Parere n. 370/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Questura di Milano, avverso il decreto del 4/06/2025 di irricevibilita' dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del Questore di Milano del 4 giugno 2025, recante l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il provvedimento del Questore di Milano che ha dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deducendo plurimi motivi. Il Ministero dell'Interno ha eccepito la tardività del ricorso e, soprattutto, la sua inammissibilità per essere stato proposto contro un atto non definitivo. Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente la questione della definitività dell'atto, ritenendo di poter prescindere dall'eccezione di tardività.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Consiglio di Stato richiama il costante orientamento secondo cui, in materia di provvedimenti negativi riguardanti il permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Prefetto, poiché tra Questore e Prefetto permane un rapporto di subordinazione funzionale, nonostante il venir meno della subordinazione gerarchica in seguito alla legge n. 121/1981. Di conseguenza, i provvedimenti del Questore non hanno carattere definitivo e non possono essere direttamente impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Collegio esclude inoltre l'errore scusabile, poiché il provvedimento impugnato indicava chiaramente la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Prefetto o ricorso giurisdizionale al TAR. L'inammissibilità è dichiarata ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
Osservazioni
Definitività dell'atto impugnato
Il ricorso straordinario è inammissibile perché il provvedimento negativo del Questore in materia di permesso di soggiorno non è definitivo, essendo ammesso ricorso gerarchico al Prefetto in ragione del rapporto di subordinazione funzionale tra i due organi.
Errore scusabile
Non ricorrono i presupposti per riconoscere l'errore scusabile, poiché il provvedimento indicava espressamente i mezzi di gravame disponibili, inclusi il ricorso gerarchico al Prefetto e il ricorso giurisdizionale al TAR.
Tardività del ricorso
L'esame dell'eccezione di irricevibilità per tardività è stato ritenuto superfluo, essendo già palese l'inammissibilità del ricorso per la non definitività dell'atto impugnato.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorso straordinario è stato presentato direttamente.
art. 8 d.P.R. 1199/1971
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
Individuato quale base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
provvedimento emanato in forma semplificata
Richiamato per qualificare la forma del provvedimento del Questore, senza incidere sulla valutazione della sua non definitività.
l. 121/1981
è venuto meno ... il rapporto di subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto
Il venir meno della subordinazione gerarchica non esclude la permanenza di una subordinazione funzionale, sufficiente a escludere la definitività dei provvedimenti del Questore in materia di permesso di soggiorno.
parere Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 01855/2019 del 5 giugno 2019
Richiamato come precedente che ribadisce l'ammissibilità del ricorso al Prefetto contro i provvedimenti negativi del Questore relativi al permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando è proposto contro un provvedimento amministrativo non definitivo, avverso il quale l'ordinamento prevede un ricorso gerarchico.
- In materia di permesso di soggiorno, i provvedimenti negativi del Questore non sono definitivi, poiché permane tra Questore e Prefetto un rapporto di subordinazione funzionale che consente la proposizione del ricorso al Prefetto.
- La cessazione della subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto non esclude la rilevanza della subordinazione funzionale ai fini della definitività degli atti impugnabili con ricorso straordinario.
- L'errore scusabile non è riconoscibile quando il provvedimento impugnato indica chiaramente i mezzi di tutela disponibili, compreso il ricorso gerarchico all'autorità competente.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro un provvedimento non definitivo in materia di permesso di soggiorno
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino filippino contro il decreto del Questore di Milano del 4 giugno 2025, con cui era stata dichiarata irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Premesse e richiesta
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo plurimi motivi. Il Ministero dell'Interno, nella relazione istruttoria, ha eccepito sia la tardività del ricorso sia la sua inammissibilità, sostenendo che l'atto impugnato non fosse definitivo. La relazione è stata comunicata al ricorrente, che ha depositato una memoria difensiva.
Questione preliminare sulla definitività dell'atto
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame della tardività, poiché risultava palese l'inammissibilità del ricorso per la non definitività del provvedimento impugnato.
Secondo il costante orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, anche dopo il venir meno della subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto per effetto della legge n. 121/1981, permane tra i due organi un rapporto di subordinazione funzionale. Tale rapporto comporta che i provvedimenti negativi del Questore in materia di permesso di soggiorno non abbiano carattere definitivo e siano suscettibili di ricorso al Prefetto.
Esclusione dell'errore scusabile
Il Collegio ha escluso la possibilità di riconoscere l'errore scusabile. Il decreto impugnato indicava infatti chiaramente i rimedi esperibili, menzionando sia la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Prefetto sia quella di ricorrere al TAR competente per territorio.
Decisione
Poiché il ricorso straordinario è stato proposto contro un atto non definitivo, il Consiglio di Stato ha espresso parere per la sua dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971. L'eccezione relativa alla tardività non è stata esaminata, in quanto assorbita dalla ragione decisiva dell'inammissibilità.
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