Cassazione Penale, Ordinanza n. 06465/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 21/05/2024. Il ricorso conteneva quattro motivi: (1) contestazione della motivazione con cui la Corte territoriale aveva escluso la riqualificazione del fatto in tentata truffa; (2) doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; (3) censura sulla ritenuta recidiva; (4) deduzione di violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi della legge sulle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era una mera reiterazione di censure già svolte in appello e disattese, quindi aspecifico e inammissibile, oltre a risolversi in una richiesta di riesame del merito; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati; il quarto motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva espresso una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati e aveva motivato con riferimento alla capacità a delinquere e agli aspetti soggettivi della personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato e aveva escluso la riqualificazione del fatto in tentata truffa, nonché negato attenuanti generiche, escluso il venir meno della recidiva e rigettato la sostituzione della pena detentiva, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
richiamato solo indirettamente per la questione di riqualificazione in tentata truffa; la Corte non entra nel merito della diversa qualificazione, ritenendo inammissibile la censura perché meramente reiterativa e di fatto.
L. n. 689/1981
richiamata come base normativa della richiesta di sostituzione della pena detentiva; il diniego è ritenuto legittimamente motivato sulla base di una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza una critica puntuale alle ragioni del decisum, rende il motivo inammissibile.
- Non sono deducibili in cassazione censure che richiedano una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- La valutazione sulla recidiva è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; è sufficiente che il giudice di merito dia conto del rapporto tra precedenti penali e fatto per cui si procede e della loro idoneità a esprimere una perdurante inclinazione al delitto.
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva è immune da censure se fondato su un giudizio prognostico sfavorevole, ancorato a elementi individualizzanti della personalità dell'imputato e della sua capacità a delinquere, e non su un richiamo astratto alla gravità del reato.
Come è indicizzato
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