della pratica nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla sentenza, potendo esaminare soltanto i profili sostanziali non ancora definiti.
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