Cassazione Penale, Sentenza n. 43396/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenze del Tribunale di Pescara irrevocabili rispettivamente il 12/04/2017 e il 23/11/2018. Il ricorrente sosteneva che le pene delle prime due sentenze sarebbero riconducibili a un reato continuato con la successiva condanna per delitti commessi il 23/10/2019 (artt. 337, 582, 585 c.p.), per cui la pena complessiva non supererebbe i due anni e la sospensione condizionale avrebbe dovuto mantenersi; lamentava vizi di motivazione per omissione del giudice dell'esecuzione nel valutare la continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e fondate su asserzioni generiche; la difesa non ha dimostrato che il riconoscimento della continuazione fosse stato chiesto e valorizzato in sede di merito, e in ogni caso la Corte ha ritenuto che il riconoscimento della continuazione non farebbe venir meno l'obbligatorietà della revoca della sospensione condizionale nella fattispecie richiamata (art. 168, comma 1, n.1 c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 337, 582, 585 cod. pen.
artt. 337, 582, 585 cod. pen.
Sono i reati per i quali è stata emessa la successiva condanna irrevocabile (commessa il 23/10/2019) che ha determinato la revoca della sospensione condizionale; la Corte li menziona come fatti nuovi rilevanti ai fini della revoca.
art. 168 cod. pen.
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che, anche ove fosse riconosciuta la continuazione, non verrebbe meno l'obbligo di revoca previsto dall'art. 168, comma 1, n.1 nella fattispecie concreta.
Massime di principio
- Per ottenere che una pregressa sospensione condizionale non venga revocata, il ricorrente deve allegare e provare concretamente in sede di merito i presupposti che impediscono la revoca (es. riconoscimento e corretta deduzione della continuazione). Mere asserzioni generiche in Cassazione sono inammissibili.
- Il riconoscimento della continuazione tra precedenti condanne e una nuova condanna non elimina automaticamente l'operatività delle cause di revoca previste dall'art. 168 c.p.; occorre valutare se, anche a fronte della continuazione, permangano i presupposti della revoca obbligatoria.
- Questioni non sollevate o non adeguatamente dedotte nelle sedi di merito sono difficilmente valorizzabili in Cassazione: l'onere di trattare e motivare tali questioni compete al giudice dell'esecuzione.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del gravame.
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