Cassazione Civile, Ordinanza n. 32773/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio del servizio idrico integrato dal Comune a una società di gestione esterna nell’ambito della riorganizzazione prevista dalla normativa regionale e statale. Un dipendente comunale, addetto al servizio idrico, aveva inizialmente manifestato dissenso rispetto al transito verso il nuovo gestore e aveva poi rifiutato un’offerta formale di assunzione proveniente dalla società. Nonostante ciò, il Comune aveva deliberato il trasferimento del personale individuato al nuovo gestore ai sensi della disciplina sul trasferimento di attività e sul passaggio del personale nel pubblico impiego contrattualizzato. In giudizio il lavoratore chiedeva, in via principale, l’illegittimità della delibera comunale, l’accertamento del suo diritto a rimanere alle dipendenze del Comune per effetto dell’opzione esercitata, la reintegrazione nel posto e il risarcimento del danno; in subordine, chiedeva l’accertamento del diritto al passaggio diretto al gestore con risarcimento. Il Tribunale aveva escluso le pretese verso il Comune, ma aveva dichiarato il diritto del lavoratore a proseguire il rapporto con la società senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 2014, negando il danno. La Corte d’appello aveva accolto l’appello del lavoratore solo sul risarcimento. In Cassazione la società ricorrente principale ha dedotto: violazione della normativa sul trasferimento del personale e dell’art. 2112 c.c., sostenendo che il lavoratore avesse diritto al trasferimento ma dovesse comunque prestare consenso e che la corte territoriale avesse svuotato di rilievo la sua volontà negativa; violazione degli artt. 1217, 1218, 1220, 1227 e 1454 c.c., sostenendo che il rifiuto della prestazione facesse venir meno la sua responsabilità o comunque aggravasse il danno, e che il Comune, offrendo la permanenza, avesse rinunciato alla propria prerogativa. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c. e erronea interpretazione della legge regionale, sostenendo che il consenso del Comune a trattenerlo fosse provato e che la corte avesse omesso di considerare la richiesta del Comune di esprimere la volontà di permanenza e il mancato dissenso dell’ente. La società ha anche proposto ricorso incidentale, poi dichiarato inefficace per la sorte del ricorso incidentale del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato come principale il ricorso della società e come incidentale quello del lavoratore, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore e inefficace quello della società. Ha rigettato il ricorso principale, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato il passaggio del personale addetto al servizio, da ente pubblico al gestore privato, opera ex lege come trasferimento diretto e immediato, senza che rilevi il consenso o il dissenso del lavoratore. Ha ritenuto altresì inammissibili le censure del lavoratore perché miravano a una rivalutazione del merito e non si confrontavano con la ratio della decisione di appello, fondata sulla mancanza di allegazione e prova di un accordo di contrattazione decentrata presupposto dell’asserita opzione. Le spese sono state compensate per la novità della questione; è stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
conseguenza della qualificazione delle impugnazioni come principale e incidentale
quando due ricorsi per cassazione sono proposti avverso la stessa sentenza, il primo notificato assume natura di ricorso principale e i successivi confluiscono come incidentali; se la notifica è nella stessa data, rileva la data di deposito
art. 334, comma 2, c.p.c.
inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c.
il ricorso incidentale della società, essendo collegato a quello incidentale dichiarato inammissibile, è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata
art. 12 della legge n. 36 del 1994
disciplina del passaggio del personale nei servizi idrici
richiamato come antecedente normativo della successione del personale nel processo di esternalizzazione del servizio idrico
art. 36 e art. 37 della legge Regione Sicilia n. 20 del 2003
diritto di opzione e disciplina del personale
invocati dalle parti come base dell’asserita facoltà del dipendente di restare presso l’ente locale, ma letti dalla Corte alla luce della successiva disciplina di passaggio ope legis
art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006
il personale ... si applica ... la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile
norma che configura una fattispecie legale tipica di passaggio da ente pubblico a gestore privato, con trasferimento diretto e immediato del personale e continuità del rapporto
art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001
applicazione della disciplina del trasferimento del ramo d’azienda
richiamo alla disciplina del trasferimento d’azienda nel pubblico impiego contrattualizzato, applicabile al passaggio di attività e personale
art. 2112 c.c.
trasferimento del ramo d’azienda
richiamato come disciplina applicabile al trasferimento del personale e alla prosecuzione automatica del rapporto con il cessionario
artt. 1217, 1218, 1220, 1227 e 1454 c.c.
responsabilità, mora e concorso del danneggiato
le censure della società sono state ritenute inammissibili perché non colgono la ratio della decisione di merito e perché il rifiuto del dipendente, prima del passaggio, era giuridicamente irrilevante
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando una disposizione di legge prevede il trasferimento del personale addetto a una determinata attività dal soggetto pubblico al nuovo gestore privato, il passaggio avviene ope legis, in modo diretto e immediato, senza che sia necessario il consenso del dipendente.
- In una fattispecie di trasferimento legale di attività e personale, il gestore subentrante è vincolato alla continuità occupazionale e alla disciplina dell’art. 2112 c.c., mentre non assume rilievo il rifiuto o l’assenso del lavoratore, se il rapporto deve sorgere per effetto della legge.
- Le censure di legittimità sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di fatto.
- Per configurare un diritto del lavoratore a restare presso l’ente di provenienza sulla base di un’opzione o di un accordo decentrato, occorre allegare e provare il relativo presupposto negoziale; in mancanza, la pretesa non può prevalere sul trasferimento imposto dalla disciplina legale.
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